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Sentenza

Sentenza del 18/01/2017 n. 1102 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Campobasso che aveva dichiarato inammissibile il loro appello per mancato deposito dell'atto presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Sostenevano che tale deposito non fosse necessario, poiché l'appello era stato notificato all'Agenzia delle Entrate tramite ufficiale giudiziario, fattispecie disciplinata dalla seconda parte dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 nella formulazione allora vigente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha stabilito che la verifica dell'effettiva notifica dell'appello tramite ufficiale giudiziario e, quindi, della necessità del deposito presso la Commissione Tributaria Provinciale, costituisce un accertamento di fatto. L'eventuale errore del giudice d'appello su tale circostanza doveva essere fatto valere mediante revocazione ordinaria, non mediante ricorso per cassazione. Il controricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile perché tardivo, essendo stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2

    La disposizione prevedeva, nella formulazione applicabile al caso, regole diverse per il deposito dell'atto d'appello a seconda che la notifica fosse effettuata direttamente dalla parte o tramite ufficiale giudiziario.

    Quando l'appello è notificato tramite ufficiale giudiziario, secondo la disciplina previgente, non sussisteva l'obbligo di depositare una copia dell'atto presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale che aveva emesso la sentenza.

  • D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 36

    La norma è richiamata come novella successiva che ha modificato la disciplina dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992; la controversia è stata però valutata sulla base della formulazione precedente.

  • Codice di procedura civile, art. 370

    Il controricorso deve essere notificato al ricorrente entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso principale.

    Il mancato rispetto del termine decadenziale rende inammissibile il controricorso.

  • Codice di procedura civile, artt. 366 e 369

    Le disposizioni individuano, tra l'altro, il termine per il deposito del ricorso per cassazione, dalla cui scadenza decorre il termine per la notifica del controricorso.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 15227 del 30 giugno 2009

    La verifica del deposito dell'atto d'appello e della modalità con cui l'impugnazione è stata notificata costituisce accertamento di fatto. L'errore del giudice su tale circostanza deve essere dedotto con revocazione ordinaria e non con ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando l'inammissibilità di un'impugnazione dipende dall'erronea percezione di un fatto processuale, come l'avvenuta notifica tramite ufficiale giudiziario o l'effettuazione di un deposito, il rimedio corretto può essere la revocazione ordinaria anziché il ricorso per cassazione.
  • La Corte di cassazione non può normalmente riesaminare direttamente un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti propri dei motivi di ricorso ammessi dalla legge.
  • È essenziale documentare chiaramente nel fascicolo la modalità di notifica e gli adempimenti processuali effettuati, poiché la mancata considerazione di tali elementi può incidere sull'ammissibilità dell'impugnazione.
  • I termini per la notifica del controricorso sono decadenziali: il loro mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'atto, anche se ciò non determina automaticamente l'accoglimento del ricorso principale.
  • L'inammissibilità del ricorso principale può lasciare ferma la decisione impugnata anche quando il controricorso della controparte sia tardivo o inammissibile.

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