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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9389/2020 del 21/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Stato debitore)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di Firenze, con ricorso depositato l’11 maggio 2015, 1.312,50 euro a titolo di equo indennizzo per la durata di quattro anni e quattro mesi di un precedente procedimento Pinto, comprensivo della fase davanti alla Corte d’appello di Perugia, del successivo giudizio di cassazione e dell’esecuzione davanti al Tribunale di Roma. Il Consigliere delegato aveva riconosciuto un ritardo di un anno e nove mesi rispetto alla durata ragionevole di due anni e sei mesi, liquidando 1.000 euro. In seguito all’opposizione del Ministero, la Corte d’appello di Firenze, con decreto collegiale del 30 marzo 2016, aveva rigettato integralmente la domanda: aveva escluso dal computo il tempo tra la pronuncia in sede di cognizione e l’avvio dell’esecuzione e aveva ritenuto non superata la soglia di ritardo indennizzabile. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, deduceva la violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, sostenendo che, in forza dell’unitarietà tra cognizione ed esecuzione, andasse computato anche il periodo d’inerzia dello Stato successivo alla decisione definitiva e anteriore all’inizio dell’esecuzione; invocava inoltre il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e chiedeva di assumere come dies a quo la data in cui il provvedimento era divenuto esecutivo. Con il secondo, deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, lamentando che le spese del giudizio di merito non fossero state compensate in considerazione del mutamento giurisprudenziale. Il Ministero aveva proposto ricorso incidentale condizionato, censurando l’individuazione del termine di decadenza e la competenza territoriale della Corte d’appello di Firenze, in ragione dell’esecuzione instaurata a Roma.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale. Il primo motivo è infondato: nel computo unitario della durata delle fasi di cognizione ed esecuzione, quando il debitore è lo Stato, non costituisce tempo del processo l’intervallo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione. Tale inerzia può rilevare come autonomo pregiudizio da ritardo nell’esecuzione, ma non è indennizzabile mediante il rimedio interno previsto dalla legge Pinto; il termine di 120 giorni per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione non modifica il computo della durata processuale. La Corte d’appello aveva dunque correttamente escluso il periodo intermedio e aveva ritenuto non raggiunta la soglia di ritardo indennizzabile. Anche il secondo motivo è infondato: la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la condanna della parte soccombente non è censurabile per il solo fatto che il giudice non abbia motivato il mancato esercizio della facoltà di compensarle. Il ricorso incidentale condizionato del Ministero è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate in ragione della novità della questione giuridica, sottoposta alle Sezioni Unite. La Corte ha inoltre dichiarato insussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, L. 24 marzo 2001, n. 89

    nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2, non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, quest’ultimo invece potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

    La durata rilevante ai fini dell’indennizzo Pinto può comprendere unitariamente le fasi di cognizione e di esecuzione, ma non l’intervallo di inerzia tra la definitività della cognizione e l’avvio dell’esecuzione. Il ritardo nell’esecuzione può costituire un pregiudizio autonomo, distinto da quello indennizzabile con il rimedio interno Pinto.

  • art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89

    Ed invero, il giudice di appello, nel considerare unitariamente la fase di cognizione e quella di esecuzione si è pienamente uniformato ai principi espressi in punto di unitarietà delle fasi sopra fissati, escludendo che la durata del processo ulteriore a quella indicata come ragionevole (in anni due mesi sei e giorni cinque) superasse la soglia minima prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis.

    La soglia prevista per il ritardo indennizzabile va verificata sul tempo processuale rilevante, computando le fasi di cognizione ed esecuzione ma escludendo il periodo intermedio d’inerzia. Nel caso deciso, il superamento della durata ragionevole non raggiungeva la soglia minima richiesta.

  • art. 1, comma 2-quater, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Con tali sentenze le Sezioni Unite affermarono che in un’ottica costituzionale e convenzionale – protesa a realizzare l’interesse della parte alla concreta e piena soddisfazione del diritto riconosciuto giudizialmente, i due processi (di merito e di esecuzione) non potevano che considerarsi avvinti all’interno di un unico procedimento “(…) che, cioè, ha inizio con l’accesso al giudice e fine con l’esecuzione della decisione, definitiva ed obbligatoria, dallo stesso pronunciata in favore del soggetto riconosciuto titolare della situazione giuridica soggettiva sostanziale di vantaggio fatta valere nel processo medesimo”.

    La disposizione è richiamata nel contesto del principio di unitarietà funzionale tra cognizione ed esecuzione ai fini della durata; tale unitarietà non trasforma tuttavia l’intervallo di inerzia precedente all’avvio dell’esecuzione in tempo del processo.

