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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10734/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il tribunale di sorveglianza aveva respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare. La persona interessata ha proposto ricorso per cassazione personalmente, riservando il deposito dei motivi da parte del difensore; tali motivi non risultano però depositati. La Corte ha rilevato che, dopo la modifica normativa introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso personale in cassazione contro il provvedimento emesso sotto il vigore della novella era privo di legittimazione, in quanto violativo dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile senza esame del merito delle misure richieste.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando il difetto di legittimazione della ricorrente che aveva proposto l'impugnazione personalmente e senza il successivo deposito dei motivi da parte del difensore. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione de plano dell'impugnazione dichiarabile inammissibile per difetto di legittimazione, nel contesto processuale indicato dalla Corte.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    impone, nel regime vigente, che il ricorso per cassazione sia proposto con l'assistenza tecnica richiesta; la proposizione personale da parte della ricorrente è stata ritenuta in violazione della norma.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    richiamata per il criterio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • legge n. 103 del 2017

    indicata come fonte della modifica normativa che rileva ai fini della legittimazione alla proposizione personale del ricorso.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve rispettare le forme di proposizione previste dall'art. 613 c.p.p.; la proposizione personale da parte dell'interessato è causa di inammissibilità quando il rimedio sia soggetto al nuovo regime.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione o per inosservanza delle forme prescritte, la Corte applica le conseguenze dell'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende salvo assenza di colpa.
  • Quando il difensore si limita a riservare il deposito dei motivi ma questi non vengono depositati, il ricorso non può superare il vaglio preliminare di ammissibilità e non si apre alcun giudizio di merito sul provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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