Corte di giustizia, Sentenza C-132/18
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2019. — Commissione europea contro Sabine Tuerck. — Impugnazione – Funzione pubblica – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione maturati in un regime pensionistico nazionale verso il regime pensionistico dell’Unione europea – Deduzione della rivalutazione intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo. — Causa C-132/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione relativa al trasferimento dei diritti pensionistici della sig.ra Tuerck. Viene confermato che la deduzione per rivalutazione disciplinata dallo Statuto e dalle DGE non può essere applicata in modo generalizzato con un tasso forfettario, ma solo nei casi in cui l’ente nazionale non possa comunicare il valore dei diritti alla data della domanda. La Commissione è inoltre condannata alle spese.
Trasferimento nel regime pensionistico dell’Unione dei diritti pensionistici nazionali: la Corte conferma che la deduzione per rivalutazione va operata dall’istituzione dell’Unione solo sull’importo della rivalutazione effettiva tra domanda e trasferimento, secondo le modalità previste dallo Statuto e dalle disposizioni generali di esecuzione.
La questione giuridica
Se, nell’ambito del trasferimento dei diritti a pensione maturati in un regime nazionale verso il regime pensionistico dell’Unione, la Commissione possa dedurre in modo forfettario una rivalutazione applicando il tasso del 3,1% in ogni caso oppure solo quando l’ente nazionale non sia in grado di comunicare l’importo alla data della domanda; se la base del calcolo debba essere il capitale trasferito o il capitale trasferibile; se l’interpretazione del Tribunale sia compatibile con l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e se vi sia difetto di motivazione o arricchimento senza causa.
Principio di diritto
Nel trasferimento dei diritti a pensione verso il regime dell’Unione, l’istituzione dell’Unione competente deve operare la deduzione prevista dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto solo sull’importo della rivalutazione intervenuta tra la domanda e il trasferimento effettivo; il tasso forfettario del 3,1% previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, delle DGE può essere applicato solo quando l’ente nazionale non sia in grado di comunicare l’importo dei diritti maturati alla data della domanda. La Corte conferma inoltre che il Tribunale non ha errato nel ritenere che il calcolo debba fondarsi sull’importo dei diritti pensionistici trasferiti e che non sussiste né incompatibilità normativa, né difetto di motivazione, né vizio per arricchimento senza causa.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 7, paragrafo 1, della decisione C(2011) 1278 final della Commissione (disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto)
- Articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Trasferimento dei diritti pensionistici nel regime dell’Unione: impugnazione della Commissione
La Corte di giustizia, Ottava Sezione, decide su un’impugnazione proposta dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione del 10 dicembre 2015 relativa al trasferimento nel regime pensionistico dell’Unione dei diritti maturati da Sabine Tuerck prima del suo ingresso in servizio presso l’Unione.
Contesto normativo
La causa ruota attorno all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, che disciplina il trasferimento all’Unione del capitale corrispondente ai diritti a pensione maturati in un precedente regime e prevede che l’istituzione dell’Unione operi una deduzione corrispondente alla rivalutazione intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.
Per la Commissione rileva anche l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione C(2011) 1278 final, recante disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto. Tale disposizione stabilisce che il numero di annualità da computare è calcolato sulla base dell’importo trasferibile, previa deduzione della rivalutazione; se l’ente nazionale non è in grado di comunicare l’importo dei diritti alla data di registrazione della domanda, la deduzione è effettuata applicando un interesse semplice del 3,1%.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Tuerck è entrata in servizio presso un’istituzione dell’Unione il 1° marzo 2004, dopo aver lavorato presso un’amministrazione tedesca. Il 27 maggio 2010 ha chiesto il trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dei diritti pensionistici maturati in precedenza.
Il PMO ha trasmesso la domanda al Deutsche Rentenversicherung Bund, che il 5 maggio 2015 ha comunicato l’importo del capitale trasferibile alla data di registrazione della domanda. In un primo momento, il PMO ha proposto un abbuono di 3 anni, 8 mesi e 29 giorni. Successivamente, con la decisione controversa del 10 dicembre 2015, ha ridotto l’abbuono a 3 anni e 4 mesi, applicando una deduzione per rivalutazione calcolata con un tasso del 3,1%.
La sig.ra Tuerck ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale, deducendo due motivi: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, delle DGE e violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. Il Tribunale ha accolto il primo motivo e ha annullato la decisione della Commissione.
Motivi dell’impugnazione
La Commissione ha proposto quattro motivi di impugnazione.
- Con il primo, ha sostenuto che il Tribunale avesse errato nel ritenere che la Commissione non potesse operare alcuna deduzione sull’importo trasferito dall’autorità nazionale.
- Con il secondo, ha contestato le modalità di deduzione, sostenendo che il tasso del 3,1% dovesse applicarsi in ogni caso e che la base di calcolo dovesse essere il capitale trasferito, non quello trasferibile.
