Sentenza n. 1607/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio degli atti di approvazione della procedura comparativa e di conferimento di una borsa di studio post laurea, con sospensione dell’erogazione e recupero delle somme
Esito
Favorevole al ricorrente (borsista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, vincitore di un dottorato di ricerca finanziato con borsa PNRR e impegnato in un periodo di ricerca presso l’Università di Cambridge, aveva ottenuto una distinta borsa di studio post laurea, finanziata con fondi privati, per un progetto semestrale sulle tecnologie applicate al diabete di tipo 1 in età pediatrica. L’Università ha successivamente avviato un procedimento di annullamento d’ufficio, ritenendo incompatibile il cumulo tra la borsa di dottorato e la borsa Movi e ravvisando anche una violazione del divieto di doppio finanziamento previsto dall’art. 9 del regolamento UE 2021/241. Il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. 398/1989 e degli artt. 4 e 9 del bando della borsa Movi, sostenendo che la seconda borsa costituisse un’attività integrativa del dottorato e rientrasse nell’eccezione al divieto di cumulo; violazione dell’art. 9 del regolamento UE 2021/241, poiché le borse erano finanziate da fonti diverse, rendicontate con modalità diverse e riferite a distinti progetti di ricerca; violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e del principio del legittimo affidamento, per l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale e di un adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi relativi al difetto di motivazione e di istruttoria. L’art. 6 l. 398/1989, il regolamento di dottorato, il bando di ammissione al dottorato e il bando della borsa Movi stabiliscono il divieto generale di cumulo, ma ammettono l’eccezione per le borse concesse da istituzioni nazionali o straniere allo scopo di integrare, anche mediante soggiorni all’estero, l’attività di formazione o ricerca del borsista; il bando Movi include espressamente tra tali eccezioni le borse di dottorato. Il provvedimento di annullamento, tuttavia, si è limitato ad affermare che la borsa Movi non fosse integrativa del dottorato, senza esaminare l’oggetto concreto dei due progetti, senza spiegare perché non ricorresse l’eccezione al divieto di cumulo e senza considerare la nota del tutor e del responsabile scientifico, nonché la deliberazione del Collegio dei Docenti, che attestavano l’integrazione tra le attività di ricerca. Il TAR ha inoltre ritenuto non coerente con il tenore letterale dell’art. 9 del bando l’interpretazione dell’Università secondo cui le borse di dottorato sarebbero sempre incompatibili, poiché la disposizione le ricomprende espressamente tra le borse ammesse quando integrative dell’attività prevista dal programma di lavoro. È stato altresì ritenuto non fondato l’assunto della violazione del divieto di doppio finanziamento, trattandosi di due distinte attività di ricerca. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il provvedimento impugnato è stato annullato e l’Università è stata condannata al pagamento di 1.500 euro per spese di lite, oltre accessori e rifusione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
art. 6 l. 398/1989
Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
Il divieto generale di cumulo non opera quando la borsa ulteriore integri l’attività di formazione o ricerca già svolta dal borsista, anche mediante un soggiorno all’estero.
art. 20, comma 8, Regolamento del Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Messina
Le borse di studio di cui al presente Regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
Recepisce la medesima eccezione al divieto di cumulo prevista dall’art. 6 l. 398/1989.
art. 10, comma 6, bando di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIX ciclo dell’Università degli Studi di Messina
La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle concesse da Istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione e di ricerca del dottorando.
Prevede, anche per la borsa di dottorato, un’eccezione al divieto generale di cumulo per le borse integrative dell’attività formativa o di ricerca.
art. 9 del bando della borsa di studio Movi
La borsa di cui al presente bando è incompatibile: - con assegni di ricerca ed altre borse di studio o ricerca a qualsiasi titolo conferite tranne quelle concesse da istituzioni nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all’estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare, incluse le Borse di Dottorato di Ricerca.
La clausola stabilisce un divieto generale di incompatibilità, ma include espressamente le borse di dottorato tra le eccezioni quando siano funzionali all’integrazione dell’attività prevista dal programma di lavoro.
art. 9 Regolamento (UE) 2021/241
Il divieto di doppio finanziamento non è violato quando le risorse finanziano distinte attività di ricerca, anche se svolte nello stesso periodo e presso la medesima istituzione.
art. 21-nonies l. 241/1990
null
Massime di principio
- Il divieto generale di cumulo tra borse di studio non impedisce il cumulo quando la borsa ulteriore sia funzionalmente destinata a integrare l’attività di formazione o ricerca già svolta dal beneficiario, anche mediante un soggiorno all’estero, secondo quanto previsto dalla legge e dalla disciplina della specifica borsa.
- L’amministrazione che esclude l’applicazione dell’eccezione al divieto di cumulo deve esaminare concretamente l’oggetto e il contenuto delle attività di ricerca coinvolte e motivare le ragioni per cui la seconda attività non possa considerarsi integrativa della prima.
- È viziato per difetto di motivazione e di istruttoria il provvedimento di annullamento d’ufficio che neghi il carattere integrativo di una borsa senza confrontarsi con i progetti di ricerca, con le valutazioni degli organi scientifici competenti e con gli elementi istruttori favorevoli all’integrazione tra le attività.
- Quando una clausola del bando prevede il divieto di cumulo, ma introduce un’eccezione per le borse integrative e menziona espressamente le borse di dottorato, tale riferimento deve essere interpretato nel senso che le borse di dottorato possono rientrare nell’eccezione, ove ricorra il requisito dell’integrazione.
- Il divieto di doppio finanziamento non è violato per il solo fatto che due borse siano fruite nello stesso periodo e presso la stessa istituzione, se le risorse finanziano attività di ricerca distinte.
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