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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02015/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo dedotto non consentito contro la sentenza di applicazione della pena. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. resa dal GIP, relativa al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ha denunciato un vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avesse adeguatamente giustificato l'assenza dei presupposti per un proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo nei casi tipici previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la censura proposta non rientra in tali ipotesi.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), oggetto dell'impugnazione

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'omessa valutazione dei presupposti del proscioglimento immediato

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indica il rito camerale seguito per la declaratoria di inammissibilità

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice per il delitto oggetto di applicazione della pena

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta è ricorribile per cassazione soltanto per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le doglianze che mirano a sindacare, in via surrettizia, la motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento deduce un vizio di motivazione estraneo ai motivi tipizzati dalla legge, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità per motivi non consentiti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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