Sentenza del 22/03/2018 n. 1260 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposte pagate all'estero - Credito d'imposta - Esercizio della detrazione - Termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che il credito d'imposta per le imposte estere è soggetto al termine di prescrizione ordinaria e non a una decadenza collegata alla mancata indicazione nella dichiarazione relativa all'anno del pagamento. Pertanto, la detrazione può essere richiesta in un'annualità successiva, purché non sia maturata la prescrizione ordinaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine entro il quale può essere esercitato il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Il principio affermato è che il credito può essere utilizzato anche in un periodo d'imposta successivo a quello in cui le imposte estere sono state versate a titolo definitivo. La mancata richiesta della detrazione nell'anno del pagamento non determina decadenza, poiché l'art. 165 del d.P.R. 917/1986, nella formulazione applicabile, non prevede uno specifico termine decadenziale.
Norme richiamate
Art. 165 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
La norma consente il riconoscimento del credito per le imposte estere, ma nella formulazione considerata non stabilisce una decadenza qualora il contribuente non richieda la detrazione nel periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo.
Art. 2496 c.c.
Il diritto al credito d'imposta è soggetto alla prescrizione ordinaria, anziché a un termine decadenziale specifico previsto per l'esercizio della detrazione.
Massime di principio
- La mancata fruizione del credito d'imposta per imposte estere nell'anno del pagamento non comporta automaticamente la perdita del diritto, se la legge applicabile non prevede espressamente una decadenza.
- In assenza di un termine decadenziale speciale, il diritto può essere esercitato entro il termine di prescrizione ordinaria.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la formulazione dell'art. 165 TUIR vigente nel periodo interessato e distinguere tra termini di decadenza, che richiedono una previsione normativa espressa, e termini di prescrizione.
- Il contribuente deve comunque documentare il pagamento definitivo delle imposte estere, la loro natura e la riferibilità ai redditi assoggettati a imposizione in Italia.
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