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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/436

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/436 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche del modello per le relazioni di attuazione relative all’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione

Normativa europea32021R0436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il modello uniforme con cui gli Stati membri devono presentare le relazioni di attuazione annuali e finali dei programmi dell’obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione". La modifica è resa necessaria dall’introduzione delle risorse REACT-EU e del nuovo obiettivo tematico collegato al superamento degli effetti della crisi COVID-19 e alla ripresa verde, digitale e resiliente. Il testo sostituisce integralmente l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, adattando le tabelle di monitoraggio, gli indicatori, le informazioni finanziarie e le sezioni narrative. Il regolamento entra in vigore con effetto immediato dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica il modello delle relazioni di attuazione annuali e finali per i programmi dell’obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione", aggiornando l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per tener conto delle risorse REACT-EU.

Ambito di applicazione

Si applica ai programmi operativi rientranti nell’obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione" disciplinati dal regolamento (UE) n. 1303/2013, e in particolare alle autorità di gestione che redigono e trasmettono alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali. L’intervento incide sui modelli di rendicontazione per FESR, FSE, Fondo di coesione e, ove pertinente, per FESR REACT-EU, FSE REACT-EU e IOG/IOG REACT-EU; contiene inoltre indicazioni specifiche per programmi dedicati o assi prioritari REACT-EU, per i quali alcune sezioni del modello non si applicano. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del modello delle relazioni di attuazione per i programmi della politica di coesione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/436 della Commissione interviene sul sistema di monitoraggio e rendicontazione dei programmi rientranti nell’obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione". La finalità è aggiornare il modello delle relazioni di attuazione annuali e finali previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, in coerenza con le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/2221 e con l’uso delle risorse REACT-EU per il contrasto agli effetti della pandemia di COVID-19 e per la ripresa verde, digitale e resiliente.

Base giuridica e ratio dell’intervento

La Commissione fonda l’atto sull’articolo 111, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei. Nei considerando si evidenzia che l’allegato V del regolamento 2015/207 conteneva già il modello per le relazioni di attuazione, ma che l’introduzione dell’articolo 92 ter del regolamento 1303/2013 ha reso necessario adeguare il modello per rappresentare le risorse aggiuntive e il nuovo obiettivo tematico legato alla crisi COVID-19.

Effetto normativo principale

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207. Il nuovo allegato è molto dettagliato e definisce la struttura standardizzata delle relazioni di attuazione annuali e finali che le autorità di gestione devono trasmettere alla Commissione per i programmi dell’obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione".

Struttura del nuovo allegato V

Il modello è articolato in tre parti principali:

  • Parte A: dati richiesti ogni anno, per le "relazioni schematiche";
  • Parte B: rendicontazione da presentare negli anni 2017 e 2019 e nella relazione di attuazione finale;
  • Parte C: rendicontazione da presentare nel 2019 e nella relazione finale.

Nella Parte A sono richiesti, tra l’altro, l’identificazione della relazione, la panoramica dell’attuazione del programma operativo, l’attuazione per asse prioritario, i dati sugli indicatori comuni e specifici, i target intermedi e finali, le informazioni finanziarie, il finanziamento incrociato, le operazioni fuori area e fuori Unione, la sintesi delle valutazioni e le informazioni sull’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile.

Indicatori, target e dati finanziari

Il nuovo allegato disciplina in modo capillare la rendicontazione degli indicatori:

  • per il FESR, il FESR REACT-EU e il Fondo di coesione sono previste tabelle sugli indicatori di risultato e di output;
  • per il FSE e il FSE REACT-EU sono previste tabelle con indicatori comuni di risultato e di output, nonché indicatori specifici di programma;
  • per l’IOG e l’IOG REACT-EU vi sono tabelle dedicate agli indicatori di risultato;
  • sono richiesti dati sui target intermedi 2018 e sui target finali 2023 del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione.

Il modello contiene anche tabelle per i dati finanziari a livello di asse prioritario e di programma, per la ripartizione dei dati finanziari per categoria di intervento e per la verifica dell’utilizzo del finanziamento incrociato. Sono previste ulteriori tabelle per gli interventi al di fuori dell’area del programma e, per il FSE, per le spese sostenute al di fuori dell’Unione, entro i massimali richiamati dal regolamento (UE) n. 1304/2013.

Sezioni specifiche su IOG e grandi progetti

Il modello dedica sezioni specifiche all’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, anche con riferimento a REACT-EU, richiedendo informazioni su attuazione, qualità delle offerte, problemi incontrati e risultati delle valutazioni. È inoltre prevista una sezione sui grandi progetti e sui piani d’azione comuni, con informazioni sullo stato di attuazione, sugli investimenti, sui costi ammissibili, sui progressi finanziari e materiali e sulle eventuali criticità.

Valutazione, condizionalità ex ante e informazioni complementari

Nella Parte B e nella Parte C il modello richiede valutazioni più ampie: conseguimento degli obiettivi del programma, pari opportunità e non discriminazione, sviluppo sostenibile, contributo agli obiettivi climatici, ruolo dei partner, attuazione del piano di valutazione e risultati delle attività di informazione e pubblicità. È prevista inoltre la rendicontazione delle azioni adottate per soddisfare le condizionalità ex ante, con tabelle distinte per condizionalità generali e tematiche.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato V del regolamento 2015/207

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 con un nuovo modello per le relazioni di attuazione annuali e finali dei programmi dell’obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione".

Adeguamento a REACT-EU

Il considerando richiama l’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221, e indica che il modello va adeguato per includere le risorse aggiuntive REACT-EU destinate al nuovo obiettivo tematico COVID-19 e ripresa. Nel modello sono previste ripartizioni e campi specifici per FESR REACT-EU, FSE REACT-EU e IOG REACT-EU.

Contenuto del nuovo modello di relazione

Il nuovo allegato V disciplina in dettaglio la struttura delle relazioni: identificazione della relazione, panoramica dell’attuazione, attuazione per asse prioritario, indicatori comuni e specifici, target intermedi e finali del quadro di efficacia dell’attuazione, dati finanziari, uso del finanziamento incrociato, operazioni al di fuori dell’area del programma, spese al di fuori dell’Unione, allocazione IOG per giovani fuori dalle regioni ammissibili, sintesi delle valutazioni, attuazione dell’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, fattori che incidono sui risultati, sintesi pubblica, strumenti finanziari, condizionalità ex ante, grandi progetti e piani d’azione comuni.

Sezioni obbligatorie e sezioni periodiche del modello

Il modello distingue tra Parte A, con i dati richiesti ogni anno per le relazioni schematiche, Parte B, da compilare nelle relazioni del 2017 e del 2019 e nella relazione finale, e Parte C, da compilare nel 2019 e nella relazione finale. Sono previste inoltre sezioni opzionali o limitate a specifiche annualità, tra cui le azioni per ottemperare alle condizionalità ex ante e alcune informazioni aggiuntive legate agli obiettivi del programma.

Indicatori, dati finanziari e regole di calcolo

Le tabelle del modello disciplinano indicatori di risultato e di output per FESR, FSE, Fondo di coesione e relative versioni REACT-EU, con ripartizioni per genere ove previste, per categoria di regioni quando pertinente, e con obblighi di indicare valori annuali e cumulativi. Sono previste tabelle specifiche per l’IOG, per gli indicatori finanziari e per la ripartizione dei dati finanziari per categoria di intervento; il testo richiama anche il sistema SFC2014 per i calcoli automatici di alcuni valori cumulativi.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturalipolitica di coesionerendicontazione e monitoraggiooccupazione giovanilereact-eu

Testo integrale

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