Ordinanza n. 1524/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del provvedimento notificato in data 13.08.2025 dal Consolato italiano a Mumbai con cui è stata respinta la richiesta di visto per lavoro subordinato stagionale presentata dalla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato stagionale adottato dal Consolato italiano a Mumbai
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego notificato il 13 agosto 2025, con cui il Consolato italiano a Mumbai ha respinto la richiesta di visto per lavoro subordinato stagionale nel settore della ristorazione, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'atto. Nella fase cautelare il Collegio ha rilevato che la controversia riguarda l'esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di visti d'ingresso per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti dalla ricorrente, ma dà conto della contestazione del diniego consolare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare. Il Collegio ha affermato che, nella materia dei visti d'ingresso per lavoro subordinato, la discrezionalità amministrativa è particolarmente ampia e può essere sindacata soltanto ab externo, in presenza di macroscopiche e palesi abnormità logiche. Nel caso concreto, il Consolato aveva svolto due interviste con la richiedente e aveva desunto un rischio migratorio dalla scarsa conoscenza della lingua inglese e del contesto lavorativo, nonché dalla circostanza che, presso la medesima sede diplomatica, altri sei cittadini indiani avevano contestualmente richiesto il visto, tutti muniti di nulla osta rilasciati in favore dello stesso datore di lavoro, titolare del ristorante nel quale avrebbe dovuto lavorare anche la ricorrente. Tali elementi sono stati ritenuti obiettivi e indicativi, sul piano inferenziale, di una ragionevole possibilità di abuso del titolo, senza evidenza di macroscopiche abnormità logiche. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La controversia riguarda il diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato, nella fattispecie stagionale; la norma è richiamata quale base normativa del rapporto di lavoro subordinato dello straniero.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In materia di visti d'ingresso per lavoro subordinato, l'amministrazione dispone di una discrezionalità particolarmente ampia; il sindacato giurisdizionale cautelare è limitato alla verifica esterna di palesi e macroscopiche abnormità logiche.
- La valutazione del rischio migratorio può essere fondata, in chiave inferenziale, su elementi obiettivi ricavati dai colloqui con il richiedente, quali la scarsa conoscenza della lingua e del contesto lavorativo, nonché da circostanze contestuali relative alla contemporanea presentazione di plurime domande collegate al medesimo datore di lavoro.
- La contestuale presentazione, presso la stessa sede diplomatica, di più domande di visto da parte di cittadini della medesima nazionalità, muniti di nulla osta rilasciati in favore dello stesso datore di lavoro, può costituire elemento obiettivo indicativo di una ragionevole possibilità di abuso del titolo e giustificare, in sede cautelare, il diniego della sospensione dell'atto.
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