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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-653/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 maggio 2019. — VM Vermögens-Management GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Regolamento (UE) 2015/2424 – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio denominativo Vermögensmanufaktur – Dichiarazione di nullità – Diritto ad un processo equo – Esame d’ufficio dei fatti – Retroattività – Competenza del Tribunale – Motivazione delle sentenze. — Causa C-653/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione della VM Vermögens-Management contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la nullità del marchio denominativo "Vermögensmanufaktur". Viene chiarito che la dichiarazione presentata nel 2016 ai sensi dell’art. 28, par. 8, del regolamento n. 207/2009 non ampliava la tutela del marchio, ma confermava la copertura già esistente per tutti i servizi compresi nell’elenco alfabetico delle classi indicate. Le censure relative a descrittività, difetto di distintività e uso di prove tardive vengono respinte o dichiarate irricevibili.

Impugnazione in materia di marchio UE: validità della dichiarazione di nullità del marchio "Vermögensmanufaktur" per carattere descrittivo e difetto di distintività, nonché ammissibilità della dichiarazione ex art. 28, par. 8, del regolamento n. 207/2009.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire se il Tribunale abbia errato: 1) nel ritenere irricevibili, perché fondati su un fatto successivo alla decisione controversa, gli argomenti relativi alla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 28, par. 8, del regolamento n. 207/2009 come modificato; 2) nel confermare la nullità del marchio per descrittività e difetto di carattere distintivo; 3) nel respingere le censure relative all’uso, da parte della commissione di ricorso, di elementi di prova asseritamente tardivi o non contraddetti.

Principio di diritto

Nel sistema del marchio UE registrato per l’intero titolo di una classe di Nizza secondo la prassi allora vigente, la tutela originaria copre già tutti i prodotti o servizi inclusi nell’elenco alfabetico della classe; la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 28, par. 8, del regolamento n. 207/2009 non aggiunge nuovi servizi, ma conferma in via transitoria tale estensione. Di conseguenza, il Tribunale non ha violato né il diritto a un processo equo né l’obbligo di motivazione nel ritenere irricevibili le censure fondate sulla dichiarazione del 2016 e, quanto al resto, le doglianze sulla descrittività, sul difetto di distintività e sulla presa in considerazione di prove tardive sono in parte irricevibili e in parte infondate: l’impugnazione è respinta integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 28, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 207/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424
  • Articolo 9 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 36, prima frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione relativa al marchio "Vermögensmanufaktur"

La Corte di giustizia, Quinta Sezione, decide su un’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale nella causa T-374/15, relativa a un procedimento di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il caso concerne la portata della registrazione di un marchio depositato per i titoli completi delle classi 35 e 36 di Nizza e gli effetti della dichiarazione resa nel 2016 ai sensi dell’art. 28, par. 8, del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424.

Fatti e procedimento amministrativo

La VM Vermögens-Management GmbH aveva depositato nel 2009 la domanda di registrazione del segno denominativo "Vermögensmanufaktur" per servizi delle classi 35 e 36, comprendenti, tra l’altro, pubblicità, gestione aziendale, servizi assicurativi, affari finanziari e consulenze finanziarie. Dopo la registrazione del marchio, la DAT Vermögensmanagement GmbH chiese la dichiarazione di nullità ai sensi dell’art. 52, par. 1, lett. a), in combinato disposto con l’art. 7, par. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009.

La divisione di annullamento respinse la domanda, ritenendo che il segno avesse carattere distintivo. In sede di impugnazione amministrativa, la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO accolse invece il ricorso, ammise taluni elementi di prova ai sensi dell’art. 76, par. 2, e dichiarò nullo il marchio per i servizi delle classi 35 e 36, ritenendolo descrittivo e privo di carattere distintivo.

Procedimento dinanzi al Tribunale

Dinanzi al Tribunale, la titolare del marchio dedusse quattro motivi: violazione dell’art. 75 per aver tenuto conto di osservazioni asseritamente tardive; violazione dell’art. 76 per avere inserito d’ufficio fatti e prove non tempestivamente invocati; violazione dell’art. 7, par. 1, lett. c), per l’erronea qualificazione del segno come descrittivo; violazione dell’art. 7, par. 1, lett. b), per l’erroneo diniego di distintività.

Nel frattempo, dopo la presentazione del ricorso, la società depositò una dichiarazione ex art. 28, par. 8, volta a precisare i servizi che intendeva proteggere al momento del deposito. Il Tribunale respinse integralmente il ricorso.

Questioni sollevate in impugnazione

In Cassazione, la ricorrente articolò sei motivi. I primi due contestavano la mancata considerazione della dichiarazione del 2016 e sostenevano che, per effetto retroattivo di tale dichiarazione, il marchio avrebbe dovuto considerarsi tutelato anche per servizi non coperti dal significato letterale dei titoli di classe. Veniva inoltre denunciata una lesione degli artt. 17 e 47 della Carta e un difetto di motivazione.

