Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00121/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di una struttura privata accreditata di ottenere il pagamento di circa 1,087 milioni di euro per prestazioni sanitarie rese negli anni 2001-2002 e non remunerate perché considerate eccedenti il tetto massimo di spesa fissato dalla Regione. La corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione, ritenendo che la pretesa implicasse una contestazione delle deliberazioni regionali sui criteri di calcolo del tetto di spesa e quindi rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorrente ha impugnato la decisione per violazione dei criteri di riparto della giurisdizione, sostenendo che non aveva messo in discussione il potere della Regione di determinare tariffe e tetti di spesa, ma solo lamentato la non corretta applicazione di tali provvedimenti da parte dell'azienda sanitaria; pertanto la domanda aveva ad oggetto un diritto soggettivo al corrispettivo delle prestazioni erogate. L'azienda sanitaria e la Regione hanno resistito; la Regione ha anche proposto ricorso incidentale sulla declaratoria di contumacia in appello e sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, cassando la sentenza della corte d'appello e rinviando la causa alla medesima corte, in diversa composizione, affinché si conformi ai principi di diritto enunciati e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale della Regione è stato dichiarato assorbito. La Corte ha affermato che, nelle controversie relative al pagamento dei corrispettivi per prestazioni sanitarie rese da struttura accreditata, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la domanda investe solo l'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento e non anche l'accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità degli atti autoritativi che fissano i tetti di spesa.

Norme richiamate

  • art. 8, quinto comma, d.lgs. n. 502 del 1992

    L'accreditamento non muta la natura concessoria del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico; la struttura accreditata resta inserita stabilmente nell'organizzazione del servizio sanitario pubblico.

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010

    Richiamato come criterio di riparto: le controversie che attengono al solo corrispettivo dovuto nel rapporto concessorio e non al sindacato sull'azione autoritativa della P.A. spettano al giudice ordinario.

  • art. 360, n. 1, cod. proc. civ.

    La ricorrente ha denunciato la violazione dei criteri di giurisdizione in relazione all'erronea individuazione del petitum sostanziale.

  • art. 374 cod. proc. civ.

    La Corte ha ritenuto possibile decidere direttamente a sezione semplice, in coerenza con precedenti analoghi.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di corrispettivi in un rapporto concessorio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la domanda riguarda soltanto l'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria e non implica un sindacato sull'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale effettivamente dedotto in giudizio: non basta che la parte resistente opponga atti amministrativi o che l'attore ne contesti incidentalmente gli effetti, occorrendo una domanda di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento per attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa.
  • Nel regime di accreditamento sanitario, la richiesta di pagamento delle prestazioni rese oltre il tetto di spesa rientra nella giurisdizione ordinaria se la pretesa si fonda sull'inadempimento dell'ente tenuto al pagamento e non sull'annullamento o disapplicazione con effetti di giudicato degli atti regionali che fissano i limiti di spesa.
  • L'eventuale riferimento, nella difesa della parte attrice, all'erronea applicazione dei criteri di calcolo del tetto di spesa non sposta la giurisdizione se la domanda rimane circoscritta alla condanna al pagamento del corrispettivo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneMandato
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.