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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-262/17

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 maggio 2019. — Metrans a.s. contro Commissione europea e Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti. — Ricorso di annullamento – Decisione della Commissione che concede il finanziamento per le proposte di progetti di trasporto in base al meccanismo per collegare l’Europa (MCE) “Terminale multimodale per container di Paskov, fase III” e “Terminale intermodale di Mělník, fasi 2 e 3” – Termine di ricorso – Dies a quo – Tardività – Irricevibilità. — Causa T-262/17

Giurisprudenza europea62017TO0262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come irricevibile il ricorso della Metrans contro una decisione della Commissione relativa al finanziamento di due progetti MCE e contro le relative convenzioni di sovvenzione concluse dall'INEA. Ha stabilito che gli atti non erano soggetti a pubblicazione obbligatoria nella Gazzetta ufficiale e che la ricorrente ne aveva comunque avuto conoscenza, tramite il proprio legale, al più tardi il 20 gennaio 2017. Il ricorso depositato il 30 aprile 2017 è quindi risultato tardivo.

Ricorso di annullamento contro una decisione di esecuzione della Commissione e due convenzioni di sovvenzione MCE: determinazione del dies a quo del termine di ricorso e tardività del ricorso

La questione giuridica

Se, ai fini del termine di ricorso di cui all'articolo 263, sesto comma, TFUE, il dies a quo dovesse decorrere dalla pubblicazione degli atti impugnati oppure dalla loro effettiva conoscenza da parte della ricorrente; e, in particolare, se il ricorso depositato il 30 aprile 2017 fosse tardivo rispetto alla conoscenza degli atti avvenuta, secondo la Commissione e l'INEA, al più tardi il 20 gennaio 2017. In via subordinata, erano dedotte anche la mancanza di incidenza diretta e individuale e l'impossibilità di dirigere il ricorso contro l'INEA.

Principio di diritto

Quando un atto dell'Unione non è soggetto a un obbligo di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale né a una prassi costante di pubblicazione, il termine di ricorso ex articolo 263, sesto comma, TFUE decorre dalla effettiva presa di conoscenza dell'atto. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto provato che la ricorrente avesse conosciuto gli atti impugnati, tramite il proprio avvocato, al più tardi il 20 gennaio 2017; poiché il ricorso è stato proposto il 30 aprile 2017, esso è stato dichiarato irricevibile per tardività, senza esaminare gli altri motivi di irricevibilità.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 291, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 297, paragrafo 2, TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1316/2013
  • Articolo 18 del regolamento (UE) n. 1316/2013
  • Articolo 25 del regolamento (UE) n. 1316/2013
  • Articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articoli 58, paragrafo 1, lettera a), 59 e 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Ricorso di annullamento contro una decisione di esecuzione della Commissione e due convenzioni di sovvenzione MCE: tardività

L'ordinanza riguarda un ricorso diretto proposto dalla società ceca Metrans a.s. contro una decisione di esecuzione della Commissione relativa alla selezione di proposte finanziate nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa nel settore trasporti, nonché contro due convenzioni di sovvenzione concluse dall'INEA con i beneficiari di due progetti specifici. Il Tribunale decide esclusivamente sulla ricevibilità, accogliendo l'eccezione di tardività sollevata dalle convenute.

Fatti e procedimento principale

Metrans opera nella gestione di terminali intermodali nella Repubblica ceca e non aveva presentato proposte ai due inviti a presentare proposte pubblicati il 5 novembre 2015. La Commissione adottava il 5 agosto 2016 la decisione di esecuzione C(2016) 5047 final, che approvava l'elenco dei progetti ammessi a un contributo finanziario dell'Unione; tra essi figuravano il progetto Mělník e il progetto Paskov. Successivamente, l'INEA concludeva le relative convenzioni di sovvenzione, rispettivamente il 21 ottobre e il 7 novembre 2016.

La ricorrente chiedeva l'annullamento delle proposte/progetti figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione e, in via principale o subordinata, l'annullamento, la nullità o la cessazione delle due convenzioni di sovvenzione. Commissione e INEA sollevavano eccezioni di irricevibilità ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di procedura.

