Cassazione Penale, Sentenza n. 23145/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva un errore percettivo della Corte di cassazione nel calcolo del termine di prescrizione: i reati contestati (commessi il 25/01/2016) sarebbero risultati prescritti il 25/07/2023 e non il 25/07/2024 come indicato dalla Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente sosteneva che il ricorso del Procuratore generale (depositato il 18/09/2024) era inammissibile quanto ai capi 1, 3 e 4 perché mirava a rimuovere una sentenza assolutoria divenuta definitiva per quei reati; perciò la Corte di cassazione non avrebbe potuto dichiarare l'estinzione per prescrizione e annullare con rinvio agli effetti civili per quei capi.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha ritenuto che, sebbene vi sia stata una svista nella indicazione della data di maturazione della prescrizione (25/07/2024 invece di 25/07/2023), tale errore non ha arrecato un pregiudizio concreto al ricorrente. Ciò perché la parte civile aveva anch'essa proposto impugnazione avverso la sentenza d'appello e la sua impugnazione, accolta a tutto campo, avrebbe comunque comportato l'annullamento con rinvio agli effetti civili sui reati prescritti. Resta invece inalterata la statuizione sulla non prescrizione del reato di falso (capo 2), per il quale è stato disposto l'annullamento con rinvio sia agli effetti penali che civili. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
La norma sul ricorso straordinario per errore di fatto è stata interpretata come rimedio applicabile ai casi di errore percettivo o svista della Corte di cassazione che abbia inciso sul processo formativo della volontà e abbia prodotto una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore; tuttavia il rimedio è subordinato all'esistenza di un pregiudizio concreto e attuale per il ricorrente
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015 (Cofano)
Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248-01
Si chiarisce il concetto di errore percettivo/errore di fatto: svista o equivoco nella lettura degli atti interni che influenzi la decisione; rilevante solo se da esso deriva un pregiudizio effettivo per il ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se l'errore materiale o percettivo della sentenza di legittimità ha determinato un pregiudizio concreto e attuale per il ricorrente; l'errore formale privo di effetti reali sul patrimonio giuridico dell'interessato è inammissibile
- Una svista nella indicazione della data di prescrizione, da sola, non basta a giustificare il ricorso straordinario se la decisione impugnata avrebbe prodotto lo stesso effetto pratico (es. annullamento con rinvio agli effetti civili) per effetto di altra impugnazione (ad esempio della parte civile)
- La tempistica della prescrizione (data di estinzione) e la data di deposito dei vari atti di impugnazione sono cruciali: se la prescrizione è maturata prima dell'impugnazione di una parte pubblica, quella impugnazione può risultare inammissibile; tuttavia l'esistenza di un impugnazione della parte civile può mantenere viva la possibilità di annullamento con effetti civili
- Occorre distinguere tra errore di fatto (svista percettiva) e valutazione giuridica (esame di sospensioni o cause di sospensione della prescrizione): le seconde sono tipicamente sindacate limitatamente nei rimedi ordinari e non sempre rientrano nell'oggetto dell'art. 625-bis
- Chi intende contestare un calcolo di prescrizione operato dalla Corte di cassazione deve dimostrare sia l'errore materiale sia che da esso sia derivato un concreto pregiudizio (ad es. perdita di una garanzia processuale o di una situazione di irrevocabilità favorevole)
- In caso di inammissibilità del ricorso straordinario il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle Ammende) se il giudice rileva colpa nella proposizione del rimedio
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