Sentenza del 13/07/2017 n. 17284 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE Atti di trasferimento di immobili strumentali - Art. 35, comma 10-bis, del d.l. n. 223 del 2006 - Imposte ipotecarie e catastali - Misura proporzionale anche se operazioni soggette ad IVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava l'avviso di liquidazione con cui erano state richieste le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, seppure ridotte del 50% per l'acquisto effettuato da una società di leasing. Sosteneva che l'immobile fosse ancora allo stato grezzo, soggetto a IVA, e che, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposte indirette, le imposte ipotecaria e catastale dovessero essere applicate in misura fissa. Deduceva inoltre vizi di motivazione, errata interpretazione delle norme tributarie e valutazione insufficiente delle prove relative alla natura strumentale e allo stato di ultimazione dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la legittimità della tassazione proporzionale. Ha ritenuto decisivo che l'atto, stipulato nel maggio 2008, riguardasse un immobile strumentale e fosse quindi soggetto alla disciplina introdotta dall'art. 35, comma 10-bis, del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006. Tale disciplina prevede l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale anche quando il trasferimento dell'immobile strumentale è assoggettato a IVA, derogando al generale principio di alternatività. La questione relativa allo stato grezzo o ultimato dell'edificio è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della sentenza. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.200, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 35, comma 10-bis, lettere a) e b), del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006
«anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto»; «Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali [...] anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto [...] : 3 per cento»
La norma stabilisce che le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale ai trasferimenti di immobili strumentali, anche quando l'operazione è soggetta a IVA. Essa costituisce una deroga al principio generale di alternatività tra IVA e altre imposte indirette.
D.lgs. n. 347 del 1990, art. 10
La disciplina delle imposte ipotecaria e catastale è stata modificata dal d.l. n. 223 del 2006 nel senso di includere espressamente anche gli immobili strumentali assoggettati a IVA tra quelli soggetti a imposizione proporzionale.
D.lgs. n. 347 del 1990, art. 1 della Tariffa
«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali [...] anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto [...] : 3 per cento»
Per le trascrizioni relative al trasferimento di immobili strumentali è prevista un'aliquota proporzionale, fissata dalla norma nella misura del 3 per cento.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-ter
La disposizione individua il regime IVA applicabile alle cessioni di immobili strumentali. Tuttavia, secondo la Corte, l'assoggettamento a IVA non esclude l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale quando ricorrono i presupposti della disciplina speciale.
Principio di alternatività tra IVA e imposte indirette
Il principio generale non opera per i trasferimenti di immobili strumentali disciplinati dall'art. 35, comma 10-bis, del d.l. n. 223 del 2006, poiché tale disposizione introduce una deroga espressa.
Massime di principio
- Per gli atti di trasferimento di immobili strumentali stipulati dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006, le imposte ipotecaria e catastale possono essere dovute in misura proporzionale anche se l'operazione è soggetta a IVA.
- L'assoggettamento dell'operazione a IVA non comporta automaticamente l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa: occorre verificare se si applica la disciplina speciale prevista per gli immobili strumentali.
- Una volta accertata la natura strumentale dell'immobile, la questione relativa al suo stato grezzo o ultimato può risultare non decisiva se la norma speciale determina comunque il regime fiscale applicabile.
- La qualificazione dell'immobile come strumentale può essere desunta anche da elementi oggettivi quali la destinazione ad uffici, la categoria catastale presumibile e la natura dell'acquirente, come una società di leasing.
- In casi analoghi è necessario verificare la data dell'atto, la natura strumentale del bene, il regime IVA applicato e l'eventuale operatività di norme speciali che derogano al principio di alternatività.
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