Il terzo motivo riguardava la descrittività del segno ex art. 7, par. 1, lett. c). Il quarto concerneva il difetto di carattere distintivo ex art. 7, par. 1, lett. b). I motivi quinto e sesto criticavano la valutazione del Tribunale circa l’incidenza di alcuni allegati prodotti dall’interveniente e il rispetto degli artt. 75 e 76 del regolamento n. 207/2009.

Normativa rilevante e prassi sull’uso dei titoli di classe

La Corte richiama l’art. 7, par. 1, lett. b) e c), l’art. 75 e l’art. 76 del regolamento n. 207/2009, oltre all’art. 28, par. 8, introdotto dal regolamento 2015/2424. Rilevano anche le comunicazioni n. 4/03 e n. 2/12 del presidente dell’EUIPO, secondo cui l’uso di tutte le indicazioni generali del titolo di una classe equivaleva, nella prassi allora seguita, a rivendicare tutti i prodotti o servizi dell’elenco alfabetico della classe.

Ragionamento della Corte sui primi due motivi

La Corte respinge l’idea che la dichiarazione del 2016 abbia aggiunto nuovi servizi alla registrazione. Ricorda che, secondo la prassi richiamata e confermata dalla giurisprudenza citata, la designazione dei titoli delle classi 35 e 36 nella domanda del 2009 era già volta a proteggere il marchio per tutti i servizi compresi nell’elenco alfabetico delle due classi. L’art. 28, par. 8, terzo comma, prevede poi che, in mancanza di dichiarazione, i marchi si considerino, dal 24 settembre 2016, limitati ai soli prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale del titolo di classe.

Ne consegue che la dichiarazione del 2016 non ampliava la portata originaria del diritto, ma serviva a preservare, dopo la scadenza del termine transitorio, la protezione anche per i servizi non chiaramente ricompresi nel significato letterale del titolo. Poiché la decisione controversa riguardava già tutti i servizi per i quali il marchio era stato registrato, il Tribunale ha correttamente escluso che si trattasse di un fatto sopravvenuto idoneo a incidere sulla legittimità della decisione impugnata. Non vi è, quindi, né violazione del diritto a un processo equo né difetto di motivazione.

Ragionamento della Corte sul terzo motivo

Quanto alla descrittività, la Corte rileva che la ricorrente contesta in realtà la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, in particolare sulla percezione del pubblico di riferimento e sul significato attribuito all’espressione "Vermögensmanufaktur" rispetto ai servizi delle classi 35 e 36. Poiché l’impugnazione dinanzi alla Corte è limitata ai motivi di diritto e non è stata allegata alcuna snaturazione degli elementi di fatto o di prova, il motivo è dichiarato irricevibile.

Ragionamento della Corte sul quarto motivo

Sul difetto di distintività, la Corte osserva che il Tribunale non si è limitato a qualificare il segno come mera formula elogiativa. Ha infatti ricordato che un marchio descrittivo è necessariamente privo di distintività, mentre un marchio non descrittivo può comunque risultare privo di carattere distintivo se non è idoneo a svolgere la funzione essenziale di indicare l’origine commerciale.

Il Tribunale ha poi spiegato che l’espressione "Vermögensmanufaktur" non richiedeva alcuno sforzo interpretativo sufficiente a farla percepire come indicazione di origine e non solo come slogan promozionale. La Corte ritiene quindi infondata la censura, perché la conclusione di assenza di distintività non deriva soltanto dal carattere elogiativo del segno.

Ragionamento della Corte sui motivi quinto e sesto

Per quanto riguarda gli allegati controversi prodotti nell’ambito del procedimento amministrativo, la Corte osserva che, anche se vi fossero somiglianze tra tali allegati e la motivazione della decisione controversa, il Tribunale ha rilevato che la commissione di ricorso poteva fondare il proprio ragionamento su altri allegati, tempestivamente prodotti, conosciuti dalla ricorrente e oggetto di contraddittorio.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che gli allegati contestati non fossero stati determinanti, ma solo elementi di prova supplementari. La Corte conclude che la ricorrente si limita a riproporre argomenti di merito già esaminati senza dimostrare un errore di diritto del Tribunale; i motivi sono perciò irricevibili.

Dispositivo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. La VM Vermögens-Management GmbH è condannata alle spese, incluse quelle sostenute dall’EUIPO.

Principi desumibili dalla pronuncia

La sentenza chiarisce che la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 28, par. 8, del regolamento n. 207/2009 non amplia la protezione del marchio, ma ne precisa la portata transitoria alla luce della prassi precedente sui titoli delle classi di Nizza. Inoltre, ribadisce che in sede di impugnazione la Corte non rivaluta i fatti, salvo snaturamento, e che un marchio può essere dichiarato nullo quando il Tribunale accerti, senza errori di diritto, la sua descrittività e la sua incapienza distintiva rispetto ai servizi designati.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeanullità del marchiocarattere descrittivocarattere distintivoimpugnazione dinanzi alla corte di giustizia

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