Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9386/2020 del 21/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (subappaltatore)

La controversia

Una società subappaltatrice aveva ottenuto nel 1999 un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per Lire 2.167.556.228, oltre interessi e spese, quale saldo dei lavori eseguiti in forza del subappalto del 3 luglio 1997 stipulato con una società partecipante, quale mandante, a un’ATI aggiudicataria di lavori per la realizzazione di una piattaforma di rete a banda larga. Il Tribunale, con sentenza del 2006, revocò il decreto ingiuntivo, dichiarò inammissibili le domande riconvenzionali e riconobbe il difetto di legittimazione passiva della società capogruppo; la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 868/2014 depositata il 7 dicembre 2014, rigettò l’appello. La subappaltatrice, la cui denominazione era poi mutata, propose ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) denunciò l’omessa declaratoria di nullità della decisione di primo grado per avere il giudice rilevato d’ufficio l’inammissibilità delle domande riconvenzionali senza previo contraddittorio; (2) denunciò omessa pronuncia sulle censure relative alle domande proposte contro la società committente chiamata in causa, comprese le richieste di arricchimento senza causa e risarcimento del danno, sostenendo che l’esigenza di chiamare il terzo era sorta dalle difese dell’opponente; (3) contestò il mancato riconoscimento del pagamento diretto del subappalto da parte della committente, invocando la disciplina del pagamento al subappaltatore e la sostituzione delle clausole contrarie; (4) contestò l’esclusione della responsabilità solidale della mandataria-capogruppo per il credito relativo ai lavori eseguiti dalla mandante, richiamando la disciplina dell’ATI negli appalti pubblici.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: il mancato esame di una questione processuale non integra omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., vizio riferibile al mancato esame di domande o eccezioni di merito; la questione processuale doveva essere censurata con uno specifico motivo contro la statuizione, anche implicitamente, adottata. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che, pur restando l’opposto attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, egli può chiamare in causa un terzo nei termini previsti quando la relativa esigenza sia effettivamente sorta dalle difese dell’opponente; la Corte d’appello non aveva esaminato tale distinta possibilità rispetto alle domande contro la committente. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha accolto il quarto motivo: in base alla disciplina applicabile all’ATI, la mandataria può essere tenuta, secondo lo schema della fideiussione ex lege, a rispondere dell’inadempimento della mandante anche nei confronti di subappaltatori o fornitori, ferma la necessità per il giudice del rinvio di accertare positivamente i presupposti fattuali per l’applicazione della norma alla vicenda. Ha quindi cassato la sentenza, limitatamente ai motivi accolti, e rinviato ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è idoneo a dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se ed in quanto si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte.

    L’omessa pronuncia prevista dall’art. 112 c.p.c. riguarda domande ed eccezioni di merito, non il mancato esame di una questione meramente processuale; quest’ultima può rilevare come diverso vizio della decisione, se specificamente censurata.

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    Nel richiamo alle norme del procedimento ordinario di cognizione resta applicabile, pertanto, anche l’art. 183 c.p.c., comma 5, a mente del quale l’attore (vale a dire, in ragione dell’evidenziata inversione dei ruoli processuali che si realizza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto) può non solo proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni del convenuto (e cioè l’opponente) ma anche chiamare in giudizio un terzo nei termini di cui all’art. 106 c.p.c. e art. 269 c.p.c., comma 3, ove l’esigenza sia effettivamente sorta dalle difese dell’opponente, convenuto in senso sostanziale.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto, quale attore in senso sostanziale, può proporre le domande e le eccezioni conseguenti alle difese dell’opponente e chiamare un terzo nei termini processuali previsti, se l’esigenza deriva effettivamente da quelle difese.

  • art. 106 c.p.c.

    Nel richiamo alle norme del procedimento ordinario di cognizione resta applicabile, pertanto, anche l’art. 183 c.p.c., comma 5, a mente del quale l’attore (vale a dire, in ragione dell’evidenziata inversione dei ruoli processuali che si realizza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto) può non solo proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni del convenuto (e cioè l’opponente) ma anche chiamare in giudizio un terzo nei termini di cui all’art. 106 c.p.c. e art. 269 c.p.c., comma 3, ove l’esigenza sia effettivamente sorta dalle difese dell’opponente, convenuto in senso sostanziale.

    La chiamata in causa del terzo è consentita all’opposto nei termini processuali richiamati quando la necessità di coinvolgere il terzo sia sorta dalle difese dell’opponente.

  • art. 269, comma 3, c.p.c.

    Nel richiamo alle norme del procedimento ordinario di cognizione resta applicabile, pertanto, anche l’art. 183 c.p.c., comma 5, a mente del quale l’attore (vale a dire, in ragione dell’evidenziata inversione dei ruoli processuali che si realizza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto) può non solo proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni del convenuto (e cioè l’opponente) ma anche chiamare in giudizio un terzo nei termini di cui all’art. 106 c.p.c. e art. 269 c.p.c., comma 3, ove l’esigenza sia effettivamente sorta dalle difese dell’opponente, convenuto in senso sostanziale.

    Nel giudizio di opposizione, l’opposto può avvalersi della chiamata del terzo nei termini previsti dall’art. 269, comma 3, c.p.c. quando l’esigenza sia effettivamente emersa dalle difese dell’opponente.

  • L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 13

    Il regime della responsabilità intercorrente fra l’A.T.I. e le singole imprese raggruppate nei confronti della stazione appaltante e dei terzi (nella specie l’impresa subappaltatrice), è stato risolto (sulla base di una espressa previsione di legge: della L. n. 109 del 1994, art. 13, applicabile ratione temporis) nel senso della responsabilità solidale in capo all’A.T.I. per atti o fatti inerenti la gestione ed esecuzione dell’appalto da parte della singola impresa raggruppata.

    Per gli appalti pubblici soggetti ratione temporis alla norma, la responsabilità dell’ATI verso i terzi, inclusi subappaltatori, può essere solidale per atti o fatti inerenti alla gestione e all’esecuzione dell’appalto da parte della singola impresa raggruppata; nel caso concreto resta necessario accertare i presupposti fattuali di applicazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le posizioni sostanziali non si invertono: l’opposto conserva la qualità di attore in senso sostanziale. Può quindi proporre le domande e le eccezioni conseguenti alle difese dell’opponente e chiamare un terzo, nei termini processuali previsti, se la relativa esigenza è effettivamente sorta da tali difese.
  • Il mancato esame di una questione meramente processuale non configura omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., che riguarda domande ed eccezioni di merito. La statuizione, anche implicita, sulla questione processuale deve essere contestata con uno specifico motivo di impugnazione.
  • Nelle ATI relative ad appalti pubblici, la disciplina applicabile ratione temporis può porre una responsabilità solidale verso i terzi, compresi subappaltatori e fornitori, per gli atti o fatti inerenti alla gestione e all’esecuzione dell’appalto imputabili alla singola impresa raggruppata; l’applicazione concreta richiede l’accertamento dei relativi presupposti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.