Cassazione Civile, Ordinanza n. 37827/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
Il giudizio di cassazione tra le parti trae origine da una sentenza della Corte d'appello indicata in atti, ma nel testo dell'ordinanza non sono esposti i fatti sostanziali della lite né i motivi originari del ricorso per cassazione. In corso di giudizio, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese; il difensore della parte controricorrente ha sottoscritto l'atto e, con dichiarazione separata, ha espresso accettazione della rinuncia. La Corte ha quindi verificato la regolarità formale delle dichiarazioni e ha rilevato che, essendo intervenuta rinuncia accettata, erano integrati i presupposti per l'estinzione del giudizio di cassazione, senza statuizione sulle spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il carattere eccezionale e di stretta interpretazione della disposizione, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione, prendendo atto della rinuncia del ricorrente e della relativa accettazione da parte del controricorrente. Non ha pronunciato sulle spese. Ha altresì affermato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la misura dell'ulteriore contributo unificato opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
Disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso concreto è stata ritenuta validamente intervenuta.
art. 391 c.p.c.
Regola gli effetti della rinuncia e della relativa accettazione, che determinano l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica all'estinzione per rinuncia, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolarmente formulata e accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata non è necessaria una pronuncia sulle spese, se la Corte non ritiene di provvedervi diversamente.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 ha natura eccezionale e di stretta interpretazione; non può essere applicato analogicamente a fattispecie diverse da quelle espressamente previste, come l'estinzione per rinuncia.
- La disposizione sull'ulteriore contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non quando il processo si estingue per rinuncia.
Come è indicizzato
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