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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9390/2020 del 21/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Stato)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di Firenze, con ricorso depositato il 16 aprile 2015, un indennizzo di 1.312,50 euro per la durata, superiore a quattro anni, di un precedente procedimento di equo indennizzo, articolato nella cognizione davanti alla Corte d’appello di Perugia, nel successivo giudizio di cassazione e nella fase esecutiva davanti al Tribunale di Roma. Il consigliere delegato aveva riconosciuto un ritardo di un anno, otto mesi e quindici giorni, liquidando 1.000 euro. Su opposizione del Ministero, la Corte d’appello di Firenze, con decreto del 30 marzo 2016, aveva invece respinto integralmente la domanda: aveva escluso dal computo il periodo fra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione e aveva ritenuto che, considerando la durata delle due fasi processuali, non risultasse un ritardo indennizzabile oltre la durata ragionevole di due anni, sei mesi e cinque giorni. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha contestato l’esclusione dal computo del periodo d’inerzia dello Stato fra la decisione definitiva e l’esecuzione, invocando anche il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; con il secondo ha censurato la condanna alle spese, sostenendo che avrebbe dovuto essere disposta la compensazione in ragione del mutamento giurisprudenziale. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la decadenza semestrale dalla domanda e l’incompetenza della Corte d’appello adita in ragione del luogo in cui si era svolta l’esecuzione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi del ricorso principale. Quanto al primo, ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 19833/2019: la cognizione e l’esecuzione si computano unitariamente, ma non costituisce “tempo del processo” l’intervallo fra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione; il ritardo nell’esecuzione può integrare un pregiudizio autonomo, non indennizzabile con il rimedio interno della legge Pinto. L’inizio dell’esecuzione è segnato dalla notificazione del pignoramento, non dalla notificazione del titolo o del precetto, e il termine di 120 giorni non incide sul computo della durata ragionevole del processo. Il decreto impugnato, pur avendo individuato in modo non corretto il momento iniziale dell’esecuzione, aveva comunque escluso l’intervallo d’inerzia e computato le fasi processuali senza superamento della soglia rilevante. Il secondo motivo è stato rigettato perché la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la condanna alle spese della parte soccombente non è censurabile per il solo mancato esercizio della facoltà di compensazione. Il ricorso incidentale condizionato del Ministero è stato dichiarato assorbito, senza decisione sui relativi motivi. La Corte ha compensato le spese del giudizio di cassazione, in considerazione della novità della questione, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89

    nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2, non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, quest’ultimo invece potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

    La durata delle fasi di cognizione ed esecuzione può essere valutata unitariamente, ma l’intervallo d’inerzia tra la definitività della cognizione e l’avvio dell’esecuzione non è tempo del processo indennizzabile ai sensi della legge Pinto; può rilevare come autonomo ritardo nell’esecuzione.

  • art. 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Ed invero, il giudice di merito, nel considerare unitariamente la fase di cognizione e quella di esecuzione si è pienamente uniformato ai principi espressi in punto di unitarietà delle fasi sopra fissati, escludendo che la durata del processo ulteriore a quella indicata come ragionevole (in anni due mesi sei e giorni cinque) superasse la soglia minima prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis.

    Nel caso deciso, la soglia di durata ragionevole applicata era di due anni, sei mesi e cinque giorni; l’indennizzo presupponeva che la durata computabile eccedesse tale soglia.

  • art. 4, L. 24 marzo 2001, n. 89

    il concetto di “decisione definitiva” al quale si aggancia il termine di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, deve essere riferito alla definitività della decisione che conclude la fase di esecuzione eventualmente azionata dal creditore, senza che l’inerzia eventualmente protrattasi fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio di quella esecutiva possa ridondare in pregiudizio del creditore, impedendogli di ottenere l’indennizzo integrale per l’irragionevole durata anche del processo di merito a suo tempo definito.

    Ai fini della decadenza, quando l’esecuzione è stata avviata, la decisione definitiva rilevante può coincidere con quella che conclude la fase esecutiva; l’intervallo d’inerzia precedente non pregiudica il diritto a far valere la durata irragionevole della cognizione, pur restando escluso dal computo del tempo del processo.

  • art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669

    Le Sezioni Unite hanno poi avuto modo di affrontare la questione attinente alla rilevanza del termine di 120 giorni di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, conv. dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini della durata ragionevole del processo, osservando che detto termine, pur ponendosi in una prospettiva diversa rispetto alla specificità della procedura liquidatoria degli indennizzi per equa riparazione della non ragionevole durata del processo rispetto alle procedure di pagamento degli altri debiti della p.a. (Corte Cost. n. 135/2018) laddove impedisce prima del suo decorso l’azione esecutiva, potrà eventualmente rilevare come ritardo nell’esecuzione, dando luogo all’indennizzo autonomamente richiedibile innanzi alla Corte edu, non potendo in alcun modo produrre un effetto incidente sul tema della ragionevole durata del processo successivamente promosso nè sullo spatium adimplendi che la giurisprudenza nazionale, in modo coerente con quella della Corte Edu, ha riconosciuto allo Stato per l’esecuzione del pagamento dell’indennizzo.

    Il termine dilatorio di 120 giorni, che impedisce l’avvio dell’azione esecutiva contro la pubblica amministrazione, non incide sulla durata ragionevole del processo Pinto né modifica lo spatium adimplendi; l’eventuale ritardo esecutivo può rilevare autonomamente.

  • art. 491 c.p.c.

    Ancora, quanto alla questione dell’inizio del procedimento esecutivo, le Sezioni Unite hanno ribadito che non può che rilevare la data della notifica del pignoramento ai sensi dell’art. 491 c.p.c., come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte – Cass. n. 12690/2017 – non potendo certo riconoscersi alcun valore alla data di notifica del titolo esecutivo e/o del precetto, proprio in relazione alla natura neutra di tali atti rispetto all’inizio della fase esecutiva che va invece collegata alla disposizione processuale presente nel codice di procedura civile appena richiamata.

    La fase esecutiva inizia, ai fini del computo della durata, con la notificazione del pignoramento; la notificazione del titolo esecutivo o del precetto non è sufficiente a segnare l’avvio dell’esecuzione.

  • art. 91 c.p.c.

    A tale principio si è attenuto il giudice di appello, addossando alla parte soccombente il peso delle spese processuali.

    La condanna alle spese della parte soccombente è stata ritenuta conforme al principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

    La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; il mancato esercizio di tale facoltà non richiede una motivazione espressa e non rende di per sé censurabile la condanna alle spese.

  • art. 10, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10.

    La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel sistema dell’equo indennizzo Pinto, la cognizione e l’esecuzione della decisione possono essere considerate unitariamente quando il debitore è lo Stato; tuttavia, il periodo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione non costituisce tempo del processo computabile ai fini dell’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001.
  • Il ritardo nel pagamento di una decisione favorevole da parte dello Stato, verificatosi prima dell’avvio dell’esecuzione o oltre il termine concesso per adempiere, costituisce un pregiudizio autonomo rispetto alla durata irragionevole del processo e non è indennizzabile attraverso il rimedio interno della legge Pinto, in assenza di un rimedio interno specifico.
  • Ai fini dell’individuazione dell’inizio della fase esecutiva rilevante per il computo della durata, assume rilievo la notificazione del pignoramento; la notificazione del titolo esecutivo o del precetto non segna l’inizio dell’esecuzione.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione non modifica il computo della durata ragionevole del processo né lo spatium adimplendi riconosciuto allo Stato.
  • La compensazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la condanna alle spese della parte soccombente non è censurabile per il solo fatto che il giudice non abbia motivato espressamente il mancato ricorso alla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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