Cassazione Penale, Ordinanza n. 12834/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, che in parziale riforma della decisione del giudice di pace lo aveva assolto dal reato di minaccia in danno di una persona offesa, perché il fatto non sussiste, ma aveva confermato la condanna per il medesimo reato contestato nei confronti di un'altra persona offesa. Con il ricorso sono stati dedotti tre motivi: (1) vizi di motivazione sulla sussistenza del reato; (2) vizi di motivazione sulla portata intimidatoria dell'espressione minacciosa rivolta alla persona offesa; (3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p. La Corte rileva in via preliminare che, trattandosi di sentenza di appello resa per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, e non per vizi di motivazione. Aggiunge che le censure dei primi due motivi riproponevano questioni di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica delle ragioni poste a fondamento della decisione. Quanto al terzo motivo, osserva che esso mirava in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sul rilievo che, per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello è proponibile solo per violazione di legge; i motivi articolati, invece, denunciavano vizi di motivazione e sollecitavano una rilettura del merito, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge
Delimita il perimetro del ricorso per cassazione nelle sentenze di appello sui reati di competenza del giudice di pace, escludendo i motivi di puro vizio motivazionale.
art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
introdotti dal d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018
Concorre a fondare la regola di inammissibilità dei motivi attinenti ai vizi di motivazione nelle impugnazioni di legittimità contro sentenze di appello del giudice di pace.
art. 62 n. 2 c.p.
circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod. pen.
La censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante non è scrutinabile quando richiede una diversa valutazione dei fatti e delle risultanze di merito.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Le Sezioni Unite sono richiamate per ribadire che la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti e delle prove.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione avverso le sentenze di appello emesse per reati di competenza del giudice di pace, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge; sono quindi inammissibili le doglianze che denunciano solo vizi di motivazione.
- Non è consentito in cassazione riproporre questioni di fatto già esaminate e motivate dal giudice di merito senza una specifica censura delle argomentazioni della sentenza impugnata.
- La richiesta di riconoscimento di un'attenuante è inammissibile quando presuppone una diversa lettura delle risultanze istruttorie o una rivalutazione del merito, attività riservata al giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può procedere a una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a base della decisione, poiché la valutazione del compendio probatorio appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
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