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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/409

Regolamento (UE) 2021/409 della Commissione del 3 marzo 2021 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della passera di mare nella zona 7a per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32021R0409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente 2020 del Belgio per la passera di mare nella zona 7a e dispone la chiusura della relativa pesca. Dal 24.12.2020 le navi belghe non possono più esercitare attività di pesca su tale stock, mentre restano consentite solo talune operazioni sui quantitativi catturati prima della chiusura. Le catture accessorie o non intenzionali devono essere trattate secondo le regole della politica comune della pesca e imputate ai contingenti. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Chiusura delle attività di pesca della passera di mare (Pleuronectes platessa) nella zona 7a per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell’esaurimento del contingente 2020.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio che pescano lo stock di passera di mare (Pleuronectes platessa) nella zona 7a. Riguarda le attività svolte nell’ambito del contingente di pesca assegnato al Belgio per il 2020; il divieto opera dalla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia dal 24.12.2020. Restano salve, per catture effettuate prima di tale data, le operazioni di trasbordo, conservazione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco. Le catture non intenzionali restano soggette alla disciplina generale di registrazione, sbarco e imputazione ai contingenti ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Chiusura della pesca della passera di mare nella zona 7a per il Belgio

Il regolamento interviene in applicazione del sistema unionale di controllo della pesca e prende atto, sulla base delle informazioni pervenute alla Commissione, che le catture dello stock di passera di mare nella zona 7a da parte di navi belghe hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020. Alla luce di ciò, la Commissione dispone la chiusura delle attività di pesca su tale stock per le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio.

Base normativa e finalità

Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2, relativo alle misure di chiusura quando un contingente è esaurito. Nei considerando si richiama anche il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, che ha fissato i contingenti per il 2020, e si evidenzia la necessità di vietare ulteriori attività di pesca per evitare superamenti del contingente.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio che operano sullo stock di passera di mare (Pleuronectes platessa) nella zona 7a. La chiusura opera dal 24.12.2020, data indicata nell’allegato come data di esaurimento del contingente e quindi di cessazione delle attività consentite sullo stock interessato.

Divieto di pesca e attività vietate

Dal 24.12.2020 è vietata la pesca dello stock in questione. Il regolamento specifica che il divieto comprende non solo la cattura in senso stretto, ma anche la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock.

Operazioni ancora consentite per catture antecedenti alla chiusura

Per i pesci e i prodotti della pesca prelevati prima della data di chiusura restano consentite alcune operazioni: trasbordo, conservazione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco. La norma distingue quindi chiaramente tra l’attività di pesca, ormai vietata, e la gestione dei quantitativi già legittimamente catturati prima della chiusura.

Catture non intenzionali

Le catture non intenzionali dello stock da parte delle navi interessate non sono trattate come eccezione al divieto, ma devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca. Il regolamento rinvia così alla disciplina generale delle catture accessorie e degli obblighi di registrazione e imputazione.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Belgio per lo stock di passera di mare nella zona 7a, indicato nell’allegato, si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato, cioè il 24.12.2020.

Divieto di pesca e attività connesse

L’articolo 2, paragrafo 1, vieta alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio la pesca dello stock interessato a decorrere dal 24.12.2020. Il divieto comprende la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

Operazioni consentite per catture precedenti alla chiusura

L’articolo 2, paragrafo 2, consente il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e prodotti della pesca prelevati prima della data di chiusura.

Catture non intenzionali e imputazione ai contingenti

L’articolo 2, paragrafo 3, dispone che le catture non intenzionali dello stock effettuate dalle navi interessate siano salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo e gestione dei contingenticonservazione delle risorse ittiche

Testo integrale

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