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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 55/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili dell'associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata a reiterate truffe ai danni di sacerdoti. Le censure riguardano: presunta contraddizione temporale tra il periodo indicato per l'attività del sodalizio (2011/2013) e l'accertamento dei fatti concentrati ad aprile-maggio 2013; l'irrilevanza o inattendibilità delle dichiarazioni confessionarie del coimputato Fusco poste a fondamento dell'accordo criminoso; la mancanza di riscontri oggettivi agli episodi contestati; la carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio; il rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento in udienza preliminare; e una questione di incostituzionalità dell'art. 606 c.p.p. sollevata per presunta impossibilità di accesso ad atti ritenuti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già proposte e respinte in appello senza un confronto critico con le argomentazioni della corte territoriale (quindi aspecificità e mera richiesta di rilettura delle prove). La corte ha confermato che la motivazione di merito è logica e coerente: il giudice di merito ha valutato la frequenza, il numero e la rilevanza dei reati-scuopo e le circostanziate dichiarazioni confessionali di Fusco che delineano ruoli e un accordo originario stabile. Il rilievo sul trattamento sanzionatorio e la richiesta di rinvio in Cassazione sono stati giudicati generici o intempestivi. La censura di incostituzionalità di art. 606 c.p.p. è stata ritenuta non pertinente al caso concreto. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Si registra inoltre nella vicenda la declaratoria in sede di merito di estinzione per prescrizione dei reati fine e la rideterminazione della pena conseguente.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    È la norma penale richiamata per il reato di associazione a delinquere; la corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto sussistente un accordo stabile volto a una serie indeterminata di truffe, sulla base della frequenza e rilevanza dei fatti e delle dichiarazioni confessorie del coimputato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come presunta fonte di illegittimità per l'impossibilità di accesso ad atti; la Cassazione ha ritenuto l'eccezione generica e non rilevante per il caso concreto, non determinante ai fini del giudizio di ammissibilità.

  • articolo 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'effetto dell'inammissibilità dei ricorsi: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che limitano le doglianze a rilievi generici o a una mera rilettura delle prove già esaminate e respinte in grado di merito; il ricorrente deve confrontarsi esplicitamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • Le dichiarazioni confessorie di un coimputato possono sostenere la ricostruzione di un'accordo criminoso se risultano circostanziate e ritenute attendibili dalla corte di merito; la loro valutazione è principalmente di merito e non facilmente sindacabile in Cassazione salvo vizi logici evidenti.
  • Le eccezioni procedurali (es. richiesta di rinvio, istanza di trattazione orale) vanno formulate nei termini di legge e motivate: richieste tardive o non conformi ai termini formali rischiano di essere respinte senza esito favorevole.
  • Una questione di incostituzionalità o di accesso agli atti deve essere prospettata con specificità e collegata concretamente al caso; censure generiche sul presunto occultamento di atti difficilmente superano il filtro di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche e condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale valutare la fondatezza e la forma del ricorso prima di proporlo.

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