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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9396/2020 del 21/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (titolare servitù)

La controversia

La società proprietaria del fondo dominante aveva agito in confessoria servitutis chiedendo il riconoscimento di una servitù di passaggio carraio e pedonale sul fondo confinante. Il Tribunale di Monza aveva dichiarato esistente la servitù, ordinato ai proprietari del fondo servente di rimuovere il cancello che ostacolava il transito e di ripristinare la strada privata, oltre a condannarli al risarcimento dei danni e alle spese; la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione. I proprietari del fondo servente hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., sostenendo che gli atti di provenienza non costituissero una servitù, ma prevedessero soltanto un obbligo personale; (2) violazione degli artt. 1362 e seguenti e 2650 c.c., contestando l’opponibilità della servitù per l’assenza di continuità delle trascrizioni e per la mancata menzione nel loro atto di acquisto del 1984; (3) omessa pronuncia sull’eccezione di estinzione della servitù per non uso; (4) violazione degli artt. 1064, 1065, 1067 e 1069 c.c., contestando l’ordine di rimozione del cancello; (5) violazione degli artt. 1225, 1226, 1227, 2043, 2058 e 2697 c.c., contestando la condanna risarcitoria e la sussistenza dei danni. La società resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato per riproporre la domanda subordinata di acquisto della servitù per usucapione. La resistente aveva eccepito l’improcedibilità del ricorso principale per mancato deposito della copia notificata della sentenza, assumendo che questa fosse stata notificata via PEC.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di improcedibilità: poiché i ricorrenti contestavano la regolarità della notifica PEC per essere stata eseguita a un indirizzo mai indicato in atti come abilitato a ricevere notifiche telematiche, e la resistente non aveva replicato specificamente sul punto, la notifica non era idonea a fondare l’eccezione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello aveva dato una lettura plausibile degli atti del 1963 e del 1964, dai quali il riferimento alla costruzione di una strada privata «con diritto di passo» era stato interpretato come costituzione di una servitù; i ricorrenti avevano proposto una diversa esegesi senza indicare in che modo fossero stati violati i canoni legali d’interpretazione. Il secondo motivo è stato rigettato: il titolo originario costitutivo della servitù, contenuto nell’atto del 1° aprile 1964, risultava trascritto e il peso era riportato anche nella nota di trascrizione del successivo trasferimento; per il principio di ambulatorietà, la servitù inerente al fondo si trasferisce con esso anche se non menzionata nel successivo atto di acquisto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: i ricorrenti non avevano precisato di aver specificamente impugnato in appello la decisione del Tribunale, che avrebbe quindi respinto o pretermesso l’eccezione di prescrizione per non uso; la questione non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti: il giudice di merito aveva accertato che gli orari e i giorni di apertura e la necessità di aprire manualmente il cancello per ogni fornitore o cliente rendevano gravoso l’esercizio del passaggio. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché contestava valutazioni fattuali e tecniche sulla sussistenza e liquidazione dei danni, fondate anche sulla consulenza tecnica d’ufficio e sulle repliche alle osservazioni dei consulenti di parte, chiedendo una rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso principale è stato quindi rigettato e quello incidentale condizionato sull’usucapione è rimasto assorbito. I ricorrenti principali, in solido, sono stati condannati a rifondere le spese di cassazione, liquidate in euro 4.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    In tema di interpretazione del contratto, la parte che ha proposto un’opzione ermeneutica non può contestare in sede di legittimità la plausibile scelta alternativa effettuata dal giudice di merito, poichè l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto, censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., essendo quindi onere del ricorrente per cassazione, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme che assume violate, ma altresì precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dagli evocati criteri legali.

    L’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è un accertamento di fatto. In cassazione non basta proporre una lettura alternativa: occorre indicare specificamente i canoni interpretativi violati e spiegare come il giudice se ne sia discostato.

  • art. 2650 c.c.

    In ragione del principio di ambulatorietà delle servitù, l’alienazione del fondo comporta anche il trasferimento delle servitù ad esso inerenti, sebbene non menzionate nell’atto di acquisto, purchè sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù.

    La servitù inerente al fondo si trasferisce con l’alienazione del fondo anche se non è menzionata nell’atto di acquisto, quando risulta trascritto il titolo originario di costituzione.

  • art. 1064 c.c.

    La facoltà del proprietario di chiudere il fondo, ove questo sia gravato da una servitù di passaggio, deve essere esercitata in modo tale che l’uso della servitù non venga impedito, nè reso scomodo, spettando al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino le più idonee a contemperare l’esercizio dei due diritti.

    Il proprietario del fondo servente può chiudere il fondo solo se le modalità adottate non impediscono né rendono scomodo l’esercizio della servitù; la concreta misura di contemperamento è accertata dal giudice di merito.

  • art. 1065 c.c.

    La facoltà del proprietario di chiudere il fondo, ove questo sia gravato da una servitù di passaggio, deve essere esercitata in modo tale che l’uso della servitù non venga impedito, nè reso scomodo, spettando al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino le più idonee a contemperare l’esercizio dei due diritti.

    Nel contemperamento tra il diritto del proprietario del fondo servente e l’esercizio della servitù, le modalità di chiusura non devono impedire o aggravare il passaggio; la scelta concreta delle misure spetta al giudice di merito.

  • art. 1067 c.c.

    E diritto del proprietario del fondo servente apporvi un cancello per impedire l’accesso ad estranei, purchè i disagi derivanti dall’esercizio di tale facoltà al proprietario del fondo dominante siano minimi e trascurabili in relazione alle pregresse modalità di transito, essendo, in caso contrario, onere del proprietario del fondo servente munire il cancello di un meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza, o altro similare rimedio.

    Il cancello è legittimo se i disagi per il titolare del fondo dominante sono minimi e trascurabili rispetto alle modalità di transito precedenti; altrimenti il proprietario del fondo servente deve adottare un rimedio, come l’apertura automatica o una soluzione equivalente, che eviti il disagio.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso sussistono, nei termini indicati dalla norma, i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto accertata dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali d’interpretazione; il ricorrente deve indicare le norme violate e spiegare puntualmente in che modo la decisione se ne sia discostata, non essendo sufficiente prospettare una lettura alternativa plausibile.
  • Per effetto dell’ambulatorietà della servitù, l’alienazione del fondo comporta il trasferimento della servitù ad esso inerente anche se non menzionata nel successivo atto di acquisto, purché sia stato trascritto il titolo originario di costituzione.
  • Il proprietario del fondo servente può apporre un cancello per impedire l’accesso agli estranei soltanto se i disagi per l’esercizio della servitù restano minimi e trascurabili rispetto alle modalità di transito pregresse; diversamente deve predisporre un meccanismo automatico o altro rimedio equivalente.
  • La contestazione in cassazione della valutazione del giudice di merito sulle modalità concrete di esercizio del passaggio o sulla sussistenza e liquidazione dei danni è inammissibile quando, pur formulata come violazione di legge, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze tecniche.
  • La parte che eccepisce l’estinzione per prescrizione di una servitù deve preservare la questione nei gradi di merito e, se la decisione di primo grado la respinge o la pretermette, impugnare specificamente tale statuizione; la questione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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