- Con il terzo, ha dedotto incompatibilità tra l’interpretazione del Tribunale e l’articolo 11, paragrafo 2, dello Statuto, oltre a un difetto di motivazione e a un errore nell’analisi del caso concreto.
- Con il quarto, ha censurato la valutazione del Tribunale in tema di arricchimento senza causa e la motivazione sul punto.
Ragionamento della Corte sul primo motivo
La Corte ricorda che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII distingue tra due fasi: il calcolo del capitale maturato nel regime nazionale, competenza dell’autorità nazionale, e la trasformazione di tale capitale in annualità nel regime dell’Unione, disciplinata dal diritto dell’Unione.
Ne consegue che, una volta trasferito il capitale attualizzato dall’autorità nazionale, l’istituzione dell’Unione è competente a dedurre solo l’importo corrispondente alla rivalutazione intervenuta tra la domanda e il trasferimento effettivo. La Corte precisa però che la Commissione non può incidere sulla parte del capitale corrispondente ai diritti pensionistici originari, il cui importo è determinato esclusivamente dall’autorità nazionale e non può essere successivamente modificato.
La Corte osserva che il Tribunale non aveva affermato che la Commissione non potesse operare “alcuna deduzione” in senso assoluto, ma solo che non poteva farlo sull’importo dei diritti pensionistici alla data della domanda. Il primo motivo è quindi respinto.
Ragionamento della Corte sul secondo motivo
Quanto al tasso del 3,1%, la Corte interpreta l’articolo 7, paragrafo 1, delle DGE nel senso che il tasso forfettario può essere applicato solo quando l’ente nazionale sia impossibilitato a comunicare l’importo dei diritti maturati alla data della domanda. Se invece tale importo è stato comunicato, la deduzione deve corrispondere alla rivalutazione effettiva.
La Corte chiarisce inoltre che il Tribunale non ha commesso errore nel riferirsi al capitale “trasferibile” come base per il calcolo delle annualità da computare nel regime pensionistico dell’Unione, poiché tale base è espressamente prevista dalle DGE per la fase di calcolo dell’abbuono. La deduzione, invece, resta ancorata al capitale effettivamente trasferito, come prescrive lo Statuto.
Il secondo motivo è quindi respinto integralmente.
Ragionamento della Corte sul terzo motivo
La Commissione sosteneva che l’interpretazione data dal Tribunale all’articolo 7, paragrafo 1, delle DGE fosse incompatibile con lo Statuto. La Corte respinge questa tesi: la disposizione di esecuzione serve proprio a rendere applicabile la regola statutaria in situazioni in cui l’ente nazionale non sia in grado di fornire l’importo richiesto, e il tasso del 3,1% è lo strumento che consente di superare tale ostacolo.
Quanto al difetto di motivazione, la Corte rileva che la Commissione non aveva fondato la propria difesa sull’impossibilità del DRV di comunicare i dati, ma sosteneva invece l’applicabilità generalizzata del tasso del 3,1%. Il Tribunale, peraltro, aveva motivato adeguatamente spiegando che il DRV aveva comunicato sia l’importo dei diritti maturati sia quello della rivalutazione, rendendo possibile un calcolo preciso.
La Commissione aveva inoltre invocato, in replica, un argomento relativo a un accordo con la Germania del 1994. La Corte lo dichiara irricevibile perché costituisce un motivo nuovo, non fondato su elementi emersi nel corso del procedimento e non collegato strettamente ai motivi introdotti.
Ragionamento della Corte sul quarto motivo
La Commissione contestava la conclusione del Tribunale secondo cui l’applicazione della deduzione sul capitale trasferito avrebbe comportato un arricchimento senza causa a danno della funzionaria. La Corte osserva che, nel caso concreto, il rischio di arricchimento ingiustificato sussisteva proprio perché la Commissione avrebbe potuto applicare un importo forfettario superiore alla rivalutazione reale, appropriandosi così di una parte dei diritti pensionistici maturati.
Sul piano della motivazione, la Corte ricorda che il Tribunale non è tenuto a rispondere a tutti gli argomenti delle parti, purché la motivazione consenta di comprendere il ragionamento seguito e di esercitare il controllo in sede di impugnazione. L’argomento della Commissione, incentrato sull’ipotesi inversa di eccedenza da rimborsare al funzionario, non era pertinente rispetto al ragionamento del Tribunale. Anche questo motivo è respinto.
Decisione e principi ricavabili
La Corte respinge integralmente l’impugnazione della Commissione e la condanna alle spese.
La pronuncia conferma che:
- la deduzione per rivalutazione ex articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto riguarda solo l’importo rivalutato tra domanda e trasferimento effettivo;
- il tasso forfettario del 3,1% previsto dalle DGE è una soluzione sussidiaria, utilizzabile solo se l’ente nazionale non possa fornire il dato alla data della domanda;
- l’importo dei diritti pensionistici maturati alla data della domanda è di competenza esclusiva dell’autorità nazionale e non può essere rimesso in discussione dalla Commissione;
- l’interpretazione del Tribunale non contrasta con lo Statuto e non presenta vizi di motivazione o di merito.
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