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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29033/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo ritenendo che il giudice avesse errato nella determinazione della pena: nel rito abbreviato per reati contravvenzionali è prevista una diminuzione della pena di metà (art. 442, comma 2 c.p.p.), mentre il Tribunale aveva applicato una diminuzione di un terzo, determinando così una pena finale illegale per eccesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e, applicando la diminuzione della metà prevista per il rito abbreviato sui reati contravvenzionali, ha rideterminato la pena: dalla precedente somma (pena iniziale complessiva di 9 mesi e Euro 4.500, ridotta a un terzo dal giudice in 6 mesi e Euro 3.000) la Corte è pervenuta, con la diminuzione della metà, a mesi quattro e giorni quindici di arresto ed Euro 2.250 di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma sostanziale che incrimina la guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico almeno 1,04 g/l); la Corte ne prende atto quale titolo di reato contestato all'imputato.

  • art. 186, comma 2-bis e comma 2-sexies d.lgs. n. 285/1992

    Circostanze aggravanti applicate dal giudice di merito e richiamate nella sentenza impugnata.

  • art. 187, comma 1 e commi 1-bis e 1-quater d.lgs. n. 285/1992

    Norme relative alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (reato contestato e allegata aggravazione); considerate nel computo complessivo della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Articolo indicato quale base formale del motivo di ricorso per cassazione (errore di diritto nella determinazione della pena).

  • art. 442, comma 2 cod. proc. pen.

    Dispositivo che stabilisce la misura della diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato; la Corte interpreta che per i reati contravvenzionali la riduzione è della metà, non di un terzo.

  • art. 443, comma 3 cod. proc. pen.

    3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato

    La norma rende inappellabile la sentenza per il P.M.; la Corte rileva che, in tali casi, lo strumento esperibile dal P.M. per impugnare vizi di diritto è il ricorso per cassazione.

  • art. 593, comma 1 cod. proc. pen. (testo novellato dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)

    1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato

    La Corte richiama la disciplina post-novella che conferma la legittimazione del ricorso per cassazione al P.M. nelle ipotesi in cui l'appello non è esperibile.

  • art. 620, lettera l) cod. proc. pen.

    Base normativa che legittima la Corte di Cassazione ad annullare senza rinvio e a provvedere ella stessa alla determinazione della pena quando è possibile stabilire la misura corretta senza ulteriori accertamenti di merito; qui utilizzata per rideterminare la pena.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado è inappellabile per il pubblico ministero (art. 443, comma 3), il P.M. può impugnare con ricorso per cassazione per far valere vizi di diritto, compresi errori nella determinazione della pena.
  • Nel rito abbreviato la diminuzione della pena prevista dall'art. 442 c.p.p. varia in base alla natura del reato: per le contravvenzioni la riduzione è della metà; errori di applicazione della percentuale di diminuzione comportano illegittimità della pena.
  • Se l'errore riguarda un calcolo aritmetico della pena e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 lett. l).
  • Prima di applicare la riduzione per il rito abbreviato occorre chiarire la natura dell'illecito (delitto vs contravvenzione) e sommare correttamente le pene base, poi applicare la percentuale di diminuzione prevista dalla norma.
  • Nel valutare impugnazioni del P.M. riguardanti la pena, è utile verificare se la decisione di merito abbia sommato pene per più reati e quale sia stata la percentuale di diminuzione applicata: errori semplici di calcolo sono rimediabili in cassazione senza rinvio.

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