Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-235/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2019. — Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) – Cessione di beni – Esenzioni a favore di altre attività – Concessione e negoziazione di crediti – Carte carburante. — Causa C-235/18

Giurisprudenza europea62018CJ0235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato la qualificazione IVA delle operazioni effettuate tramite carte carburante all’interno di un gruppo societario. Ha escluso che, nel caso concreto, vi fosse una cessione di carburante alla società madre, ritenendo invece che la controllata acquistasse direttamente il bene e che la capogruppo prestasse un servizio di finanziamento. Ne consegue l’applicabilità dell’esenzione prevista per la concessione di crediti ex articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA.

IVA e carte carburante: qualificazione della messa a disposizione di carte carburante da parte della capogruppo come concessione di credito esente oppure come cessione di carburante imponibile

La questione giuridica

Se la messa a disposizione di carte carburante, insieme alle attività di negoziazione, finanziamento e pagamento a saldo degli acquisti di carburante effettuati mediante tali carte, rientri nella nozione di concessione e negoziazione di crediti di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, oppure se tali operazioni vadano considerate come operazioni a catena aventi quale obiettivo principale la cessione di carburante, con conseguente diritto al rimborso/detraibilità dell’IVA.

Principio di diritto

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la messa a disposizione di carte carburante da parte di una società madre alle proprie controllate, quando consenta a queste ultime di rifornire i veicoli e la società madre centralizzi i pagamenti rifatturando poi il carburante con maggiorazione, può costituire un servizio di concessione di credito esente da IVA. In tale schema non vi è una cessione di carburante alla società madre, poiché la controllata acquista il carburante direttamente e ne dispone come proprietaria; la società madre svolge invece una prestazione di servizi di finanziamento assimilabile a un credito.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafi 1 e 2, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE

IVA e carte carburante: concessione di credito esente o cessione di carburante imponibile

La Corte di giustizia, su rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia), ha chiarito il trattamento IVA delle operazioni realizzate tramite carte carburante messe a disposizione da una società madre alle controllate. La questione riguardava in particolare la possibilità di qualificare tali operazioni come concessione di credito esente ai sensi della direttiva 2006/112/CE oppure come cessione di carburante imponibile.

Fatti e procedimento principale

La Vega International, società austriaca, organizza il trasporto di veicoli tramite controllate stabilite in diversi Stati membri, tra cui la polacca Vega Poland. La capogruppo centralizza l’uso di carte carburante emesse da fornitori di carburante: riceve le fatture dai fornitori, poi rifattura mensilmente il carburante alle controllate con una maggiorazione del 2%, consentendo il pagamento immediato per compensazione o differito entro uno-tre mesi.

L’amministrazione tributaria polacca ha negato alla Vega International il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti di carburante in Polonia. I giudici nazionali hanno richiamato la sentenza Auto Lease Holland, ma il giudice di rinvio ha dubitato dell’applicabilità di tale precedente alla luce dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE, sulle operazioni imponibili;
  • l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, sulla nozione di cessione di beni;
  • l’articolo 24, paragrafo 1, sulla nozione di prestazione di servizi;
  • l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), sull’esenzione per la concessione e negoziazione di crediti.

Viene inoltre ricordato che la giurisprudenza formatasi sulla Sesta direttiva resta rilevante perché le disposizioni considerate sono sostanzialmente identiche.

Ragionamento della Corte sulla cessione di beni

La Corte ribadisce che la nozione di cessione di beni è autonoma del diritto UE e non dipende dalle forme del diritto nazionale: occorre verificare se vi sia trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario.

Applicando questo criterio, la Corte osserva che nel caso di specie:

  • il carburante è acquistato direttamente dalla Vega Poland presso i fornitori;
  • la controllata sceglie liberamente stazione di servizio, quantità, qualità, tipo di carburante e momento dell’acquisto;
  • la controllata sopporta integralmente il costo del carburante, poiché la Vega International rifattura gli importi.

Di conseguenza, la Vega International non acquisisce né rivende il carburante: svolge soltanto un ruolo di intermediaria nella catena di pagamento. Non essendovi cessione di carburante alla società madre, quest’ultima non può chiedere il rimborso dell’IVA come se avesse effettuato un acquisto rivenduto alla controllata.

Qualificazione come prestazione di servizi e concessione di credito

Poiché l’operazione non costituisce una cessione di beni, essa rientra in linea di principio nella nozione di prestazione di servizi ex articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

La Corte verifica quindi se tale prestazione possa rientrare nell’esenzione per la concessione di crediti. Osserva che:

  • le esenzioni dell’articolo 135 si definiscono in funzione della natura della prestazione, non della qualità soggettiva del prestatore;
  • la nozione di concessione di crediti deve essere interpretata in senso ampio e non è riservata agli operatori bancari o finanziari;
  • la maggiorazione del 2% applicata dalla Vega International evidenzia una remunerazione per il servizio reso;
  • la società madre finanzia in anticipo l’acquisto del carburante e si comporta, in sostanza, come un operatore creditizio.

Per tale ragione, la messa a disposizione delle carte carburante è qualificata come vera e propria operazione finanziaria assimilabile alla concessione di un credito.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, la messa a disposizione di carte carburante da parte di una società madre alle proprie controllate, idonea a consentire il rifornimento dei veicoli utilizzati per il trasporto, può essere qualificata come servizio di concessione di credito esentato da IVA.

Principio affermato

Quando la società madre centralizza i pagamenti, rifattura il carburante con maggiorazione e anticipa di fatto il finanziamento dell’acquisto, l’operazione non si risolve in una cessione di carburante alla capogruppo, ma in un servizio finanziario esente ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA.

Come è indicizzato

Materieivacessione di beniservizi finanziariconcessione di creditocarte carburante

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.