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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9398/2020 del 21/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nel 2010 dal Tribunale di Milano a favore della società fornitrice e contro la società acquirente, per complessivi Euro 3.151.041,90, quale prezzo di merci vendute tra dicembre 2007 e febbraio 2008. Il Tribunale accolse l’opposizione dell’acquirente, ritenendo il credito per il prezzo estinto per compensazione con un controcredito relativo a contributi promozionali spettanti all’acquirente nel rapporto commerciale. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3740 depositata il 30 settembre 2015, respinse l’appello della fornitrice, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese; ricorse quindi per cassazione il suo socio unico. La resistente eccepì l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, sostenendo sia che la cancellazione senza previo deposito del bilancio finale implicasse rinuncia al credito, sia che, dopo la cessione del credito litigioso, fosse legittimato soltanto il cessionario. Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 1243 e 2710 c.c., contestando la compensazione perché il controcredito era asseritamente incerto, illiquido e contestato e perché le fatture non erano corredate da estratto autentico; denunciava inoltre, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della contestazione delle fatture. Il secondo motivo lamentava genericamente mancanza ed erroneità della motivazione nella valutazione della documentazione prodotta dalla controparte, richiamando anche il valore confessorio di una memoria di replica nella quale l’acquirente aveva riferito di non avere prodotto l’estratto autentico delle fatture.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva: la cancellazione non comporta automaticamente rinuncia ai diritti già suscettibili di ripartizione tra i soci, e la cessione del credito controverso determina successione a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 c.p.c. senza privare il cedente della legittimazione, salvo intervento del cessionario ed estromissione del cedente. Nel caso concreto, inoltre, l’atto di cessione attestava la permanenza dell’interesse della società cedente all’esito favorevole del giudizio, prevedendone la partecipazione alla riscossione dell’eventuale eccedenza rispetto al prezzo di cessione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la pronta liquidabilità del controcredito costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito; la Corte d’appello l’aveva fondata sulle condizioni generali che prevedevano l’automatica compensazione dei contributi promozionali, sulle distinte di conteggio non specificamente contestate e sulla documentazione composta da distinte, fatture e bonifici. La censura mirava quindi a ottenere una nuova valutazione delle prove; inoltre, le fatture erano state considerate elementi concorrenti e indiziari, non prova esclusiva del credito. La denuncia ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. era preclusa dalla doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e, comunque, la contestazione delle fatture non era decisiva. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e perché il mero difetto di sufficienza della motivazione non è censurabile in cassazione; la mancata produzione dell’estratto autentico non era decisiva nel complessivo ragionamento probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 12.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    Riguardo alla cessione, è sufficiente rammentare che essa, determinando la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso agli effetti dell’art. 111 c.p.c., non priva di legittimazione attiva il cedente, sostituto processuale del cessionario, salvo intervento di quest’ultimo ed estromissione del primo (Cass. 22 ottobre 2009, n. 22424).

    La cessione del diritto controverso determina la successione a titolo particolare del cessionario, ma non elimina la legittimazione processuale del cedente, che resta sostituto processuale del cessionario fino all’eventuale intervento di quest’ultimo e all’estromissione del cedente.

  • art. 1243 c.c.

    A norma dell’art. 1243 c.c., comma 2, la compensazione giudiziale può essere disposta qualora il credito opposto, seppur non liquido, sia di facile e pronta liquidazione, alla quale osta non la mera contestazione del credito, ma la necessità di un accertamento di lunga istruttoria o in separato giudizio (Cass. 20 giugno 2003, n. 9904).

    La compensazione giudiziale è possibile anche per un credito non liquido quando sia di facile e pronta liquidazione. La mera contestazione del credito non è sufficiente a impedirla; rileva invece la necessità di un’istruttoria lunga o di un accertamento separato.

  • art. 2710 c.c.

    Tale rilievo concerne anche la dedotta violazione dell’art. 2710 c.c., poichè le fatture non sono state utilizzate dal giudice d’appello come mezzo esclusivo di prova del credito compensato, bensì – si è veduto – come mezzo concorrente, nel ruolo indiziario che ad esse può competere (Cass. 20 maggio 2004, n. 9593; Cass. 28 giugno 2010, n. 15383; Cass. 12 gennaio 2016, n. 299).

    Le fatture possono concorrere, con funzione indiziaria, alla prova del credito quando siano valutate insieme ad altri elementi documentali; la censura fondata sull’art. 2710 c.c. non è pertinente se il giudice non le ha assunte come prova esclusiva.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Preclusa dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., comma 5, la denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile anche perchè, in base a quanto detto sull’articolazione del giudizio di merito, la contestazione delle fatture opposte in compensazione non è fatto decisivo, come occorre agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

    In presenza di una doppia conforme opera la preclusione prevista dalla norma per la denuncia del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; resta inoltre necessario che il fatto asseritamente omesso sia decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Preclusa dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., comma 5, la denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile anche perchè, in base a quanto detto sull’articolazione del giudizio di merito, la contestazione delle fatture opposte in compensazione non è fatto decisivo, come occorre agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

    Il vizio di omesso esame richiede che il fatto trascurato sia decisivo e, nel caso di doppia conforme, la relativa denuncia è soggetta alla preclusione stabilita dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

  • art. 378 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

    La norma è menzionata esclusivamente per riferire il deposito delle memorie delle parti; la sentenza non ne svolge un’interpretazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non comporta automaticamente la rinuncia a ogni credito non liquidato: occorre distinguere in base alla natura del residuo attivo; la rinuncia può configurarsi per le mere pretese, ma non per diritti già suscettibili di ripartizione tra i soci.
  • La cessione del credito litigioso, quale successione a titolo particolare nel diritto controverso, non priva il cedente della legittimazione processuale, che permane come sostituzione processuale del cessionario fino all’intervento di quest’ultimo e all’estromissione del cedente.
  • La compensazione giudiziale è ammissibile quando il credito opposto, pur non liquido, sia di facile e pronta liquidazione. La mera contestazione non esclude tale requisito; lo esclude invece la necessità di un accertamento che richieda una lunga istruttoria o un separato giudizio.
  • La valutazione della facile e pronta liquidabilità del credito è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in Cassazione come nuova valutazione delle prove.
  • Le fatture possono essere apprezzate come elementi indiziari concorrenti con altri documenti e non devono necessariamente costituire la prova esclusiva del credito.
  • In presenza di una doppia conforme, la censura di omesso esame prevista dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è preclusa nei termini stabiliti dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; in ogni caso, il fatto asseritamente omesso deve essere decisivo.
  • Il mero difetto di sufficienza della motivazione e una censura generica sulla valutazione della documentazione non consentono il sindacato di legittimità; la doglianza deve individuare uno specifico vizio rilevante secondo i limiti del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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