Corte di giustizia, Sentenza C-706/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 maggio 2019. — AB «Achema» e a. contro Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Nozione di “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali ” – Misure volte a compensare i prestatori di servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica – Nozione di “aiuti che incidono sugli scambi tra Stati membri” e “falsano o minacciano di falsare la concorrenza” – Nozione di “vantaggio selettivo” – Servizio di interesse economico generale – Compensazione di costi inerenti all’adempimento di obblighi di servizio pubblico. — Causa C-706/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte è chiamata a qualificare il regime lituano dei servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Stabilisce che i fondi SIP sono risorse statali e che la compensazione dei gestori di rete si traduce in un vantaggio indiretto per i produttori di energia elettrica. La Corte afferma inoltre che il regime conferisce un vantaggio selettivo e può incidere sugli scambi e sulla concorrenza, salvo eventuale verifica dei criteri Altmark per singole misure.
Aiuti di Stato: qualificazione come risorse statali dei fondi SIP nel settore elettrico lituano e applicazione dei criteri Altmark
La questione giuridica
Se il regime lituano dei servizi di interesse pubblico (SIP) nel settore elettrico e il suo finanziamento: 1) utilizzino "risorse statali"; 2) configurino un vantaggio indiretto per i produttori di energia elettrica quando i gestori di rete sono compensati per gli obblighi di acquisto e bilanciamento; 3) conferiscano un vantaggio selettivo e siano idonei a incidere sugli scambi tra Stati membri; 4) possano essere esclusi dalla nozione di aiuto perché mera compensazione per obblighi di servizio pubblico secondo i criteri Altmark; 5) falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Principio di diritto
I fondi destinati al finanziamento dei SIP nel settore elettrico, raccolti mediante un contributo obbligatorio imposto dalla legge, gestiti da un organismo controllato dallo Stato e ripartiti secondo regole vincolate fissate dalle autorità pubbliche, costituiscono risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La compensazione delle perdite dei gestori di rete per l’obbligo di acquistare energia a tariffa fissa e bilanciarla attribuisce un vantaggio indiretto ai produttori beneficiari; inoltre i fondi conferiscono un vantaggio selettivo e sono idonei a incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza. Il regime non sfugge automaticamente alla qualifica di aiuto come compensazione Altmark, salvo verifica, per ciascun SIP, delle quattro condizioni della giurisprudenza Altmark da parte del giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 106, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/72/CE
Aiuti di Stato e regime lituano dei servizi di interesse pubblico nel settore elettrico
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sulla compatibilità del regime lituano dei servizi di interesse pubblico (SIP) nel settore dell’energia elettrica con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Corte esamina se i fondi SIP, il loro meccanismo di riscossione e distribuzione e le varie forme di compensazione previste dalla normativa nazionale integrino un aiuto di Stato.
Contesto fattuale e procedimento principale
Le ricorrenti AB "Achema", AB "Orlen Lietuva" e AB "Lifosa" contestavano una decisione della CNCPE con cui erano stati fissati, per il 2014, gli importi dei fondi destinati ai SIP e le relative tariffe. Sostenevano che il regime costituisse un aiuto di Stato non notificato alla Commissione, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e che i contributi richiesti fossero eccessivi. Il giudice nazionale ha quindi sottoposto alla Corte cinque questioni pregiudiziali sulla nozione di risorse statali, sul vantaggio economico, sulla selettività, sull’effetto sugli scambi e sull’applicazione dei criteri della sentenza Altmark.
Normativa rilevante
La Corte richiama in primo luogo l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, unitamente all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Rileva inoltre l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale, e la direttiva 2009/72/CE sul mercato interno dell’energia elettrica, in particolare i considerando 46 e 50 e l’articolo 3, paragrafo 2, che consente agli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico nel settore elettrico.
Struttura del regime SIP lituano
La normativa nazionale prevedeva che:
- i consumatori finali e alcuni produttori autoproduttori versassero contributi SIP inclusi nella tariffa elettrica;
- gli operatori di rete riscuotessero tali somme e le trasferissero a un gestore dei fondi, designato dallo Stato e controllato direttamente o indirettamente da quest’ultimo;
- il gestore ripartisse i fondi tra i prestatori di SIP secondo modalità predefinite da leggi, decreti governativi e decisioni della CNCPE.
I SIP comprendevano, tra l’altro, la produzione da fonti rinnovabili, la cogenerazione efficiente, la sicurezza dell’approvvigionamento, il progetto strategico NordBalt, l’integrazione della rete elettrica lituana nei sistemi europei e alcune compensazioni per progetti solari colpiti da modifiche legislative.
Prima questione: i fondi SIP sono risorse statali?
