Sentenza del 20/01/2017 n. 1525 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di liquidazione INVIM notificato alla procuratrice M.M.L. dopo la morte della mandante M.R. Ha dedotto la violazione dell'art. 1396 c.c., sostenendo che l'obbligo di informare i terzi della cessazione della procura non riguardasse l'amministrazione finanziaria e che, comunque, il mandato con rappresentanza si fosse estinto automaticamente con la morte della mandante. Ha inoltre sostenuto che la responsabilità tributaria e la legittimazione passiva fossero riferibili agli eredi di M.R., non alla procuratrice cessata, la quale aveva anche rinunciato all'eredità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati. Ha stabilito che l'art. 1396 c.c. impone l'onere di comunicazione soltanto nei confronti dei terzi che instaurano rapporti contrattuali con il rappresentante, non nei confronti dell'amministrazione finanziaria per i rapporti tributari derivanti dall'attività rappresentativa. La morte della mandante aveva estinto il mandato ai sensi dell'art. 1722, n. 4, c.c.; pertanto, l'avviso non poteva essere notificato alla procuratrice, ma doveva essere notificato agli eredi della contribuente deceduta. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio con decisione nel merito: è stato accolto il ricorso introduttivo della contribuente. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1396 c.c.
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, non sono loro opponibili, salvo che si provi che i terzi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
La norma riguarda i terzi che instaurano con il rappresentante i rapporti contrattuali contemplati nella procura, non qualsiasi soggetto della collettività. L'amministrazione finanziaria, per i rapporti tributari derivanti dall'attività del rappresentante, non è considerata destinataria dell'onere di comunicazione previsto da tale disposizione.
Art. 1722, n. 4, c.c.
Il mandato si estingue per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario.
La morte della mandante estingue automaticamente il mandato con rappresentanza. Da quel momento il procuratore non conserva poteri rappresentativi, anche se il mandato era generale e anche se il procuratore abbia svolto attività successive.
Art. 384 c.p.c.
La Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti e non vi erano altre questioni controverse, la Corte ha cassato la sentenza e deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012
La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La morte del mandante estingue il mandato con rappresentanza; gli atti successivi devono essere compiuti nei confronti degli eredi o dei soggetti che hanno assunto la legittimazione secondo la legge.
- Un atto notificato al procuratore dopo l'estinzione del mandato può essere invalido o inefficace quando il procuratore non è più legittimato a rappresentare il mandante o i suoi eredi.
- L'obbligo previsto dall'art. 1396 c.c. di comunicare la revoca o l'estinzione della procura non opera indistintamente verso ogni soggetto, ma riguarda i terzi che intrattengono con il rappresentante i rapporti contrattuali coperti dalla procura.
- Nei rapporti tributari, la responsabilità sostanziale e la legittimazione passiva relativa ai debiti del contribuente deceduto spettano agli eredi, non al precedente rappresentante privo di poteri.
- La prosecuzione di attività rappresentative o processuali dopo la morte del mandante non proroga automaticamente il mandato né sana una notifica effettuata al procuratore ormai cessato.
- Quando la nullità o inefficacia della notifica dipende esclusivamente dalla mancata legittimazione del destinatario e non servono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito.
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