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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/382

Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro igienico dell’UE per gli alimenti, modificando il regolamento (CE) n. 852/2004. Introduce requisiti specifici per prevenire contaminazioni da allergeni, facilitare la ridistribuzione sicura delle eccedenze alimentari e formalizzare l’obbligo per gli operatori di sviluppare una cultura della sicurezza alimentare. Le modifiche riflettono gli orientamenti scientifici EFSA e l’allineamento con standard internazionali Codex Alimentarius.

Modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 852/2004 introducendo requisiti su gestione degli allergeni, ridistribuzione/donazione degli alimenti e cultura della sicurezza alimentare.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, con particolare rilievo per produzione primaria, trasporto, magazzinaggio, manipolazione e distribuzione. Incide sulle strutture alimentari, sui locali di preparazione/lavorazione/trasformazione e su tutti i tipi di trasporto. Le nuove regole riguardano anche la ridistribuzione di alimenti a fini di donazione e l’uso di attrezzature, veicoli e contenitori impiegati per alimenti contenenti sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari per rafforzare la prevenzione dei rischi legati agli allergeni, favorire la donazione e ridistribuzione sicura delle eccedenze alimentari e introdurre in modo espresso il concetto di cultura della sicurezza alimentare. Il testo si colloca nel solco delle indicazioni scientifiche EFSA e degli aggiornamenti del Codex Alimentarius, nonché della strategia europea "Dal produttore al consumatore".

Contesto e finalità

La Commissione rileva che la sicurezza alimentare deve essere garantita lungo tutta la catena alimentare, dalla produzione primaria alla distribuzione. In materia di allergeni, il regolamento richiama l’elevata rilevanza sanitaria delle reazioni allergiche e la necessità di allineare le prassi igieniche dell’UE agli standard internazionali, in particolare al Codex CXC 80-2020. Quanto alla ridistribuzione, il testo valorizza il recupero delle eccedenze alimentari per il consumo umano, anche attraverso donazioni, come strumento di riduzione degli sprechi e di economia circolare. Infine, sulla base della revisione del Codex General Principles of Food Hygiene, viene positivizzata la nozione di cultura della sicurezza alimentare.

Ambito di applicazione

Le modifiche incidono sugli operatori del settore alimentare e sulle strutture, sui locali e sui mezzi utilizzati nelle varie fasi di produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto e magazzinaggio. L’intervento riguarda sia la produzione primaria sia le fasi successive, e disciplina in modo specifico l’uso di attrezzature, veicoli e contenitori che abbiano contenuto sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. Un ulteriore ambito è costituito dalla ridistribuzione di alimenti a fini di donazione, con regole relative alla verifica di sicurezza e idoneità al consumo.

Gestione degli allergeni

Nell’allegato I, parte A, sezione II, viene introdotto un nuovo punto 5 bis per la fase di produzione primaria: attrezzature, veicoli e contenitori utilizzati per sostanze o prodotti allergenici non possono essere reimpiegati per alimenti non contenenti tali sostanze, salvo che siano stati puliti e controllati almeno per escludere residui visibili. Una regola sostanzialmente identica viene poi inserita nel capitolo IX dell’allegato II per le fasi di trasformazione, manipolazione, trasporto e magazzinaggio. L’obiettivo è ridurre il rischio di contaminazione crociata lungo l’intera filiera.

Ridistribuzione degli alimenti e donazioni

Il nuovo capitolo V bis dell’allegato II consente la ridistribuzione degli alimenti per donazione alimentare solo se l’operatore verifica sistematicamente che il prodotto non sia dannoso per la salute e sia adatto al consumo umano ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. La possibilità di redistribuire dipende dalla natura del prodotto e dal regime di datazione: gli alimenti con data di scadenza possono essere donati solo prima della scadenza; quelli soggetti a termine minimo di conservazione possono essere donati fino a tale data e anche successivamente; per gli alimenti che non richiedono un termine minimo di conservazione la ridistribuzione è consentita in qualsiasi momento.

