Cassazione Civile, Ordinanza n. 23279/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva proposto domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Venezia aveva poi dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello contro tale ordinanza. L'appellante aveva chiesto la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo che, al momento della comunicazione dell'ordinanza di primo grado al suo difensore, si trovava detenuto e quindi impossibilitato a contattare il difensore del processo civile, diverso da quello penale, fino alla scarcerazione; ciò avrebbe integrato una causa di forza maggiore/non imputabile che gli aveva impedito di conoscere tempestivamente il provvedimento e di conferire il mandato per impugnare. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c., anche in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., censurando la decisione di merito per avere escluso l'impedimento assoluto derivante dalla detenzione e per non avere considerato l'impossibilità concreta di contattare il difensore nominato nel civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini deve consistere in un fattore oggettivo e assoluto, non in una mera difficoltà o impossibilità relativa. Lo stato di detenzione, di per sé, non interrompe ogni contatto con l'esterno né impedisce in assoluto al detenuto di comunicare con il proprio difensore nel giudizio civile, anche per iscritto o telefonicamente, al fine di essere informato del provvedimento e di conferire tempestivamente il mandato per l'impugnazione. La Corte ha inoltre valorizzato il fatto che il ricorrente sapeva della pendenza del giudizio, poiché lo aveva promosso, e che l'eventuale difficoltà del difensore a rintracciarlo può semmai rilevare sotto il profilo della responsabilità professionale del difensore, ma non integra un impedimento assoluto alla proposizione dell'impugnazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 153, comma 2, c.p.c.
La rimessione in termini è ammessa solo in presenza di una causa non imputabile che costituisca impedimento oggettivo e assoluto all'esercizio della facoltà processuale entro il termine; non basta una difficoltà relativa o un ostacolo superabile tramite ordinari contatti con il difensore.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo richiamava il vizio motivazionale, ma la Corte ha deciso essenzialmente sulla corretta applicazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c.
art. 18, legge 26 luglio 1975, n. 354
primo comma; secondo comma; quinto e sesto comma
Il diritto di colloquio con il difensore previsto per i detenuti riguarda il difensore nel procedimento penale, ma la norma riconosce in via generale il diritto a colloqui e corrispondenza con altre persone anche per compiere atti giuridici, consentendo contatti utili anche per il difensore nel giudizio civile.
art. 104 c.p.p.
Richiamato come indice del fatto che il colloquio difensivo disciplinato dall'art. 18, comma 2, ord. pen. è riferito al difensore nel procedimento penale.
art. 29, legge 26 luglio 1975, n. 354
I detenuti devono essere posti in grado di informare immediatamente i congiunti e le altre persone indicate del loro ingresso in istituto o del trasferimento, a conferma che non è assoluto l'isolamento del detenuto dall'esterno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone un impedimento oggettivo, assoluto e non imputabile alla parte; non è sufficiente una situazione che renda più difficile, ma non impossibile, l'esercizio della facoltà processuale.
- Lo stato di detenzione non integra automaticamente causa di forza maggiore o impedimento assoluto alla proposizione dell'impugnazione, poiché il detenuto conserva la possibilità di comunicare con il proprio difensore e di ricevere informazioni sul processo.
- L'eventuale irreperibilità dell'assistito o la difficoltà del difensore a contattarlo non giustificano, di per sé, la rimessione in termini della parte, potendo semmai rilevare sul piano della responsabilità professionale del difensore.
- Quando la parte è consapevole della pendenza del giudizio, ha il dovere di attivarsi per mantenere i contatti con il difensore e per seguire l'esito del processo, non potendo imputare integralmente a fattori esterni la decadenza dall'impugnazione.
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