La Corte ricorda che perché vi sia aiuto di Stato occorrono quattro elementi: intervento dello Stato o mediante risorse statali, imputabilità allo Stato, selettività e incidenza sugli scambi con falsa o minaccia di falsa concorrenza. Sottolinea che anche fondi amministrati da un ente distinto dallo Stato possono essere risorse statali se restano costantemente sotto controllo pubblico.
Nel caso di specie, i fondi SIP derivano da un contributo obbligatorio imposto per legge a tutti i consumatori finali e ad alcuni produttori autoproduttori; sono riscossi da operatori di rete, trasferiti a un gestore controllato dallo Stato e poi ripartiti secondo modalità rigidamente fissate. La Corte considera decisivo che il gestore sia incaricato di amministrare una risorsa statale e non disponga di discrezionalità autonoma nella destinazione dei fondi. Ne deriva che i fondi SIP costituiscono risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Seconda questione: compensazione dei gestori di rete e vantaggio per i produttori
La Corte osserva che gli operatori delle reti di distribuzione e trasporto sono obbligati ad acquistare energia elettrica da taluni produttori a tariffa fissa e a bilanciarla; le loro perdite sono poi compensate tramite i fondi SIP. Anche se la compensazione è versata ai gestori di rete, il beneficio economico ricade indirettamente sui produttori di energia elettrica, poiché il sistema consente loro di vendere a un prezzo superiore a quello di mercato o in quantitativi maggiori.
La Corte qualifica dunque tale meccanismo come un vantaggio, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, concesso ai produttori beneficiari del regime.
Terza questione: selettività ed effetto sugli scambi
La Corte rileva che i beneficiari dei fondi SIP appartengono a categorie determinate: produttori da fonti rinnovabili, produttori in cogenerazione, imprese incaricate della sicurezza dell’approvvigionamento, soggetti coinvolti nel progetto NordBalt, gestori di centrali solari compensati per modifiche legislative e operatori di rete compensati per gli obblighi di acquisto e bilanciamento.
Poiché il regime favorisce solo determinate imprese o produzioni rispetto ad altre in situazione analoga, il vantaggio è selettivo. Quanto all’effetto sugli scambi, la Corte rileva che il mercato elettrico è liberalizzato a livello dell’Unione e che, nel 2014, esistevano già interconnessioni con altri Stati membri; non è quindi necessario provare un’incidenza effettiva, essendo sufficiente la sua idoneità a prodursi. La Corte conclude che il regime può incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza.
Quarta questione: applicabilità dei criteri Altmark
La Corte esamina poi se il regime possa essere escluso dalla nozione di aiuto perché mera compensazione per obblighi di servizio pubblico, ai sensi della sentenza Altmark. Ricorda le quattro condizioni cumulative:
- incarico effettivo di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti;
- parametri di compensazione previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- compensazione non eccedente i costi necessari;
- determinazione del livello della compensazione sulla base dei costi di un’impresa media, efficiente e adeguatamente attrezzata.
La Corte osserva che per alcuni SIP il giudice nazionale deve verificare se esista un vero obbligo di servizio pubblico e se i parametri di compensazione siano predefiniti e sufficienti a evitare sovracompensazioni. Per altre misure, come il progetto NordBalt o la compensazione delle perdite dei gestori di rete, mancano elementi sufficienti per concludere che la quarta condizione sia rispettata. Conclude quindi che il regime non può essere considerato automaticamente escluso dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo verifica puntuale da parte del giudice del rinvio.
Quinta questione: distorsione della concorrenza
La Corte afferma che non occorre dimostrare una distorsione effettiva, essendo sufficiente che l’aiuto sia idoneo a falsare la concorrenza. Poiché i fondi SIP alleggeriscono i beneficiari di costi che normalmente graverebbero sulla loro gestione e sono collegati a un mercato liberalizzato e transfrontaliero, il regime è idoneo a falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
Dispositivo
La Corte risponde dichiarando che:
- i fondi destinati a finanziare i SIP costituiscono risorse statali;
- la compensazione dei gestori di rete per gli obblighi di acquisto e bilanciamento costituisce un vantaggio indiretto per i produttori;
- i fondi SIP conferiscono un vantaggio selettivo e possono incidere sugli scambi tra Stati membri;
- il regime non è di per sé sottratto alla nozione di aiuto in base ad Altmark, salvo verifica delle quattro condizioni da parte del giudice nazionale;
- il regime può falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
Principio affermato
La sentenza ribadisce che un contributo obbligatorio istituito dalla legge, gestito da un organismo controllato dallo Stato e destinato a compensare costi derivanti da obblighi imposti pubblicamente, integra risorse statali anche se non affluisce al bilancio generale. Inoltre, la compensazione di costi a favore di un intermediario può costituire un aiuto indiretto per il beneficiario economico finale del regime, specie in un mercato liberalizzato come quello elettrico.
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