Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33399/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso personale del condannato, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., richiamando gli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato personalmente l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare. La Corte di cassazione ha rilevato che, a seguito della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’imputato e il condannato non possono più proporre personalmente ricorso per cassazione: l’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato presentato personalmente dal condannato, la Corte lo ha dichiarato inammissibile de plano, senza esaminare nel merito la decisione del Tribunale di sorveglianza.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.

    La norma è richiamata quale fondamento dell’obbligo di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.

    La disposizione esclude la facoltà dell’imputato o del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano.

    La norma consente la definizione senza udienza del ricorso affetto dall’inammissibilità derivante dalla proposizione personale da parte dell’imputato o del condannato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

    La Corte applica la conseguenza ordinaria dell’inammissibilità, determinando in euro 3.000 la somma dovuta alla Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È esclusa la facoltà dell’imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

    La riforma è individuata dalla Corte come fonte dell’esclusione della proposizione personale del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la legge 23 giugno 2017, n. 103, l’imputato e il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione; l’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato o dal condannato è dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza esame dei motivi nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.