Nella valutazione di sicurezza e idoneità alla donazione devono essere considerati almeno:

  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, verificando che la durata residua sia sufficiente per la sicurezza della redistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
  • l’integrità dell’imballaggio, se pertinente;
  • le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, inclusi i requisiti di temperatura;
  • la data di congelamento, se applicabile, secondo il regolamento (CE) n. 853/2004;
  • le condizioni organolettiche;
  • la rintracciabilità dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011.

Cultura della sicurezza alimentare

Con il nuovo capitolo XI bis, il regolamento introduce un obbligo generale per gli operatori del settore alimentare di istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, fornendone prova. La cultura deve poggiare su cinque elementi essenziali: impegno della dirigenza e dei lavoratori; ruolo guida nell’alimentazione sicura; consapevolezza dei pericoli e dell’importanza dell’igiene; comunicazione aperta e chiara; disponibilità di risorse sufficienti per una manipolazione sicura e igienica degli alimenti.

L’impegno della dirigenza deve includere, in particolare:

  • la chiara comunicazione di ruoli e responsabilità;
  • il mantenimento dell’integrità del sistema di igiene alimentare in caso di modifiche organizzative o operative;
  • la verifica tempestiva ed efficiente dei controlli e dell’aggiornamento documentale;
  • la formazione e la supervisione del personale;
  • la conformità ai requisiti normativi applicabili;
  • il miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza alimentare, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi, ove opportuno.

L’attuazione di tale cultura deve essere proporzionata alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare, lasciando spazio a un’applicazione calibrata sul contesto operativo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 852/2004

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 852/2004 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. Le novità riguardano in particolare la gestione degli allergeni, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.

Gestione degli allergeni nella produzione primaria

Nell’allegato I, parte A, sezione II, viene inserito il punto 5 bis: attrezzature, veicoli e/o contenitori usati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze non possono essere usati per alimenti che non li contengono, salvo che siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di residui visibili.

Ridistribuzione degli alimenti a fini di donazione

Nell’allegato II è inserito il capitolo V bis, che consente la ridistribuzione degli alimenti per donazione a condizione che gli operatori verifichino sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi e siano idonei al consumo umano ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. La ridistribuzione è ammessa, a seconda dei casi, prima della data di scadenza, fino al termine minimo di conservazione e oltre, oppure in qualsiasi momento per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione.

Criteri per la valutazione dell’idoneità alla donazione

Gli operatori che manipolano gli alimenti destinati alla ridistribuzione devono considerare almeno: termine minimo di conservazione o data di scadenza e residua durata utile; integrità dell’imballaggio, se pertinente; corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, incluse le temperature; data di congelamento, se applicabile; condizioni organolettiche; garanzia di rintracciabilità per i prodotti di origine animale conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011.

Gestione degli allergeni nelle fasi di trasformazione e distribuzione

Nel capitolo IX dell’allegato II è aggiunto il punto 9: le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori usati per la trasformazione, manipolazione, trasporto o magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze non possono essere usati per prodotti alimentari che non li contengono, salvo pulizia e controllo almeno per verificare l’assenza di residui visibili.

Cultura della sicurezza alimentare

Dopo il capitolo XI è inserito il capitolo XI bis, che impone agli operatori del settore alimentare di istituire e mantenere una cultura della sicurezza alimentare adeguata e di dimostrarla. Sono richiesti: impegno della dirigenza e dei dipendenti; ruolo guida nella produzione sicura; consapevolezza dei pericoli; comunicazione aperta e chiara; disponibilità di risorse sufficienti. La dirigenza deve inoltre chiarire ruoli e responsabilità, preservare l’integrità del sistema igienico durante le modifiche, verificare controlli e documentazione, assicurare formazione e supervisione, garantire il rispetto delle norme e promuovere il miglioramento continuo.

Proporzionalità rispetto alla dimensione e natura dell’impresa

L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare, evitando un’applicazione rigida non coerente con la struttura organizzativa dell’operatore.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieigiene alimentaresicurezza alimentareallergeni alimentarisprechi alimentaridonazioni alimentari

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