Corte di giustizia, Sentenza C-677/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2019. — M. Çoban contro Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep. — Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE‑Turchia – Protocollo addizionale – Articolo 59 – Decisione n. 3/80 – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Revoca delle clausole di residenza – Articolo 6 – Prestazione di invalidità – Soppressione – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Requisito di residenza – Direttiva 2003/109/CE – Status di soggiornante di lungo periodo. — Causa C-677/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato se un cittadino turco potesse continuare a percepire nei Paesi Bassi una prestazione integrativa di invalidità dopo il rientro in Turchia. Pur riconoscendo che la prestazione rientra nell’ambito della decisione n. 3/80, la Corte ha ritenuto decisivo il limite posto dall’articolo 59 del protocollo addizionale. Poiché il beneficiario, al momento della partenza, era titolare dello status di soggiornante di lungo periodo, la sua situazione era comparabile a quella di un cittadino dell’Unione soggetto al requisito di residenza previsto dal diritto olandese. Ne deriva che la soppressione della prestazione è compatibile con il diritto dell’Unione applicabile.
Prestazione integrativa olandese e clausola di residenza: la Corte valuta se l’articolo 6 della decisione n. 3/80 Turchia-UE imponga l’esportazione della prestazione a un cittadino turco rientrato in Turchia, titolare al momento della partenza dello status di soggiornante di lungo periodo.
La questione giuridica
Se l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80, in combinato disposto con l’articolo 59 del protocollo addizionale, osti a una normativa nazionale che sopprime una prestazione integrativa al trasferimento in Turchia del beneficiario; se rilevi che il beneficiario, al momento della partenza, non avesse più un diritto di soggiorno derivante dall’accordo di associazione ma fosse titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109; e se sia rilevante la possibilità di rientro nello Stato membro e di nuovo accesso alla prestazione prevista dal diritto nazionale.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80, letto alla luce dell’articolo 59 del protocollo addizionale, non osta alla soppressione di una prestazione integrativa nazionale quando il beneficiario, cittadino turco, trasferisca la residenza in Turchia ed era, al momento della partenza, titolare dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109; in tale situazione, infatti, la conservazione della prestazione dopo il trasferimento riserverebbe al cittadino turco un trattamento più favorevole rispetto a un cittadino dell’Unione in situazione analoga, in contrasto con il divieto di trattamento più favorevole sancito dall’articolo 59 del protocollo addizionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia
- Protocollo addizionale all’Accordo di associazione UE-Turchia
- Articolo 39 del protocollo addizionale
- Articolo 59 del protocollo addizionale
- Articolo 62 del protocollo addizionale
- Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione
- Articolo 2 della decisione n. 3/80
- Articolo 4 della decisione n. 3/80
- Articolo 6 della decisione n. 3/80
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004
- Direttiva 2003/109/CE
- Articolo 1 della direttiva 2003/109/CE
- Articolo 8 della direttiva 2003/109/CE
Prestazione integrativa, cittadino turco e status di soggiornante di lungo periodo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) in materia di sicurezza sociale dei lavoratori turchi. Il giudizio principale opponeva M. Çoban all’Uwv ed è sorto dal rigetto della domanda volta a ottenere il ripristino di una prestazione integrativa soppressa al momento del trasferimento del beneficiario in Turchia.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Çoban, cittadino turco già occupato nei Paesi Bassi, percepiva una prestazione di invalidità e una prestazione integrativa destinata a garantirgli un reddito minimo. Prima del rientro in Turchia, era titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi della direttiva 2003/109. L’Uwv ha soppresso la prestazione integrativa con efficacia dalla data del trasferimento in Turchia, applicando l’articolo 4a della TW, che subordina il diritto alla residenza nei Paesi Bassi.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto se:
- l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80 impedisca la soppressione della prestazione al trasferimento in Turchia;
- rilevi che il beneficiario, al momento della partenza, non avesse più un diritto di soggiorno derivante dall’accordo di associazione ma fosse titolare dello status di soggiornante di lungo periodo;
- sia decisiva la possibilità di rientrare nei Paesi Bassi entro un anno e riottenere la prestazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 59 del protocollo addizionale all’accordo di associazione CEE-Turchia;
- gli articoli 2, 4 e 6 della decisione n. 3/80;
- gli articoli 7 e 70, nonché l’allegato X, del regolamento n. 883/2004;
- la direttiva 2003/109 e, in particolare, il suo articolo 8.
Ragionamento della Corte: applicabilità della decisione n. 3/80
La Corte osserva innanzitutto che la prestazione integrativa olandese, essendo collegata a una pensione di invalidità e volta a integrarne l’importo, va assimilata a una prestazione di invalidità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 3/80. La decisione è quindi applicabile ratione personae e ratione materiae alla fattispecie.
Ragionamento della Corte: rapporto tra decisione n. 3/80 e articolo 59 del protocollo addizionale
L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 3/80 prevede, in linea di principio, la non applicazione di clausole di residenza alle prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti. Tuttavia, la Corte ricorda che il regolamento n. 883/2004 qualifica la prestazione integrativa come prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, erogabile esclusivamente nello Stato di residenza ai sensi dell’articolo 70.
Per i cittadini dell’Unione, dunque, la prestazione resta soggetta al requisito di residenza nei Paesi Bassi. In base all’articolo 59 del protocollo addizionale, la Turchia non può ottenere, nei settori coperti dal protocollo, un trattamento più favorevole di quello riconosciuto agli Stati membri nei confronti dei propri cittadini.
Distinzione rispetto alla sentenza Akdas e rilevanza della direttiva 2003/109
La Corte distingue il caso in esame dalla causa Akdas, in cui i lavoratori turchi avevano già perso il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante a causa dell’inabilità. Qui, invece, il sig. Çoban, al momento della partenza, era titolare dello status di soggiornante di lungo periodo: uno status permanente, finalizzato all’integrazione e ad avvicinare la posizione dei cittadini di paesi terzi a quella dei cittadini dell’Unione.
Proprio per questo, alla data del trasferimento, egli era in una posizione comparabile a quella di un cittadino dell’Unione residente nei Paesi Bassi. Conseguentemente, permettergli di conservare la prestazione dopo il trasferimento in Turchia, mentre i cittadini dell’Unione restano vincolati al requisito di residenza, attribuirebbe al cittadino turco un vantaggio non consentito dall’articolo 59 del protocollo addizionale.
Decisione della Corte
La Corte risponde che l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80, in combinato disposto con l’articolo 59 del protocollo addizionale, non osta alla normativa nazionale che sopprime l’erogazione della prestazione integrativa nei confronti di un cittadino turco rientrato nel suo paese di origine, qualora egli fosse titolare, alla data della partenza dallo Stato membro ospitante, dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109.
Principio affermato
Nei rapporti Turchia-Unione in materia di sicurezza sociale, il divieto di clausole di residenza della decisione n. 3/80 non può essere invocato per ottenere, dopo il trasferimento in Turchia, una prestazione che per i cittadini dell’Unione resta subordinata alla residenza nello Stato membro competente; se il cittadino turco era al momento della partenza titolare dello status di soggiornante di lungo periodo, la soppressione della prestazione è compatibile con il diritto dell’Unione applicabile.
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