Cassazione Civile, Ordinanza n. 36424/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. per ottenere l’ammissione di un credito di euro 19.880,00 nei confronti del fallimento della società debitrice. Il credito risultava da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, non munito di decreto di definitiva esecutività, nonché da fatture e assegni bancari emessi dalla società poi fallita. Il tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo: che il decreto ingiuntivo fosse inopponibile alla massa; che la domanda non fosse stata fondata sul rapporto causale sottostante ai titoli; e comunque che fatture e assegni non fossero idonei a provare il credito verso il fallimento. Con il ricorso per cassazione la creditrice deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 93 e 96 l. fall. e dell’art. 1988 c.c., sostenendo che la promessa di pagamento insita negli assegni bancari deve operare anche nei confronti del curatore nel giudizio di verifica del passivo, con conseguente presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale e onere del curatore di fornire la prova contraria. Con il secondo motivo censurava la liquidazione delle spese di lite per eccessività e mancato rispetto dei parametri forensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione del tribunale nella parte in cui aveva escluso l’opponibilità al fallimento della promessa di pagamento insita negli assegni bancari. Ha affermato che, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, l’assegno può fondare l’ammissione al passivo del credito corrispondente al suo importo in forza della presunzione di esistenza del rapporto sottostante, salvo prova contraria del curatore sull’inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale. È stato così cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma processuale richiamata quale base dell’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore.
art. 93 l. fall.
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, in relazione alla domanda di insinuazione al passivo.
art. 96 l. fall.
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, in relazione alla verifica del credito nel fallimento.
art. 1988 c.c.
la promessa di pagamento o ricognizione di debito fa presumere l’esistenza del rapporto fondamentale; l’onere di provare l’inesistenza o invalidità del rapporto grava su chi contesta il credito, anche nel contesto della verifica del passivo quando il documento è opponibile alla massa.
Massime di principio
- Nei rapporti diretti tra traente e prenditore, l’assegno bancario può essere valorizzato, nel giudizio di ammissione allo stato passivo, come documento idoneo a far presumere l’esistenza del rapporto causale sottostante, ai sensi dell’art. 1988 c.c.
- Quando il creditore produce un titolo o documento recante promessa di pagamento o ricognizione di debito anteriore al fallimento, spetta al curatore l’onere di provare l’inesistenza o l’invalidità del rapporto fondamentale.
- In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice non può negare rilevanza a un principio di diritto costruito per fattispecie diversa, se il titolo azionato ha una disciplina speciale e la controversia concerne specificamente assegni bancari.
- La prova contraria al credito fondato su promessa di pagamento non può essere esclusa in via aprioristica; deve invece essere concretamente apprezzata alla luce degli elementi offerti dal curatore nella verifica del passivo.
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