Parere n. 121/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS-, per l’annullamento: i) del provvedimento prot. n. 0010184 del 18 agosto 2023 notificato in data 1° settembre 2023 avente ad oggetto “Conclusione procedimento per accertamento illeciti edilizi a carico dello stabilimento balneare denominato “-OMISSIS- in qualità di Amministratore del ristorante -OMISSIS-con sede in Via -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-”; ii) del provvedimento prot. n. 0010444 del 24 agosto 2023 notificato in pari data avente ad oggetto “Attività di controllo pratica SUAP n. 1048 del 07.07.2023 n. prot. 8938 del 12.7.2023 a nome di -OMISSIS-Ragione Sociale Lido balneare Stagionale denominato “-OMISSIS-””; iii) di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei provvedimenti comunali del 18 e 24 agosto 2023 relativi all’accertamento di illeciti edilizi presso uno stabilimento balneare e al controllo di una pratica SUAP.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, per l’annullamento di due provvedimenti comunali: il primo recante la conclusione del procedimento per l’accertamento di illeciti edilizi a carico dello stabilimento balneare e dell’attività di ristorazione; il secondo relativo all’attività di controllo di una pratica SUAP. Il testo del parere non espone il motivo di ricorso, né consente di ricostruire le ulteriori censure dedotte. La Sezione ha rilevato inoltre l’assenza della relazione istruttoria ministeriale e la necessità di conoscere l’attuale situazione amministrativa, inclusa l’eventuale definizione dell’istanza di sanatoria.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha deciso né le questioni preliminari né il merito del ricorso. Ha ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione e ha disposto un supplemento istruttorio. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere, entro 50 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria che si pronunci sul motivo di ricorso e chiarisca l’evoluzione della vicenda amministrativa, compresa l’eventuale definizione dell’istanza di sanatoria. La relazione dovrà includere le osservazioni e controdeduzioni del ricorrente, al quale dovrà essere preventivamente trasmessa con un termine non inferiore a 20 giorni per replicare. La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, secondo cui le garanzie convenzionali, compreso il diritto alla ragionevole durata del processo ex art. 6 CEDU, si applicano anche al ricorso straordinario. L’ulteriore trattazione è stata rinviata a data da destinarsi.
Osservazioni
Relazione istruttoria ministeriale
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere una relazione istruttoria che si pronunci sul motivo di ricorso e chiarisca l’attuale situazione della vicenda amministrativa, inclusa l’eventuale definizione dell’istanza di sanatoria.
Contraddittorio sulla relazione istruttoria
La relazione deve comprendere le osservazioni e controdeduzioni del ricorrente. A tal fine deve essere previamente trasmessa alla parte ricorrente, assegnandole un termine non inferiore a 20 giorni.
Termine per l’adempimento istruttorio
La relazione istruttoria deve essere trasmessa entro 50 giorni dalla comunicazione del parere.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 6 CEDU
ragionevole durata dei processi
Le garanzie convenzionali, incluso il diritto alla ragionevole durata del procedimento, sono riferibili anche al ricorso straordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2023
Afferma, in adesione al nuovo indirizzo della Corte europea dei diritti dell’uomo, che le tutele previste dalla Convenzione, segnatamente quella relativa alla ragionevole durata dei processi, si applicano anche al ricorso straordinario.
sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia
È indicata come pronuncia fondativa del nuovo indirizzo sull’applicabilità delle garanzie convenzionali al ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando manca la relazione istruttoria ministeriale o gli atti non consentono di ricostruire compiutamente la vicenda amministrativa, il Consiglio di Stato può disporre un supplemento istruttorio e rinviare la decisione senza pronunciarsi in rito o nel merito.
- La relazione istruttoria richiesta nel procedimento sul ricorso straordinario deve affrontare le censure dedotte e aggiornare il Consiglio di Stato sull’evoluzione della vicenda amministrativa, comprese eventuali definizioni sopravvenute di procedimenti di sanatoria.
- Quando il Consiglio di Stato dispone un incombente istruttorio nel procedimento sul ricorso straordinario, il rispetto del contraddittorio richiede che la relazione sia previamente trasmessa al ricorrente, con assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni per osservazioni e controdeduzioni.
- Le garanzie dell’art. 6 CEDU relative alla ragionevole durata del processo si applicano anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; gli incombenti istruttori devono pertanto essere eseguiti tempestivamente per evitare il rischio di responsabilità indennitaria.
Ricorso straordinario su accertamenti edilizi e pratica SUAP
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Comune competente, per l’annullamento di due provvedimenti del 18 e del 24 agosto 2023. Il primo concludeva un procedimento di accertamento di illeciti edilizi riguardante uno stabilimento balneare e un’attività di ristorazione; il secondo concerneva il controllo di una pratica SUAP relativa all’attività dello stabilimento.
Stato dell’istruttoria
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non aveva trasmesso la relazione istruttoria. La Sezione ha quindi ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione, lasciando impregiudicato l’esame sia delle questioni di rito sia del merito.
La Sezione ha disposto che il Ministero acquisisca e trasmetta una relazione istruttoria:
- pronunciandosi sul motivo di ricorso;
- chiarendo l’attuale situazione della vicenda amministrativa;
- riferendo, in particolare, sull’eventuale definizione dell’istanza di sanatoria;
- includendo le osservazioni e controdeduzioni della parte ricorrente.
Contraddittorio e termini
La relazione dovrà essere previamente trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. Il Ministero dovrà poi trasmettere la relazione completa entro 50 giorni dalla comunicazione del parere.
Ragionevole durata del procedimento
Il Consiglio di Stato ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023, che ha recepito l’indirizzo inaugurato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Mediani c. Italia dell’8 settembre 2020. Secondo tale indirizzo, le garanzie della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, compresa quella relativa alla ragionevole durata del processo prevista dall’art. 6 CEDU, sono applicabili anche al ricorso straordinario.
Il rispetto del termine istruttorio è stato ritenuto indispensabile anche per prevenire il rischio di un pregiudizio erariale derivante dall’eventuale pagamento di un indennizzo per la ritardata definizione del ricorso.
Conclusioni
Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione ha disposto gli incombenti istruttori indicati, ha incaricato la Segreteria di comunicare il parere al Ministero e alle parti e ha rinviato l’ulteriore trattazione a una data da destinarsi. Non è stata adottata alcuna decisione sull’ammissibilità, sulle questioni preliminari o sul merito delle censure.
È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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