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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46201/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per nullità della sentenza di appello per mancato rinvio e mancata traduzione dell'imputato ristretto presso la Casa circondariale di Terni (legittimo impedimento). Il ricorrente deduceva che il decreto fissava l'udienza indicando erroneamente lo stato di libertà e che non è stata disposta la traduzione nonostante la detenzione fosse nota; contestava altresì la legittimità costituzionale della normativa emergenziale Covid-19 che subordinerebbe la traduzione alla richiesta dell'imputato effettuata solo tramite difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza: non risulta che l'imputato abbia mai richiesto, in alcuna forma, la partecipazione a distanza mediante videoconferenza o abbia manifestato la volontà di comparire, né che vi sia stata richiesta di trattazione orale da parte delle parti. Sottolinea l'applicabilità dell'art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176 (normativa emergenziale) secondo cui la traduzione del detenuto è dovuta solo se vi è richiesta di discussione orale o richiesta dell'imputato di comparire; respinge la questione di legittimità costituzionale come irrilevante nel caso concreto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176

    La disposizione emergenziale consente il rito camerale e prevede che la traduzione del detenuto per partecipare all'udienza sia dovuta solo se vi è richiesta di discussione orale o richiesta dell'imputato di comparire; la partecipazione a distanza è subordinata a tempestiva manifestazione di volontà.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato per analogia: l'impedimento della parte rileva solo se l'imputato ha manifestato la volontà di comparire; la giurisprudenza ammette forme non rigorose di manifestazione purché tempestive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fonte della norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per ricorso dichiarato inammissibile.

  • d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 (proroga applicazione normativa emergenziale)

    Proroga della disciplina emergenziale in materia di svolgimento dei processi fino al 31 dicembre 2022, rilevante per l'applicabilità delle norme citate.

  • Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010 (Rv. 247836)

    Giurisprudenza che afferma la necessità di assicurare il diritto dell'imputato di partecipare: la volontà di partecipare può essere manifestata in qualunque forma purché tempestiva, obbligando il giudice a disporre la traduzione del detenuto.

  • Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021 - dep. 2022 (Rv. 283143)

    Giurisprudenza che ammette che la richiesta di partecipazione possa essere trasmessa anche dall'ufficio matricola del carcere direttamente dall'imputato, superando un'interpretazione rigida della forma prevista dall'art. 23-bis.

Massime di principio

  • L'assenza dell'imputato detenuto all'udienza non determina automaticamente la nullità del giudizio di appello: è necessaria una richiesta di trattazione orale o una manifestazione di volontà di comparire da parte dell'imputato.
  • Sotto la disciplina emergenziale, la traduzione del detenuto è obbligatoria solo se è stata tempestivamente richiesta; in mancanza di tale richiesta il giudice può procedere con rito camerale.
  • La richiesta di partecipazione può essere comunicata in forme diverse da quella ordinariamente prevista (anche tramite ufficio matricola), purché pervenga in tempo utile per predisporre i collegamenti; la forma non dovrebbe essere sanzionata rigidamente se la volontà è manifestata tempestivamente.
  • Le questioni di legittimità costituzionale della normativa emergenziale sono irrilevanti quando il ricorrente non dimostra di aver esercitato il diritto (cioè non ha richiesto la partecipazione), per cui il ricorso risulta infondato.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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