Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9384/2020 del 21/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per promuovere un ricorso ai sensi della L. n. 89/2001. Dopo il rigetto dell’istanza da parte del Consiglio dell’Ordine, la Corte d’appello di Trento lo aveva ammesso al beneficio con provvedimento del 30 gennaio 2013. In seguito a una nota dell’Agenzia delle entrate che attestava l’insussistenza del requisito reddituale, la stessa Corte d’appello, con decreto del 27 maggio 2014, aveva revocato l’ammissione. Il beneficiario aveva impugnato la revoca, invocando alternativamente l’opposizione prevista dall’art. 99 o quella prevista dall’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, quest’ultima secondo il procedimento di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011. Il Presidente della Corte d’appello, con ordinanza del 4 dicembre 2014, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione, ritenendo che contro la revoca richiesta dall’ufficio finanziario fosse esperibile il ricorso per cassazione previsto dall’art. 113 del D.P.R. n. 115/2002. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: con il primo motivo, la violazione dell’art. 170, sostenendo che l’opposizione costituisce rimedio generale contro i decreti in materia di liquidazione; con il secondo, la violazione dell’art. 99 e degli artt. 3, 24, 77 e 111 Cost., contestando che l’art. 113 fosse l’unico rimedio e prospettando, in subordine, l’illegittimità costituzionale degli artt. 136, 112 e 113 del D.P.R. n. 115/2002 per contrasto con gli artt. 76, 3, 24 e 111 Cost. In ulteriore subordine, ha lamentato la violazione dell’art. 568, comma 5, c.p.p., per non avere il giudice riqualificato l’impugnazione e trasmesso gli atti alla Cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, affermando che il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile mediante l’opposizione prevista dall’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, disposizione ritenuta rimedio generale contro i decreti in materia di liquidazione, in assenza di una specifica previsione normativa. Ha quindi cassato l’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione e rinviato alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio e la regolazione delle spese di legittimità. Il rinvio ha carattere restitutorio, poiché nel giudizio di opposizione non era stato evocato il Ministero della giustizia, litisconsorte necessario in quanto titolare passivo del rapporto di debito; la partecipazione dell’Agenzia delle entrate è giustificata dalla necessità di determinare correttamente i redditi. Le questioni ulteriori prospettate dal ricorrente non sono state esaminate autonomamente, in quanto l’accoglimento è fondato sulla soluzione relativa al rimedio impugnatorio.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    Secondo l’orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, al quale si ritiene di dare continuità, il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l’opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (espressamente prevista per l’impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonchè, in forza del rinvio operato dall’art. 84 stesso D.P.R., del compenso al difensore), dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale, esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione.

    In mancanza di un rimedio espressamente previsto per impugnare la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è esperibile l’opposizione disciplinata dall’art. 170, che ha carattere generale rispetto ai decreti in materia di liquidazione.

  • art. 84 D.P.R. n. 115/2002

    Secondo l’orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, al quale si ritiene di dare continuità, il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l’opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (espressamente prevista per l’impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonchè, in forza del rinvio operato dall’art. 84 stesso D.P.R., del compenso al difensore), dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale, esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione.

    La disposizione è richiamata quale norma che estende, tramite rinvio, l’opposizione dell’art. 170 all’impugnazione del decreto di pagamento del compenso del difensore.

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002, in relazione al litisconsorzio necessario

    Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, deve svolgersi necessariamente in contraddittorio con il Ministero della Giustizia, che è il solo titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento.

    Nel procedimento di opposizione ex art. 170 deve partecipare il Ministero della giustizia, titolare passivo del rapporto di debito; l’Agenzia delle entrate può essere presente quando occorra accertare i redditi, ma non sostituisce il Ministero.

Massime di principio

  • In mancanza di un’espressa previsione normativa sul rimedio contro il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è esperibile l’opposizione prevista dall’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, qualificata come rimedio generale per i decreti in materia di liquidazione.
  • Il giudizio di opposizione previsto dall’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 deve svolgersi in contraddittorio con il Ministero della giustizia, unico titolare passivo del rapporto di debito; la presenza dell’Agenzia delle entrate è giustificata dalla funzione di accertamento dei redditi e non elimina la necessità di evocare il Ministero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.