Cassazione Penale, Ordinanza n. 07887/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per evasione. Dalla motivazione emerge che il ricorrente contestava: 1) la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) il riconoscimento della recidiva, ritenuto viziato per genericità e per la mancata descrizione nel decreto di citazione in appello; 3) la sussistenza della forza maggiore, dedotta in relazione all'orario dell'incidente rispetto alla violazione degli orari del permesso di uscita. La Corte richiama inoltre che la recidiva era stata contestata nel giudizio di primo grado e ritenuta sussistente limitatamente alla forma reiterata e infraquinquennale.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene congrua la motivazione della Corte di appello sulla non applicazione dell'art. 131-bis c.p., valorizzando l'intensità del dolo e la durata dell'evasione; giudica generiche le censure sulla recidiva, essendo già state indicate le ragioni relative a gravità, epoca, tipologia e numero dei precedenti penali; considera inoltre infondato il rilievo sulla mancata descrizione della recidiva nel decreto di citazione in appello, trattandosi di mero errore materiale rettificato in udienza; infine reputa manifestamente infondata la dedotta forza maggiore. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando, avuto riguardo alla gravità della condotta, all'intensità del dolo e alla durata della violazione, la motivazione del giudice di merito risulti congrua nel negarne la ricorrenza.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere legittimamente negata quando la motivazione di merito valorizzi elementi quali l'intensità del dolo e la durata della condotta, purché la valutazione sia congrua e non illogica.
- Le censure sulla recidiva devono essere specifiche: è inammissibile il motivo che si limita a contestazioni generiche a fronte di una motivazione che indichi gravità, epoca, tipologia e numero dei precedenti penali.
- La mancata indicazione formale di un profilo contestato in un atto di appello non incide se si tratta di mero errore materiale rettificato in udienza e se la contestazione sostanziale risulta ritualmente svolta nel giudizio di primo grado.
- La deduzione della forza maggiore è manifestamente infondata quando la sentenza di merito escluda, in base ai dati fattuali, l'incidenza dell'evento allegato rispetto alla violazione contestata.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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