Sentenza del 07/06/2018 n. 2563 - Comm. Trib. Prov. Milano
Lettere d'intento false - Assenza requisiti di esportatore abituale - Emissione fatture non imponibili - Società cartiere - Frodi IVA - Mancanza dell'ordinaria diligenza - Accertamento - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'emissione di fatture in regime di non imponibilità IVA sulla base di lettere d'intento false, presentate da soggetti privi dei requisiti per essere considerati esportatori abituali. L'Ufficio ha contestato al contribuente di non aver verificato adeguatamente la sussistenza delle condizioni per applicare il regime agevolato e di non aver adottato le misure ragionevoli necessarie per evitare il coinvolgimento in frodi IVA realizzate tramite società cartiere.
La decisione
L'operato dell'Ufficio è stato ritenuto legittimo. Il contribuente, con l'ordinaria diligenza richiesta a un operatore professionale, avrebbe potuto riconoscere agevolmente l'insussistenza dei presupposti per la non imponibilità delle cessioni. Sono quindi legittimi il recupero dell'IVA non applicata e l'irrogazione delle sanzioni, in quanto il contribuente non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per escludere il rischio di partecipare a una frode IVA.
Norme richiamate
Normativa IVA dell'Unione Europea
Il diritto dell'Unione Europea esige dagli operatori professionali, soggetti passivi IVA, un alto tasso di diligenza, soprattutto con riferimento alle fattispecie che derogano all'ordinario regime dell'IVA.
Gli operatori economici devono adottare controlli adeguati alla propria dimensione, esperienza e professionalità per verificare la legittimità delle operazioni non imponibili e prevenire il coinvolgimento in frodi IVA.
Disciplina delle cessioni a esportatori abituali e delle lettere d'intento
Assenza dei requisiti di esportatore abituale e lettere d'intento false.
Il regime di non imponibilità può essere applicato solo quando sussistono effettivamente i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina; in mancanza, l'IVA deve essere recuperata e possono essere applicate le sanzioni.
Principio dell'ordinaria diligenza del soggetto passivo IVA
Non ha adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione.
La buona fede non è sufficiente se le circostanze dell'operazione rendevano riconoscibile, mediante controlli ordinari, l'insussistenza dei presupposti dell'agevolazione o il rischio di una frode.
Massime di principio
- Chi applica un regime IVA agevolato o derogatorio deve verificare concretamente la sussistenza dei relativi presupposti, non potendosi limitare a una verifica meramente formale della documentazione ricevuta.
- Per gli operatori professionali l'ordinaria diligenza IVA è particolarmente elevata: devono essere adottate procedure di controllo proporzionate alla dimensione, esperienza e natura dell'attività.
- La presenza di lettere d'intento false, società cartiere o anomalie manifeste può rendere riconoscibile la frode; in tali casi l'omessa verifica può comportare il recupero dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni.
- Per evitare responsabilità, il contribuente dovrebbe conservare la documentazione e le evidenze dei controlli svolti sull'identità, sull'attività e sui requisiti IVA delle controparti.
- Il fatto di non aver partecipato consapevolmente alla frode non esclude necessariamente le conseguenze fiscali quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la normale diligenza professionale, che l'operazione era irregolare.
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