Cassazione Civile, Ordinanza n. 32304/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRAP dichiarata e non versata per l’anno d’imposta 2012. La contribuente contestava sia vizi propri della cartella sia l’illegittimità della pretesa, sostenendo che l’adempimento fiscale fosse sospeso ai sensi dell’art. 20, comma 2, l. n. 44/1999, per essere soggetta alle misure di favore previste per le vittime di estorsione e usura. In cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha censurato la decisione di appello che aveva ritenuto illegittima la cartella perché emessa nel periodo di sospensione dei termini. Parallelamente, la società ha impugnato il diniego dell’Agenzia alla definizione agevolata della lite ex d.l. n. 119/2018, deducendone l’illegittimità e il difetto di motivazione.
La decisione
La Corte ha esaminato con priorità il ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata, ritenendolo fondato alla luce del principio delle Sezioni Unite secondo cui anche la lite avente a oggetto una cartella emessa ex art. 36-bis, quando essa costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, è definibile ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. È stato quindi annullato il diniego di definizione agevolata. Per effetto del perfezionamento della definizione agevolata, il giudizio principale è stato dichiarato estinto. Le spese del giudizio sul diniego sono state compensate; quelle del giudizio principale sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato su dati dichiarati dal contribuente può costituire il primo e unico atto di conoscenza della pretesa fiscale, con conseguente impugnabilità anche nel merito.
art. 20, comma 2, l. 23 febbraio 1999, n. 44
La contribuente lo invocava come base della sospensione degli adempimenti fiscali per le vittime di estorsione e usura; la sentenza non sviluppa in modo autonomo tale profilo perché la decisione si concentra sulla definizione agevolata.
art. 14, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente l’intervento volontario in giudizio dell’Agenzia delle entrate nel processo tributario.
artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Prevedono la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e l’impugnabilità del diniego dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La cartella impugnata è considerata atto impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria quando sia il primo atto portato a conoscenza del contribuente.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma processuale richiamata per la trattazione in udienza pubblica con relazione del consigliere.
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Il diniego di definizione agevolata è impugnabile davanti al giudice presso il quale pende la controversia; per le liti in Cassazione il ricorso è ammissibile in unico grado dinanzi alla Corte.
art. 16 l. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamata in giurisprudenza come precedente confermativo dell’ammissibilità del ricorso contro il diniego di condono.
art. 39 d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Richiamato come ulteriore precedente in tema di impugnazione del diniego di definizione agevolata.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, il diniego dell’Amministrazione è impugnabile davanti al giudice presso il quale pende la controversia, e, se la lite è pendente in Cassazione, il ricorso è proponibile direttamente davanti alla Corte in unico grado.
- La cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, quando costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente, è suscettibile di definizione agevolata se la controversia può essere impugnata anche nel merito.
- La definizione agevolata produce un effetto assorbente rispetto al giudizio sull’atto impositivo: una volta perfezionata, il processo principale deve essere dichiarato estinto.
- La qualificazione della cartella come primo atto impositivo rileva non solo per la legittimazione all’impugnazione nel merito, ma anche per l’accesso ai meccanismi speciali di definizione della lite.
- Quando l’interpretazione della disciplina del condono o della definizione agevolata è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale, le spese del giudizio sul diniego possono essere compensate.
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