Sentenza del 05/10/2016 n. 5765 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Specificità dei motivi - Riproposizione argomenti del primo grado - Onere - Assolvimento - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sufficienza e specificità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. Il contribuente aveva riproposto in appello le ragioni già formulate contro l'atto impositivo, contrapponendole alle argomentazioni con cui il giudice di primo grado aveva respinto o deciso la domanda. Si trattava quindi di stabilire se tale riproposizione assolvesse l'onere di specificità dei motivi di impugnazione.
La decisione
È stato affermato che la riproposizione in appello delle ragioni di impugnazione dell'atto impositivo, in contrasto con la motivazione della sentenza di primo grado, è sufficiente ad adempiere all'onere di specificità previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. Nel processo tributario l'appello ha carattere pienamente devolutivo e mira al riesame della controversia nel merito, non essendo limitato al controllo di specifici vizi della sentenza. L'esito è dunque favorevole al contribuente sul punto processuale esaminato.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
L'appello tributario deve contenere motivi specifici, ma tale requisito è soddisfatto anche mediante la riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado, purché poste in contrapposizione alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ciò deriva dal carattere pienamente devolutivo dell'appello tributario, diretto al riesame del merito della causa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello non richiede necessariamente argomentazioni completamente nuove rispetto al primo grado: è sufficiente riproporre le contestazioni già formulate, collegandole criticamente alla motivazione della sentenza impugnata.
- Per rispettare l'onere di specificità, l'appellante deve rendere comprensibile perché le ragioni già dedotte siano state erroneamente disattese dal giudice di primo grado; una mera riproduzione non collegata alla sentenza potrebbe invece risultare insufficiente.
- L'appello tributario consente il riesame pieno del merito della controversia e non è limitato alla denuncia di errori formali o di specifici vizi processuali.
- Quando si redige un appello, è opportuno riproporre le contestazioni sull'atto impositivo e indicare, per ciascuna, le argomentazioni della sentenza che si intendono contrastare.
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