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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/384

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/384 della Commissione del 3 marzo 2021 relativo all’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in modo uniforme i criteri tecnici e giuridici per stabilire se una denominazione varietale possa essere ammessa per varietà di specie agricole e orticole. Specifica gli impedimenti all’attribuzione della denominazione, con particolare riguardo a diritti anteriori, rischio di confusione, difficoltà di riconoscimento o riproduzione e carattere fuorviante. Abroga il regolamento (CE) n. 637/2009, ma ne salva l’applicazione transitoria per le domande presentate prima del 1º gennaio 2022.

stabilisce le modalità dettagliate per valutare l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi, ai fini della registrazione e commercializzazione delle varietà nell’Unione

Ambito di applicazione

Si applica alle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi disciplinate dalle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE, in relazione ai criteri di ammissibilità dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94. Rileva per le autorità competenti, per i richiedenti l’approvazione della denominazione varietale, per i titolari di diritti anteriori e, più in generale, per le varietà destinate alla registrazione o alla commercializzazione nell’Unione. Si applica dal 1º gennaio 2022; il regolamento (CE) n. 637/2009 resta applicabile alle denominazioni presentate prima di tale data. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/384 sull’ammissibilità delle denominazioni varietali

Il regolamento detta regole di dettaglio per l’applicazione dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 in materia di denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi. L’obiettivo è garantire un’applicazione coerente nell’Unione dei criteri di ammissibilità già richiamati dalle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE, anche alla luce degli orientamenti elaborati dall’UCVV e dagli Stati membri.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le denominazioni delle varietà di specie agricole e orticole ai fini della loro approvazione e della loro commercializzazione. Il regolamento opera nei rapporti con i registri ufficiali delle varietà, con le domande e le privative per ritrovati vegetali, nonché con i diritti anteriori derivanti da marchi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine e specialità tradizionali garantite. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.

Criterio generale di ammissibilità

La regola di base è che una denominazione varietale è ammissibile solo se non sussiste alcun impedimento alla sua attribuzione. Il regolamento traduce tale principio in una serie di casi tassativi di impedimento, che coprono i conflitti con diritti anteriori, il rischio di confusione con altre varietà o con denominazioni d’uso commerciale, le difficoltà pratiche di riconoscimento o riproduzione e le ipotesi di denominazione ingannevole.

Diritti anteriori e denominazioni protette

Un primo blocco di impedimenti riguarda i diritti anteriori di terzi. In particolare, l’opposizione del titolare di un marchio anteriore può impedire l’uso della denominazione se il marchio è stato registrato prima, è identico o simile e riguarda merci della stessa specie o di specie apparentata. Il regolamento tutela anche le IG, le DOP, le STG e le corrispondenti protezioni settoriali previste dai regolamenti (UE) n. 1151/2012, n. 1308/2013, n. 251/2014 e (UE) 2019/787. L’impedimento può cessare se il titolare del diritto anteriore presta consenso scritto, purché non si determini confusione sull’origine del prodotto.

Riconoscibilità e riproducibilità della denominazione

L’articolo 4 mira a evitare denominazioni eccessivamente complesse o strutturate in modo tale da renderne difficile l’uso da parte degli operatori. In linea di principio sono sfavorite le denominazioni con comparativi, superlativi, termini botanici della specie, espressioni tecniche o di selezione, soli nomi geografici divenuti noti per la specie, singole lettere o numeri, sequenze troppo lunghe di termini o elementi, nonché simboli e segni grafici non consentiti. La norma ammette tuttavia alcune eccezioni, ad esempio per taluni segni di punteggiatura e per combinazioni grafiche standard.

Confusione con varietà anteriori

Il regolamento vieta le denominazioni identiche o confondibili con quelle di una varietà già iscritta in un registro ufficiale, oppure con quelle utilizzate per commercializzare materiale di un’altra varietà. La valutazione della confusione deve essere svolta in più fasi: prima per profili visivi, fonetici e concettuali distinti, poi in via globale. A tal fine l’autorità competente può tenere conto anche di varietà oggetto di privativa o domanda di privativa, o ufficialmente ammesse alla commercializzazione nell’Unione, nello SEE, nei Paesi UPOV e nei membri OCSE. L’allegato precisa inoltre quali specie sono considerate "apparentate" e disciplina il significato di "registro ufficiale delle varietà" e la perdita del significato particolare della denominazione dopo dieci anni dalla cancellazione, salvo circostanze eccezionali.

Denominazioni commerciali e termini riservati

È impedita anche la denominazione che coincida o possa confondersi con espressioni correntemente usate nella commercializzazione di merci o riservate da altre norme. Il regolamento menziona espressamente le denominazioni di valute, i termini relativi a pesi e misure e, più in generale, le espressioni che non possono essere impiegate per fini diversi da quelli previsti dal diritto dell’Unione o nazionale.

