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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/437

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/437 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 per quanto riguarda le modifiche del modello per la trasmissione dei dati finanziari, del modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari e del modello dei conti

Normativa europea32021R0437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua tre modelli standard utilizzati nella gestione dei fondi della politica di coesione: trasmissione dei dati finanziari, domanda di pagamento con informazioni sugli strumenti finanziari e modello dei conti. L’aggiornamento si rende necessario per tenere conto delle risorse aggiuntive REACT-EU introdotte dal regolamento (UE) 2020/2221 e della conseguente necessità di una ripartizione più fine dei dati per fondo, categoria di regioni e, ove rilevante, per IOG. Le modifiche sono di natura tecnica e riguardano esclusivamente la struttura dei formulari e delle tabelle da compilare dalle autorità competenti. Il regolamento è direttamente applicabile e opera dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica i modelli standard per la trasmissione dei dati finanziari, per la domanda di pagamento e per i conti previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014, per adeguarli a REACT-EU e alle relative ripartizioni contabili.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità di gestione e di certificazione degli Stati membri che utilizzano i modelli di cui agli allegati II, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 nell’ambito dei programmi finanziati dal regolamento (UE) n. 1303/2013. Incide in particolare sulla rendicontazione di FESR, FSE, Fondo di coesione, IOG e sulle versioni REACT-EU (FESR REACT-EU, FSE REACT-EU, IOG REACT-EU), nonché sulle informazioni relative a strumenti finanziari e anticipi nel quadro di aiuti di Stato. Non introduce un nuovo regime sostanziale di finanziamento, ma aggiorna i modelli di reporting e contabilità; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica dei modelli di rendicontazione finanziaria per i fondi della politica di coesione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/437 della Commissione aggiorna i modelli standard utilizzati per la trasmissione dei dati finanziari, per la domanda di pagamento e per i conti nell’ambito del sistema di gestione e controllo dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) n. 1303/2013. L’intervento è motivato, nei considerando, dall’esigenza di recepire le risorse aggiuntive introdotte da REACT-EU e di assicurare una rappresentazione contabile coerente delle nuove componenti finanziarie.

Contesto normativo e finalità

La base giuridica richiamata è costituita dagli articoli 112, paragrafo 5, 131, paragrafo 6, e 137, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I considerando chiariscono che gli allegati II, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 contenevano i modelli da utilizzare per la rendicontazione alla Commissione; la modifica si rende necessaria per integrare i nuovi campi relativi alle risorse REACT-EU, in particolare FESR REACT-EU, FSE REACT-EU e IOG REACT-EU. L’obiettivo è consentire la stessa ripartizione informativa prevista per le risorse ordinarie, con gli adattamenti richiesti dalle specificità delle nuove assegnazioni.

Ambito di applicazione operativo

Il regolamento incide sulle autorità di gestione e di certificazione degli Stati membri che presentano dati finanziari, domande di pagamento e conti alla Commissione nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi della politica di coesione. Le tabelle aggiornate prevedono formati diversi a seconda della presenza o meno di categorie di regioni e contemplano espressamente i casi di Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ENI, IPA alla CTE e specifici programmi IOG. In particolare, per l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, i modelli precisano in più punti che la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo del FSE possono essere trattati congiuntamente o separatamente a seconda della struttura del programma.

Modello per la trasmissione dei dati finanziari

Il nuovo allegato II sostituisce il precedente modello di trasmissione dei dati finanziari. La tabella principale richiede informazioni a livello di asse prioritario e di programma, compresi: dotazione finanziaria dell’asse, fondo, categoria di regioni, base di calcolo, finanziamento totale, tasso di cofinanziamento, costo ammissibile totale delle operazioni selezionate, quota della dotazione complessiva coperta, spesa pubblica ammissibile, spesa totale dichiarata dai beneficiari e numero di operazioni selezionate.

Sono inoltre previste tabelle specifiche per i dati finanziari cumulativi ripartiti per categoria di intervento da trasmettere entro il 31 gennaio, e per la previsione dell’importo che lo Stato membro intende dichiarare nelle domande di pagamento intermedio dell’esercizio in corso e di quello successivo. Il modello contempla inoltre la ripartizione di REACT-EU e specifica che alcune voci non si applicano a talune linee di finanziamento.

Domanda di pagamento e informazioni sugli strumenti finanziari

Il nuovo allegato VI aggiorna la domanda di pagamento. Il formulario contiene dati identificativi del fondo interessato, del CCI, del programma operativo, della decisione della Commissione, della data di presentazione e del numero della domanda, nonché l’indicazione del periodo contabile cui essa si riferisce ai sensi dell’articolo 135 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La parte centrale del modello riguarda la spesa suddivisa per priorità e per categoria di regioni, distinguendo tra importo totale delle spese ammissibili sostenute e pagate dai beneficiari e importo della spesa pubblica relativa all’attuazione delle operazioni. Il modello include espressamente gli importi dei contributi del programma erogati agli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e gli anticipi versati nel quadro degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 5.

