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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21698/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione del diniego di autotutela opposto dall'Amministrazione finanziaria a una richiesta di annullamento di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, applicata in misura proporzionale anziché fissa su una sentenza traslativa di immobile che i contribuenti assumevano essere sottoposta a condizione sospensiva. L'ufficio aveva respinto l'istanza anche perché l'avviso era già stato precedentemente impugnato e la relativa decisione era passata in giudicato. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per alcuni ricorrenti e comunque ostacolato dal giudicato; in appello la CTR aveva rigettato sul rilievo che i contribuenti non avevano riproposto il motivo di merito relativo alla tassazione in misura fissa, ritenendo tale omissione come rinuncia e quindi come difetto di interesse ad agire. In cassazione i contribuenti hanno denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 2, 53 e 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che il giudizio aveva ad oggetto solo la legittimità del diniego di autotutela, asseritamente emesso in violazione dell'art. 3, comma 2, del d.m. n. 37 del 1997, e chiedendo una decisione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la CTR avesse errato nel fondare il difetto di interesse sulla mancata riproposizione del vizio originario dell'atto impositivo, perché nel giudizio sull'autotutela non è consentito far valere vizi dell'atto che avrebbero dovuto essere dedotti nel precedente giudizio. Tuttavia il ricorso è stato comunque rigettato: i ricorrenti non avevano allegato specifiche ragioni di rilevante interesse generale tali da giustificare l'esercizio del potere di autotutela, e il provvedimento di diniego risultava comunque precluso dall'art. 2, comma 2, del d.m. 11 febbraio 1997 n. 37, interpretato nel senso che l'atto impositivo non è annullabile quando il giudicato favorevole all'Amministrazione copre, con efficacia sostanziale, i motivi dedotti e deducibili. La Corte ha quindi corretto la motivazione della sentenza impugnata ma ha confermato il dispositivo di rigetto, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità verte sulla corretta interpretazione della norma sull'interesse ad agire; quando è denunciato un errore di diritto, la Corte esamina direttamente la decisione e non solo la motivazione.

  • art. 384 c.p.c.

    È richiamato per la richiesta di decisione nel merito e, al comma 4, per la possibilità di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.

  • art. 2, comma 2, d.m. 11 febbraio 1997 n. 37

    Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria

    La norma preclude l'autotutela quando il giudicato favorevole all'Amministrazione riguarda i motivi dell'atto; il riferimento ai motivi include quelli dedotti, deducibili e assorbiti, purché il giudicato sia sostanziale.

  • artt. 2, 53 e 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    Sono invocati dai ricorrenti per contestare la delimitazione dell'oggetto del giudizio tributario e la decisione della CTR sull'interesse ad agire.

  • art. 3, comma 2, d.m. n. 37 del 1997

    È richiamato dai ricorrenti come norma violata dal diniego di autotutela, ma la Corte non ne fonda l'accoglimento del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario sul diniego di autotutela non è consentito trasformare l'impugnazione in una nuova contestazione dell'atto impositivo ormai definitivo: i vizi dell'atto che potevano essere fatti valere nel giudizio originario non possono essere recuperati attraverso l'autotutela.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela è limitato alla verifica della sussistenza di profili di illegittimità del rifiuto in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, poiché l'esercizio dell'autotutela è discrezionale e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente.
  • Ai fini dell'art. 2, comma 2, del d.m. n. 37 del 1997, il giudicato ostativo va inteso in senso sostanziale: esso copre non solo le questioni espressamente decise, ma anche quelle dedotte, deducibili o assorbite, se inerenti al medesimo oggetto.
  • Un giudicato formatosi su decisione di rito non equivale, di regola, a giudicato sostanziale idoneo a precludere l'autotutela; viceversa, quando il giudicato investe la legittimità dell'atto nel merito, l'annullamento in autotutela è precluso.
  • In sede di legittimità, l'errore di diritto sulla sussistenza dell'interesse ad agire o sui limiti del giudicato consente alla Corte di correggere la motivazione della decisione impugnata, se il dispositivo risulta comunque conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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