Sentenza n. 576/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS-) emesso dal Questore di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, con il quale al ricorrente è stato comminato il c.d. "DASPO" sportivo per la durata di anni uno; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso, anche non conosciuto, relativo al divieto di assistere a manifestazioni sportive da parte del ricorrente ed a tutti gli obblighi ivi previsti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO sportivo della durata di un anno, con divieto di accesso agli impianti sportivi del territorio nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO sostenendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 6 e 6-quater della legge n. 401/1989, nonché eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura. Gli erano state contestate frasi irriguardose rivolte al direttore di gara, condotte ritenute idonee ad alimentare la tensione tra le tifoserie, un'accesa discussione con militari dell'Arma dei Carabinieri impegnati nel servizio di ordine pubblico e, in relazione a un precedente incontro, frasi offensive a sfondo sessista e razziale, nonché insulti rivolti ad arbitri, collaboratori e tifosi avversari. Il ricorrente ha negato la ricostruzione dei fatti e ha dedotto che, anche ove ritenuta corretta, la condotta non avrebbe integrato episodi di violenza, minaccia o intimidazione, né incitamento o induzione alla violenza, necessari per l'applicazione degli articoli richiamati.
La decisione
Dopo l'accoglimento dell'istanza cautelare, l'amministrazione ha depositato un successivo provvedimento con cui la Questura, all'esito del riesame dei fatti, ha revocato in autotutela il DASPO, ritenendo emerso un quadro diverso e ridimensionato rispetto agli iniziali elementi di pericolosità. Poiché la revoca ha comportato il pieno conseguimento del bene della vita perseguito dal ricorrente, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'articolo 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi nel merito dei vizi dedotti contro il DASPO. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Norma richiamata dal ricorrente quale base del DASPO e contestata quanto ai presupposti applicativi, in particolare per l'assenza di violenza, minaccia, intimidazione o incitamento alla violenza.
art. 6-quater l. 401/1989
Norma richiamata dall'amministrazione per l'applicazione della misura e contestata dal ricorrente, che ne ha negato l'applicabilità in assenza di violenza o minaccia, anche con riferimento agli articoli 336 e 337 c.p.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la sopravvenienza nel corso del giudizio soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente; il TAR lo ha applicato in ragione della revoca in autotutela del DASPO.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell'atto impugnato, quando determina il pieno conseguimento del bene della vita perseguito dal ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di una pronuncia sui motivi di legittimità dedotti contro l'atto originario.
- La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza provvedimentale o fattuale che elimini integralmente l'utilità concreta della decisione richiesta e soddisfi pienamente la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
Come è indicizzato
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