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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28068/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che, in sede di rinvio successivo alla Cassazione, ha rigettato l'istanza di riesame relativa al capo 129) (delitto ex art. 346-bis c.p.). Il ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione e difetto della gravità indiziaria per il capo 129), con contestazione del "travisamento dei fatti" e deduzione di un fatto storico (assunzione di un marittimo) che avrebbe escluso la mediazione illecita; (2) vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, lamentando la mancata considerazione del lungo decorso temporale dalla presunta consumazione del reato (2017) e il fatto che l'indagato sia poi sottoposto solo agli arresti domiciliari per diverso capo (art. 512-bis).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte rileva che il ricorrente chiede in realtà una rinnovata valutazione del materiale indiziario (cosa non consentita in Cassazione) e introduce un fatto storico non documentato e non richiamato nel provvedimento impugnato; inoltre la Corte ritiene illogica la deduzione difensiva in quanto il fatto dedotto non esclude la finalità della mediazione illecita. Sul secondo motivo la Corte lo ritiene generico: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato il rischio di reiterazione e l'attitudine a commettere ulteriori reati, nonché l'impossibilità di superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; il decorso del tempo non è ritenuto sufficiente a escludere le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 346-bis c.p.

    Reato contestato al capo 129); la Corte non entra nel merito della qualificazione penale sostanziale, ma esamina la correttezza della valutazione degli indizi formulata dal giudice del merito.

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamato in relazione all'aggravante e alla contestazione originaria; la presenza di elementi collegati a metodi e interessi mafiosi incide sulla valutazione del rischio di reiterazione.

  • art. 512-bis c.p.

    Titolo di reato per cui era stato disposto il differente trattamento cautelare (arresti domiciliari); considerato dal Tribunale ai fini della valutazione complessiva del pericolo di reiterazione.

  • art. 640-bis c.p.

    Richiamato tra le contestazioni cautelari originarie; contribuisce al quadro indiziario complessivo valutato dal giudice del riesame.

  • art. 615-ter, comma 2, n.1 c.p.

    Uno dei reati originariamente contestati e considerati nel complesso delle imputazioni cautelari.

  • art. 650 c.p.

    Richiamato nel giudizio come conseguenza possibile del mancato adempimento alla diffida a liberare il posto d'ormeggio; rilevante per la ricostruzione delle esigenze che avrebbero potuto giustificare la mediazione.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nei motivi di cassazione relativi alla motivazione; la Corte segnala i limiti dell'accertamento in sede di ricorso per cassazione.

  • art. 192, commi 1 e 2 c.p.p.

    Richiamata nella critica alla motivazione; la Corte sottolinea che non è consentito nel ricorso per cassazione un nuovo apprezzamento delle prove.

  • art. 273 c.p.p.

    Regola la gravità degli indizi; la Corte ricorda che la censura in Cassazione non può essere mera richiesta di rivalutazione degli indizi ma deve mirare a vizi logici o giuridici della motivazione.

  • art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Richiamata tra le norme processuali contestate dal ricorrente, in relazione ai limiti della motivazione; la Corte non accoglie le censure che chiedono una rivalutazione dei fatti.

  • art. 274 e 275, comma 3 c.p.p.

    Art. 275, comma 3, richiede presunzione di pericolosità che il difensore non ha efficacemente contrastato con elementi positivi; la Corte ritiene adeguata la valutazione del tribunale sulle esigenze cautelari e sulla persistenza del rischio.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente come riferimento ai vizi tipizzati di motivazione che possono essere dedotti in cassazione; la Corte distingue tra vizio di motivazione effettivo e richiesta di riconsiderazione della prova.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione per la responsabilità nella proposizione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti del tribunale del riesame non può essere usato per una nuova valutazione degli indizi: la Corte valuta solo vizi di motivazione costituzionalmente o logicamente rilevanti, non una diversa lettura probatoria.
  • Le deduzioni di "fatti storici" non presenti nel provvedimento impugnato devono essere supportate da atti o elementi documentali nel fascicolo: affermazioni non documentate vengono considerate inammissibili.
  • Per allegare l'assenza di gravità indiziaria è necessario dimostrare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice di merito, non limitarsi a contestare la valutazione compiuta.
  • La mera decorrenza del tempo tra il fatto e l'applicazione della misura cautelare non è, di per sé, sufficiente a escludere le esigenze cautelari: bisogna fornire elementi concreti che rechino a decadere la presunzione di pericolosità (art. 275, comma 3, c.p.p.).
  • Quando il giudice del riesame individua rischio di reiterazione collegato a metodologie o aggravanti (es. collegamenti mafiosi), la misura cautelare può essere ritenuta proporzionata anche se alcuni capi di imputazione perdono efficacia.
  • Ricorsi manifestamente privi di fondamento o volti a una mera riconsiderazione della prova possono comportare condanne alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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