Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10072/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una lavoratrice domestica che sosteneva di aver prestato, in modo continuativo dal 15 ottobre 2010 al 30 giugno 2017, attività alle dipendenze del datore di lavoro come collaboratrice domestica inquadrata nella seconda categoria del CCNL Lavoratori familiari, colf e badanti. La ricorrente chiedeva la declaratoria dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per quel periodo e la condanna al pagamento di euro 24.646,20 per differenze retributive, ordinarie e straordinarie, oltre euro 1.210,00 per TFR, o delle diverse somme risultanti in causa. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo non raggiunta la prova di un lavoro continuativo oltre l’orario settimanale di 25 ore. In cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 420, 421 e 437 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avrebbe ammesso tutte le prove testimoniali richieste, avrebbe ridotto la lista dei testi e non avrebbe esercitato i poteri istruttori officiosi finalizzati all’accertamento della verità materiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato, quanto ai poteri istruttori d’ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c., che il ricorso non indicava specificamente di averne sollecitato l’esercizio nei gradi di merito; inoltre ha ribadito che la censura sulla mancata attivazione di tali poteri non può introdurre per la prima volta in cassazione una questione nuova. Quanto alla mancata ammissione di tutta la prova per testi, ha richiamato il principio per cui il giudizio di superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione se non per errori di diritto o incoerenze logiche. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivatamente escluso la prova del rapporto subordinato, applicando correttamente l’art. 2094 c.c., e i dubbi emersi dalle deposizioni dei testimoni escussi erano comunque ostativi a ritenere dimostrata la pretesa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

  • art. 420 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente a sostegno dei poteri istruttori del giudice del lavoro

  • art. 421 c.p.c.

    i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro hanno natura di potere-dovere, ma in cassazione la censura richiede che ne sia stato sollecitato l'esercizio nei precedenti gradi

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato in tema di poteri istruttori del giudice d'appello nel rito del lavoro

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    base del motivo di ricorso, volto a denunciare violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 2094 c.c.

    utilizzato per qualificare il rapporto di lavoro subordinato e valutare la prova della subordinazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c. non sono meramente discrezionali, ma il loro mancato esercizio può essere censurato in cassazione solo se il ricorrente dimostri di averne previamente sollecitato l'uso nei gradi di merito.
  • Non è ammissibile introdurre per la prima volta in cassazione la questione della mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice del lavoro se tale profilo non è stato specificamente prospettato e coltivato nel giudizio di merito.
  • La valutazione sulla superfluità, genericità o irrilevanza della prova testimoniale costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'errore di diritto o della manifesta illogicità della motivazione.
  • Per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, la parte che lo allega deve fornire prova dei relativi indici, secondo i parametri dell'art. 2094 c.c.; se la prova non è raggiunta, la domanda retributiva e previdenziale accessoria deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.