Le appendici dell’allegato VI disciplinano in dettaglio:

  • gli importi dei contributi del programma erogati agli strumenti finanziari e inclusi nelle domande di pagamento, con riferimento anche all’articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
  • gli anticipi di aiuti di Stato, con evidenza della parte coperta da spese sostenute entro tre anni e della parte ancora non coperta alla fine del periodo;
  • le modalità di presentazione per programmi con o senza categorie di regioni.

Modello dei conti e riconciliazione delle spese

Il nuovo allegato VII sostituisce il modello dei conti del periodo contabile. L’autorità di certificazione deve certificare la completezza, esattezza e veridicità dei conti, la conformità delle spese al diritto applicabile e il rispetto dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, dell’articolo 126, lettere d) e f), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e delle norme sulla disponibilità dei documenti di cui all’articolo 140 del medesimo regolamento.

Le appendici del nuovo allegato VII dettagliano:

  • gli importi registrati nei sistemi contabili dell’autorità di certificazione e inseriti nelle domande di pagamento;
  • i ritiri, i recuperi e gli importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile;
  • gli importi irrecuperabili, con obbligo di indicare osservazioni motivate;
  • i contributi del programma agli strumenti finanziari;
  • gli anticipi in materia di aiuti di Stato;
  • la riconciliazione delle spese tra quanto dichiarato nelle domande di pagamento e quanto registrato nei conti, con indicazione delle differenze e delle relative osservazioni obbligatorie.

Regole specifiche per IOG, REACT-EU e casi particolari

Il testo contiene numerose note esplicative che disciplinano il trattamento contabile dell’IOG e delle sue varianti nell’ambito di un asse prioritario specifico o di un asse che comprende anche il sostegno integrativo del FSE. Analogamente, vengono precisate le modalità di esposizione delle risorse REACT-EU, le esclusioni per alcuni fondi o programmi, la gestione del FEAMP per cui il cofinanziamento riguarda la sola spesa pubblica totale ammissibile, e i casi in cui i modelli sono automaticamente adattati dal sistema sulla base del CCI o di altri elementi del programma.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come previsto dall’articolo 2. Trattandosi di regolamento, è direttamente applicabile e vincolante in tutti i suoi elementi per gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II, VI e VII del regolamento (UE) n. 1011/2014

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati II, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 con nuovi testi. Le modifiche riguardano rispettivamente: il modello per la trasmissione dei dati finanziari; il modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari sugli strumenti finanziari; il modello dei conti.

Adeguamento ai flussi REACT-EU e alle nuove ripartizioni finanziarie

I considerando 4, 5 e 6 spiegano che, a seguito dell’articolo 92 ter, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221, i nuovi campi servono a riflettere l’assegnazione delle risorse aggiuntive REACT-EU a FESR e FSE. Nei modelli sono previsti campi specifici per FESR REACT-EU, FSE REACT-EU e IOG REACT-EU, con ripartizioni coerenti con quelle delle risorse ordinarie, salvo la ripartizione per categoria di regioni quando non applicabile.

Aggiornamento del modello di trasmissione dei dati finanziari

Nel nuovo allegato II sono inserite tabelle di monitoraggio finanziario per asse prioritario e programma, dati cumulativi dell’andamento finanziario, categorie di regioni, fondo e numero di operazioni selezionate. È prevista una previsione dell’importo per cui lo Stato membro intende presentare domande di pagamento intermedio per l’esercizio finanziario in corso e quello successivo. Il modello distingue, ove necessario, tra risorse ordinarie e risorse REACT-EU e precisa i casi di non applicabilità di alcune categorie (ad esempio Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ENI, IPA alla CTE e specifici programmi IOG).

Aggiornamento della domanda di pagamento e delle informazioni sugli strumenti finanziari

Il nuovo allegato VI disciplina il contenuto della domanda di pagamento, indicando dati identificativi del programma, del fondo, della decisione della Commissione, del periodo contabile e del tipo di domanda. Le tabelle richiedono la suddivisione della spesa per priorità e categoria di regioni, includendo gli importi relativi agli strumenti finanziari ex articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e agli anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato ex articolo 131, paragrafo 5. Sono presenti appendici dedicate ai contributi del programma agli strumenti finanziari e agli anticipi di aiuti di Stato, con regole di calcolo e di copertura entro tre anni.

Aggiornamento del modello dei conti

Il nuovo allegato VII disciplina i conti del periodo contabile e richiede la certificazione della completezza, esattezza e veridicità dei conti, nonché della conformità al diritto applicabile e alle norme di disponibilità dei documenti. Le appendici dettagliano gli importi registrati nei sistemi contabili dell’autorità di certificazione, i ritiri e recuperi, gli importi da recuperare, gli importi irrecuperabili, i contributi agli strumenti finanziari, gli anticipi di aiuti di Stato e la riconciliazione delle spese tra domande di pagamento e conti.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturalipolitica di coesionerendicontazione finanziariastrumenti finanziariaiuti di stato

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