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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/383

Regolamento (UE) 2021/383 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l’elenco dei coformulanti la cui inclusione in un prodotto fitosanitario non è accettata (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dei coformulanti che non possono entrare nella composizione dei prodotti fitosanitari, modificando l’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’intervento si fonda su criteri di pericolosità per la salute umana, animale e per l’ambiente, includendo anche sostanze classificate CMR, PBT/vPvB, interferenti endocrini e inquinanti organici persistenti. Sono inoltre stabiliti obblighi per gli Stati membri di adeguare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti entro il 24 marzo 2023 e regole sui periodi di tolleranza.

Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 per aggiornare l’elenco dei coformulanti non ammessi nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti immessi sul mercato nell’Unione europea, nonché alle autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri per tali prodotti. Incide sulla composizione delle formulazioni, vietando l’impiego di specifici coformulanti e imponendo agli Stati membri di riesaminare, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti entro termini prestabiliti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Sono richiamate le norme sui periodi di tolleranza per vendita, distribuzione, smaltimento, immagazzinamento e uso; per le impurezze non intenzionali è previsto un limite generale dello 0,1 % p/p, salvo eccezioni specifiche.

Regolamento (UE) 2021/383 della Commissione: coformulanti non ammessi nei prodotti fitosanitari

Il regolamento interviene sul sistema dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009, aggiornando l’elenco dei coformulanti la cui inclusione non è accettata. La scelta è motivata dalla necessità di escludere sostanze che, in base alle loro proprietà pericolose o a valutazioni normative già compiute in altri settori UE, possono generare effetti nocivi sulla salute umana, animale o sull’ambiente.

Contesto normativo e criteri di selezione

I considerando chiariscono che i coformulanti, pur non essendo sostanze attive, sono impiegati nei prodotti fitosanitari e possono diffondersi nell’ambiente in modo analogo alle sostanze attive. Per questo, nella selezione delle sostanze da escludere, la Commissione richiama criteri già noti nel diritto UE in materia di sostanze chimiche e sicurezza: classificazione armonizzata come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; identificazione come PBT o vPvB ai sensi del regolamento REACH; qualificazione come interferenti endocrini; inclusione tra gli inquinanti organici persistenti.

Ambito e portata del nuovo elenco

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 viene sostituito integralmente da un elenco dettagliato di coformulanti vietati. Il nuovo elenco comprende numerose sostanze singole e gruppi di sostanze, con indicazione dei numeri CAS e CE e della relativa classificazione o del motivo di inammissibilità. Tra i casi specifici figurano, tra gli altri, l’ammina di sego polietossilata, taluni composti PHMB, diversi solventi e sostanze CMR, oltre a un ampio gruppo di nonilfenoli, nonilfenoli etossilati, ottilfenoli e derivati con proprietà di interferenza endocrina.

Obblighi per gli Stati membri e disciplina transitoria

Gli Stati membri devono adeguare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono coformulanti inseriti nel nuovo allegato III entro il 24 marzo 2023. Lo stesso termine vale per i coadiuvanti già autorizzati, rispetto ai quali è inoltre vietata l’immissione sul mercato o l’uso se contengono coformulanti vietati. Per i periodi di tolleranza eventualmente concessi, il regolamento impone limiti massimi stringenti: 3 mesi per vendita e distribuzione dalla modifica o revoca dell’autorizzazione e ulteriori 9 mesi per smaltimento, immagazzinamento e uso.

Impurezze non intenzionali

Il testo precisa che i coformulanti vietati possono comunque trovarsi come impurezze non intenzionali in altri coformulanti. In tal caso, la loro presenza è ammessa solo entro soglie molto basse: in via generale sotto lo 0,1 % p/p nel prodotto finito, ovvero sotto un limite specifico più severo per talune sostanze CMR se previsto dal regolamento CLP. La disciplina lascia inoltre spazio ai limiti tecnici dei metodi analitici applicabili.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, con applicazione diretta in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei coformulanti vietati

L’articolo 1 sostituisce l’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 con un nuovo elenco di coformulanti che non possono entrare nella composizione dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 27. L’elenco comprende 144 voci, tra cui sostanze classificate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, sostanze PBT o vPvB, interferenti endocrini e altre sostanze considerate inaccettabili per ragioni di salute o ambiente, nonché specifici casi richiamati da altre normative UE.

Adeguamento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari

Gli Stati membri che hanno autorizzato prodotti fitosanitari contenenti coformulanti inseriti nel nuovo allegato III devono modificare o revocare tali autorizzazioni appena possibile e, in ogni caso, entro il 24 marzo 2023 (articolo 2).

Divieto e revisione delle autorizzazioni dei coadiuvanti

Gli Stati membri non possono autorizzare l’immissione sul mercato o l’uso di coadiuvanti contenenti coformulanti inclusi nel nuovo allegato III (articolo 3). Le autorizzazioni già concesse per tali coadiuvanti devono essere modificate o revocate appena possibile e comunque entro il 24 marzo 2023.

Periodo di tolleranza

Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 o delle norme nazionali sui coadiuvanti, esso deve essere il più breve possibile e non può superare 3 mesi per la vendita e distribuzione dalla modifica o revoca dell’autorizzazione, né ulteriori 9 mesi per smaltimento, immagazzinamento e uso (articolo 4).

Impurezze non intenzionali ammissibili

Il regolamento chiarisce che i coformulanti vietati possono essere presenti come impurezze non intenzionali in altri coformulanti ammessi. In linea generale, la concentrazione individuale nel prodotto finito deve essere inferiore allo 0,1 % p/p; per le sostanze con classificazione CMR può applicarsi un limite specifico inferiore, pari allo 0,01 % p/p se previsto dall’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, salvo limiti diversi imposti dai metodi analitici.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri (articolo 5).

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze chimichesalute umanaambienteregolazione dei biocidi

Testo integrale

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