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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9397/2020 del 21/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario del fondo)

La controversia

Il giudizio originava dalla domanda del proprietario di un fondo rustico volta a ottenere una servitù coattiva di passaggio carrabile. Il Tribunale di Termini Imerese aveva costituito la servitù sul fondo di un proprietario confinante, considerando nel contraddittorio anche i proprietari di fondi interessati da possibili percorsi alternativi. In appello, su gravame dell’attore, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1317 depositata il 14 settembre 2015, modificò il tracciato, facendolo gravare sui fondi del ricorrente principale e di un altro proprietario, e condannò questi ultimi e la proprietaria del fondo alternativo, in solido, a rifondere le spese del grado. Il ricorrente principale propose due motivi: con il primo denunciò la violazione dell’art. 1051 c.c., sostenendo che la servitù fosse stata costituita senza evocare in giudizio i proprietari di tutti i fondi intercludenti; con il secondo dedusse l’omesso esame del fatto che sul suo fondo insisteva un’abitazione, circostanza che, ai sensi dell’art. 1051, quarto comma, c.c., avrebbe comportato l’esenzione dalla servitù. La proprietaria del fondo non utilizzato dal tracciato proposto ricorse incidentalmente, lamentando la violazione dell’art. 91 c.p.c.: il suo fondo era rimasto libero e la sua partecipazione al giudizio era stata giustificata soltanto dalla possibile scelta di un percorso alternativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso principale. La censura relativa alla mancata partecipazione dei proprietari di tutti i fondi intercludenti era generica, non individuava i soggetti pretermessi e risultava nuova, poiché il ricorrente non aveva indicato se e in quale atto la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito. La Corte ha inoltre chiarito che l’eventuale omessa citazione dei proprietari dei fondi intercludenti attiene al merito dell’azione di passaggio coattivo, non all’integrità del contraddittorio rilevabile in ogni stato e grado; il mutamento del tracciato in appello non aveva introdotto un tema nuovo, perché era stato scelto uno dei percorsi già prospettati dal consulente tecnico in primo grado. Anche il motivo sull’esenzione del fondo per la presenza di un’abitazione è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non aveva indicato quando e dove tale fatto fosse stato specificamente sottoposto al giudice di merito, requisito necessario per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo. È stato invece accolto il ricorso incidentale: la proprietaria del fondo rimasto estraneo al tracciato non era soccombente, poiché aveva resistito all’appello per tutelare la libertà del proprio fondo, che era rimasto tale; la sua condanna alle spese violava quindi il principio di soccombenza, da applicare secondo il criterio di causalità. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale statuizione e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito eliminando la condanna della ricorrente incidentale alle spese del grado d’appello. Il ricorrente principale è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità ai controricorrenti, liquidate per ciascuno in euro 2.000 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge; è stato altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    Comunque, l’eventuale omessa vocatio dei proprietari di tutti i fondi intercludenti non avrebbe posto una questione di integrità del contraddittorio, come tale recuperabile in ogni stato e grado del giudizio, essa viceversa inerendo al merito dell’azione di passaggio coattivo (Cass., sez. un., 22 aprile 2013, n. 9685; Cass. 23 gennaio 2017, n. 1646).

    La partecipazione dei proprietari dei fondi intercludenti riguarda il merito dell’azione di costituzione della servitù coattiva e l’eventuale omissione non integra, di per sé, un difetto di integrità del contraddittorio rilevabile in ogni stato e grado.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Anche la deduzione dell’esenzione non risulta trattata dalla sentenza d’appello, nè il ricorso indica quando e dove essa sia stata specificamente posta all’attenzione del giudice di merito, dovendosi allora rammentare che l’omesso esame denunciabile a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è solo quello concernente un fatto decisivo che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, sicchè è onere del ricorrente indicare come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 agosto 2017, n. 19987).

    Il vizio di omesso esame è configurabile soltanto per un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti; il ricorrente deve indicare come e quando il fatto sia stato sottoposto al giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna della P. per le spese del grado d’appello viola il principio di soccombenza, atteso che, agli effetti del regolamento delle spese, l’individuazione del soccombente deve compiersi in base al principio di causalità, onerando la parte che, col comportamento tenuto fuori del processo o col darvi inizio o resistervi in difformità dal diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 27 novembre 2006, n. 25141).

    La regolazione delle spese segue la soccombenza individuata secondo il principio di causalità: ne risponde la parte che, con la propria condotta o iniziando o resistendo al giudizio in difformità dal diritto, ne abbia causato l’instaurazione o la prosecuzione. Non va quindi condannata alle spese la parte il cui fondo è rimasto estraneo alla servitù e che ha resistito per conservarne la libertà.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Il comma 1-bis individua l’importo del contributo unificato assunto come parametro per l’ulteriore versamento previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Quando una questione giuridica richiede un accertamento di fatto e non risulta trattata nella sentenza impugnata, chi la propone per la prima volta in cassazione deve allegare che l’aveva dedotta nel giudizio di merito e indicare l’atto in cui lo aveva fatto; in difetto, la censura è nuova e inammissibile.
  • La denuncia di omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti; il ricorrente deve specificare come e quando il fatto fu sottoposto al giudice di merito.
  • L’eventuale omessa citazione dei proprietari di fondi intercludenti nell’azione diretta alla costituzione di una servitù coattiva attiene al merito dell’azione e non configura, per ciò solo, una questione di integrità del contraddittorio rilevabile in ogni stato e grado.
  • Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza va individuata secondo il principio di causalità, considerando se la parte abbia causato l’instaurazione o la prosecuzione del processo mediante la propria condotta o una resistenza non conforme al diritto. Non è soccombente, per il solo fatto di aver resistito all’impugnazione, il proprietario il cui fondo è rimasto estraneo al tracciato della servitù e che ha agito per conservarne la libertà.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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