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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34593/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse solo apparente e non si fosse confrontata con i motivi di appello, in particolare con le censure sull'asserita coincidenza tra il cellulare in uso al ricorrente e quello del coimputato e sulla ricostruzione dei movimenti da Napoli a Rimini. Il ricorrente lamentava anche che non fossero stati correttamente applicati i principi sulla motivazione per relationem. Con il secondo motivo deduceva vizio motivazionale sulla dosimetria della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e generici, perché sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello, non accompagnati da una critica specifica della motivazione impugnata e risolventisi in una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo logico, congruo e giuridicamente corretto sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio, rispondendo puntualmente ai motivi di gravame e valorizzando il compendio indiziario, gli spostamenti dell'imputato, la desistenza volontaria e la nozione di privata dimora dello studio professionale. Ha inoltre escluso che vi fosse prescrizione del reato, osservando che il fatto rientrava nel regime della riforma Orlando e che i termini non erano ancora decorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di ricorso inammissibile, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria

  • art. 133 c.p.

    la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice, sindacabile solo per arbitrarietà o illogicità manifesta

  • art. 56 c.p.

    richiamato implicitamente per il riferimento al tentativo e alla diminuzione di pena per il delitto tentato

  • art. 131-bis c.p.

    non richiamato espressamente nel testo, non pertinente

  • riforma Orlando

    per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 opera il termine di sospensione di diciotto mesi dalla data di deposito della motivazione della sentenza di primo grado ai fini della prescrizione

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione della sentenza di appello è sufficientemente adempiuta quando il giudice risponde puntualmente ai motivi di gravame e dà conto, in modo logico e coerente, degli elementi probatori rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
  • Non è consentito in cassazione chiedere una nuova lettura del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché ciò trasformerebbe il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali e la struttura professionale o organizzata dell'azione criminosa; non occorre confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa.
  • La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale è frutto di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e non arbitraria.
  • Ai fini della prescrizione, per i fatti commessi nel periodo coperto dalla disciplina della riforma Orlando, i termini vanno computati tenendo conto della sospensione di diciotto mesi prevista dalla normativa transitoria richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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