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Sentenza

Sentenza n. 6028/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento della formazione per l’insegnamento di sostegno conseguita in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento, in Italia, della formazione per l’insegnamento di sostegno conseguita in Spagna. L’appello si fonda sulla sopravvenuta pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e degli artt. 45 e 49 TFUE. Secondo tale pronuncia, gli Stati membri non sono obbligati a prendere in considerazione un titolo di formazione conseguito in altro Stato membro quando il titolo non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di carattere ufficiale. Il Ministero ha sostenuto che, nell’ordinamento spagnolo, occorre distinguere tra il “titulo oficial”, soggetto ad accreditamento e controllo statale, e il “titulo propio”, autorizzato dalla legge ma privo di accreditamento statale e di efficacia formale abilitante. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui i “tituli propri” non sono idonei all’esercizio in Italia della professione docente. In subordine, il Ministero ha dedotto di avere effettuato anche una comparazione concreta dei percorsi formativi secondo i criteri indicati dall’Adunanza Plenaria, con esito negativo quanto all’equiparabilità o integrabilità della formazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. Il Collegio ha ritenuto decisiva la pronuncia della Corte di giustizia, secondo cui la fiducia reciproca nel sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche non può essere invocata per titoli rilasciati da istituti privati non autorizzati dallo Stato d’origine a rilasciare titoli attestanti qualifiche professionali, privi quindi di riconoscimento ufficiale e di garanzie circa il livello e la qualità delle competenze. Ha ritenuto inoltre rilevante la distinzione spagnola tra “titulo oficial” e “titulo propio”, qualificando quest’ultimo come privo di formale efficacia abilitante e non idoneo, secondo la giurisprudenza richiamata, all’esercizio in Italia della professione docente. Il Ministero aveva comunque svolto anche una comparazione concreta dei percorsi formativi, con esito negativo circa la loro equiparabilità o integrabilità. Ne è conseguito che il diniego ministeriale era immune dalle censure dedotte in primo grado. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la complessità e la non univocità della materia.

Norme richiamate

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    La disposizione è stata interpretata alla luce della pronuncia della Corte di giustizia in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.

  • direttiva 2013/55/UE

    La direttiva ha modificato la direttiva 2005/36/CE, nel cui ambito è stata esaminata la domanda di riconoscimento della formazione professionale.

  • art. 45 TFUE

    Non impone allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione un titolo di formazione ottenuto in altro Stato membro quando tale titolo non sia legalmente riconosciuto nello Stato d’origine e sia privo di carattere ufficiale.

  • art. 49 TFUE

    Non impone allo Stato membro ospitante di riconoscere qualifiche risultanti da un titolo privo di riconoscimento ufficiale nello Stato d’origine.

Massime di principio

  • Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione, nell’esame di una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, un titolo di formazione conseguito in altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale.
  • La fiducia reciproca posta a fondamento del sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali presuppone che il titolo sia rilasciato da un istituto autorizzato dalle autorità competenti dello Stato d’origine a rilasciare titoli attestanti qualifiche professionali; essa non opera per titoli privi di riconoscimento ufficiale e di garanzie circa il livello e la qualità delle competenze attestate.
  • Nell’ordinamento spagnolo, il “titulo propio”, privo di accreditamento statale e di formale efficacia abilitante, non è di per sé idoneo a fondare il riconoscimento in Italia della qualifica necessaria per l’esercizio della professione docente.
  • Anche quando il titolo estero non presenta efficacia abilitante nello Stato d’origine, l’amministrazione può comunque verificare in concreto l’equiparabilità o l’integrabilità dei percorsi formativi secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa; l’esito negativo di tale comparazione legittima il diniego di riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studio
RamiIstruzione e università
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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