Questione della ricevibilità: pubblicazione o conoscenza effettiva

Il nodo centrale era la determinazione del dies a quo del termine di ricorso di cui all'articolo 263, sesto comma, TFUE. La Commissione e l'INEA sostenevano che il termine dovesse decorrere, al più tardi, dal 20 gennaio 2017, data in cui l'avvocato della ricorrente aveva ricevuto copia degli atti impugnati; la ricorrente replicava che il termine avrebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione degli atti e che, comunque, gli atti non erano stati adeguatamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Normativa rilevante e criteri applicabili

Il Tribunale richiama l'articolo 263, sesto comma, TFUE, secondo cui il ricorso di annullamento va proposto entro due mesi dalla pubblicazione, notificazione o, in mancanza, dalla conoscenza dell'atto. Richiama inoltre gli articoli 58, 59 e 60 del regolamento di procedura per il calcolo dei termini. Sottolinea che il termine di ricorso è di ordine pubblico e che il criterio della conoscenza è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o notificazione.

Mancanza di un obbligo di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

Il Tribunale esamina se esistesse un obbligo di pubblicazione che potesse far decorrere il termine dalla pubblicazione.

Constata anzitutto che la decisione di esecuzione è un atto non legislativo adottato dalla Commissione nell'esercizio di competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE, sulla base dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1316/2013 e secondo la procedura dell'articolo 25 dello stesso regolamento. Pur trattandosi di una decisione che non designa espressamente destinatari, il Tribunale ritiene che i destinatari siano in realtà individuabili dal contenuto stesso dell'atto: l'allegato della decisione indica nominativamente i richiedenti ammessi al finanziamento. Ne deriva che si tratta di una decisione che designa destinatari ai sensi dell'articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, e non di una decisione da pubblicare obbligatoriamente nella Gazzetta ufficiale.

Il Tribunale aggiunge che neppure il diritto derivato imponeva tale pubblicazione: l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1049/2001 non prevede un obbligo imperativo di pubblicazione per questa categoria di atti; il regolamento interno della Commissione e quello dell'INEA non contemplano una pubblicazione di altri documenti; l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013 si limita a prevedere azioni di informazione e comunicazione sui progetti e risultati dell'MCE, senza imporre la pubblicazione delle decisioni di finanziamento. Mancando anche la prova di una prassi costante di pubblicazione, il criterio della pubblicazione viene escluso sia per la decisione di esecuzione sia per le due convenzioni di sovvenzione.

Presa di conoscenza degli atti da parte della ricorrente

Esclusa la pubblicazione come dies a quo, il Tribunale verifica la data di conoscenza effettiva degli atti. Ricostruisce che l'avvocato della ricorrente, dopo un incontro con gli agenti della Commissione il 28 novembre 2016, presentava una richiesta di accesso il 5 dicembre 2016 e una seconda il 22 dicembre 2016, entrambe riferite ai documenti relativi ai progetti Mělník e Paskov. L'INEA rispondeva il 20 gennaio 2017 trasmettendo gli atti impugnati.

Il Tribunale considera decisivo che l'avvocato agisse in qualità di legale della ricorrente: ciò emergeva dal contenuto della corrispondenza, dalla partecipazione all'incontro insieme al direttore generale della società, dal fatto che la prima richiesta era in copia al direttore generale e dall'uso del plurale nelle richieste. Ritiene pertanto provato che il 20 gennaio 2017 la ricorrente, tramite il suo avvocato, disponeva delle copie della decisione di esecuzione e delle convenzioni di sovvenzione.

Decisione e spese

Poiché il ricorso era stato proposto il 30 aprile 2017, oltre il termine calcolato a partire dalla conoscenza del 20 gennaio 2017, il Tribunale lo respinge come irricevibile. Non esamina quindi gli ulteriori motivi di irricevibilità relativi alla mancanza di incidenza diretta e individuale e all'impossibilità di dirigere il ricorso contro l'INEA. La ricorrente viene condannata alle spese della Commissione e dell'INEA ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principio affermato

L'ordinanza conferma che, in assenza di un obbligo di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o di una prassi costante di pubblicazione, il termine di ricorso decorre dalla conoscenza effettiva dell'atto impugnato. Inoltre, la conoscenza acquisita dal legale che agisce per conto della parte è imputabile alla parte stessa ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.

Come è indicizzato

Materiericorso di annullamentoricevibilità del ricorsotermini processualifinanziamenti uemeccanismo per collegare l'europa

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