Carattere fuorviante

Una denominazione è inammissibile se può ingannare o creare confusione circa la varietà, le sue caratteristiche, il suo valore o l’identità dei soggetti coinvolti nella procedura. Sono considerate problematiche le indicazioni che facciano credere a un rapporto con un’altra varietà, che attribuiscano esclusività a caratteristiche in realtà comuni ad altre varietà, che richiamino in modo ingannevole marchi noti non registrati o che includano nomi geografici o personali idonei a fuorviare l’utilizzatore. La norma si concentra quindi sulla tutela dell’affidamento del mercato e sulla prevenzione di messaggi commerciali ambigui.

Abrogazione e regime transitorio

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 637/2009, che aveva disciplinato in precedenza la materia. Tuttavia, per assicurare certezza del diritto, le vecchie regole continuano a trovare applicazione per le denominazioni varietali già proposte all’autorità competente prima del 1º gennaio 2022.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1º gennaio 2022. Da tale data esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce modalità dettagliate di applicazione dei criteri dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 per l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi, ai fini dell’articolo 9, paragrafo 6, primo comma, delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE.

Regola generale di ammissibilità e impedimenti

L’articolo 2 prevede che una denominazione varietale è ammissibile solo se non sussistono impedimenti. Gli impedimenti riguardano: obiezione accolta di un terzo titolare di diritto anteriore, conflitto con indicazioni geografiche/denominazioni di origine/STG, difficoltà di riconoscimento o riproduzione, identità o confondibilità con denominazioni di altre varietà, confusione per somiglianza visiva, fonetica o concettuale, identità o confondibilità con denominazioni commerciali riservate da altre leggi, e carattere fuorviante.

Diritti anteriori di terzi e protezione di IG, DOP, STG

L’articolo 3 definisce l’impedimento derivante da marchi anteriori registrati prima della denominazione varietale, identici o simili e registrati per merci della stessa specie o di specie apparentata. Prevede inoltre il divieto di uso della denominazione quando essa violi le tutele previste dagli articoli 13 e 24 del regolamento (UE) n. 1151/2012, dall’articolo 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall’articolo 20 del regolamento (UE) n. 251/2014 e dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787. L’impedimento viene meno con consenso scritto del titolare del diritto anteriore, purché non vi sia inganno per il pubblico. Per i diritti anteriori del richiedente si applica mutatis mutandis l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94.

Requisiti di riconoscibilità e riproducibilità

L’articolo 4 considera impeditive le denominazioni difficili da riconoscere o riprodurre dagli utilizzatori. Sono tipicamente problematiche quelle che contengono comparativi o superlativi, denominazioni botaniche della specie interessata, termini tecnici o di selezione, soli nomi geografici divenuti noti per la specie, una singola lettera o un singolo numero o solo numeri, troppi termini o elementi, oppure segni, simboli, maiuscole/minuscole non ammesse, deponenti, esponenti, disegni o elementi figurativi, salvo eccezioni limitate (ad esempio apostrofo, virgola, fino a due punti esclamativi non adiacenti, punto, trattino, barra obliqua o barra rovesciata).

Confusione con denominazioni di altre varietà

L’articolo 5 vieta denominazioni identiche o confondibili con quelle di un’altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata iscritta in un registro ufficiale, oppure con denominazioni con cui il materiale di un’altra varietà è stato commercializzato in uno Stato membro o in un territorio UPOV, salvo che l’altra varietà non esista più e la denominazione abbia perso significato particolare. La valutazione della confusione avviene dapprima per profili visivi, fonetici e concettuali separatamente e poi con giudizio complessivo, tenendo conto delle varietà oggetto di privativa o domanda di privativa o ufficialmente ammesse alla commercializzazione nell’Unione, nello SEE, in un Paese UPOV o in un membro OCSE. Sono definite anche le nozioni di specie apparentate, registro ufficiale delle varietà, varietà non più esistente e perdita del significato particolare dopo dieci anni dalla cancellazione, salvo circostanze eccezionali.

Denominazioni commerciali e termini riservati

L’articolo 6 impedisce l’uso di denominazioni varietali identiche o confondibili con denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di altra normativa. Rientrano, in particolare, le denominazioni di valute, i termini associati a pesi e misure e le espressioni o i termini che non possono essere impiegati per fini diversi da quelli previsti dal diritto dell’Unione o nazionale.

Carattere fuorviante o ingannevole

L’articolo 7 vieta denominazioni che possano indurre in errore o creare confusione circa caratteristiche, valore, identità della varietà o identità del costitutore o di altre parti della procedura. Sono espressamente problematiche le denominazioni che fanno credere a un legame con un’altra varietà, attribuiscono caratteristiche o valori esclusivi, suggeriscono falsamente l’identità del richiedente o del costitutore, richiamano comparativi o superlativi ingannevoli, contengono la denominazione botanica o comune della specie, usano il nome di una persona in modo fuorviante o includono un nome geografico idoneo a ingannare l’utilizzatore.

Abrogazione e disciplina transitoria

L’articolo 8 abroga il regolamento (CE) n. 637/2009. Quest’ultimo continua però ad applicarsi alle denominazioni varietali presentate all’autorità competente per l’approvazione prima del 1º gennaio 2022.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1º gennaio 2022.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercializzazione delle sementiproprietà intellettualedenominazioni e indicazioni geograficheprivativa per ritrovati vegetali

Testo integrale

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