  • art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89

    Quindi il concetto di “decisione definitiva” al quale si aggancia il termine di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, deve essere riferito alla definitività della decisione che conclude la fase di esecuzione eventualmente azionata dal creditore, senza che l’inerzia eventualmente protrattasi fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio di quella esecutiva possa ridondare in pregiudizio del creditore, impedendogli di ottenere l’indennizzo integrale per l’irragionevole durata anche del processo di merito a suo tempo definito.

    Nel quadro ricostruito dalle Sezioni Unite per i debiti dello Stato, se è stata avviata l’esecuzione, la decisione definitiva rilevante ai fini della decadenza può essere quella che conclude tale fase; l’inerzia anteriore all’esecuzione non pregiudica l’accesso all’indennizzo per la durata irragionevole del processo di cognizione. Nel presente giudizio, la censura sul computo riguardava però la durata e non l’individuazione del termine di decadenza.

  • art. 491 c.p.c.

    Ancora, quanto alla questione dell’inizio del procedimento esecutivo, le Sezioni Unite hanno ribadito che non può che rilevare la data della notifica del pignoramento ai sensi dell’art. 491 c.p.c., come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte – Cass. n. 12690/2017 – non potendo certo riconoscersi alcun valore alla data di notifica del titolo esecutivo e/o del precetto, proprio in relazione alla natura neutra di tali atti rispetto all’inizio della fase esecutiva che va invece collegata alla disposizione processuale presente nel codice di procedura civile appena richiamata.

    Ai fini dell’individuazione dell’inizio della fase esecutiva, rileva la notifica del pignoramento; la notifica del titolo esecutivo o del precetto non segna l’inizio dell’esecuzione.

  • art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669

    Le Sezioni Unite hanno poi avuto modo di affrontare la questione attinente alla rilevanza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, conv. dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini della durata ragionevole del processo, osservando che detto termine, pur ponendosi in una prospettiva diversa rispetto alla specificità della procedura liquidatoria degli indennizzi per equa riparazione della non ragionevole durata del processo rispetto alle procedure di pagamento degli altri debiti della p.a. (Corte Cost. n. 135/2018) laddove impedisce prima del suo decorso l’azione esecutiva, potrà eventualmente rilevare come ritardo nell’esecuzione, dando luogo all’indennizzo autonomamente richiedibile innanzi alla Corte edu, non potendo in alcun modo produrre un effetto incidente sul tema della ragionevole durata del processo successivamente promosso nè sullo spatium adimplendi che la giurisprudenza nazionale, in modo coerente con quella della Corte edu, ha riconosciuto allo Stato per l’esecuzione del pagamento dell’indennizzo.

    Il termine dilatorio di 120 giorni che impedisce l’avvio dell’esecuzione contro la pubblica amministrazione non incide sul calcolo della durata ragionevole del processo Pinto né sullo spatium adimplendi riconosciuto allo Stato; il ritardo esecutivo può eventualmente rilevare come pregiudizio autonomo.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    L’esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l’abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell’art. 6 (si veda anche Bourdov c. Russia (n. 2), ric. n. 33509/04, p. 65, CEDU 2009).

    La tutela convenzionale della durata del processo comprende anche l’esecuzione della decisione giudiziaria. Nel sistema interno Pinto, tuttavia, il ritardo esecutivo autonomo, distinto dai tempi delle fasi processuali, non è coperto dal rimedio interno secondo la ricostruzione accolta dalla Corte.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

    La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la mancata compensazione non è censurabile in cassazione per il solo difetto di una motivazione specifica sul mancato esercizio di tale facoltà.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10

    Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume da D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10.

    La Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, non ricorressero i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’equo indennizzo previsto dalla legge Pinto, le fasi di cognizione e di esecuzione possono essere considerate unitariamente; non rientra però nel “tempo del processo” l’intervallo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione, anche quando il debitore è lo Stato.
  • Il ritardo dello Stato nell’adempiere una decisione favorevole, maturato tra la definitività della fase di cognizione e l’avvio dell’esecuzione, costituisce un pregiudizio autonomo rispetto all’irragionevole durata del processo e non è indennizzabile mediante il rimedio interno della legge Pinto, in assenza di uno specifico rimedio nazionale.
  • Quando si individua l’inizio del procedimento esecutivo ai fini del computo della durata, rileva la notifica del pignoramento ai sensi dell’art. 491 c.p.c.; la notifica del titolo esecutivo e del precetto non dà inizio alla fase esecutiva.
  • Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione non incide sul computo della durata ragionevole del processo Pinto né sullo spatium adimplendi riconosciuto allo Stato; può eventualmente rilevare rispetto al distinto ritardo nell’esecuzione.
  • La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare espressamente il mancato esercizio di tale facoltà; la condanna alle spese non è perciò censurabile in cassazione per la sola assenza di tale motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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