Sentenza del 17/11/2015 n. 1218 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Finanziamento soci ad una società infra gruppo - Requisiti ex art. 45 TUIR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale di un finanziamento concesso dai soci a una società appartenente al medesimo gruppo. La società sosteneva che il finanziamento fosse infruttifero e che tale natura risultasse dimostrata dal rispetto dei requisiti sostanziali e formali previsti dall'art. 45 TUIR, mediante l'esibizione del verbale del Consiglio di amministrazione e dello Statuto. L'Amministrazione finanziaria riteneva invece che la prolungata tolleranza nell'escussione del credito fosse antieconomica e costituisse elemento presuntivo dell'esistenza di un accordo di mutuo oneroso o di un finanziamento assimilabile.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta infondata. La sola prassi dilatoria nell'escussione del credito infragruppo non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un accordo di mutuo fruttifero o di un diverso finanziamento oneroso, soprattutto quando la società abbia documentato la natura infruttifera dell'operazione attraverso elementi formali e sostanziali coerenti, quali il verbale del Consiglio di amministrazione e lo Statuto.
Norme richiamate
Art. 45 TUIR
La disposizione è stata interpretata nel senso che, per qualificare fiscalmente un finanziamento soci come infruttifero, assumono rilievo il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma e la presenza di adeguata documentazione societaria. La mancata immediata riscossione del credito, considerata isolatamente, non consente di presumere l'esistenza di interessi o di un finanziamento oneroso.
Massime di principio
- In un finanziamento soci infragruppo, la natura infruttifera può essere sostenuta mediante documentazione societaria coerente e contemporanea, tra cui delibere degli organi amministrativi, Statuto e accordi scritti.
- La sola mancata o tardiva escussione del credito non dimostra automaticamente l'esistenza di un mutuo oneroso: occorrono ulteriori elementi concreti e concordanti.
- L'appartenenza delle società allo stesso gruppo non comporta, di per sé, la riqualificazione del finanziamento come fruttifero.
- Per evitare contestazioni, è opportuno formalizzare chiaramente importo, durata, modalità di rimborso e assenza di interessi, nonché motivare le eventuali dilazioni in base a ragioni economiche documentabili.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare la pretesa esclusivamente su una valutazione astratta di antieconomicità della condotta, senza provare l'effettiva esistenza di un accordo di finanziamento oneroso.
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