Sentenza n. 60/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento del 3 settembre 2021, prot. n. 12042, dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali; di tutti gli atti preordinati, connessi e/o conseguenti, ivi compreso il rapporto depositato in data 8 giugno 2021, registrato al prot. n. 8348 ed allegato alla nota dello stesso Assessorato prot. n. 9040 del 22 giugno 2021, parimenti impugnata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale conclusivo di un accertamento ispettivo sulle assunzioni effettuate dal Comune ai sensi dell'art. 110 TUEL, nonché il rapporto ispettivo presupposto
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il provvedimento regionale che aveva accertato irregolarità nel reclutamento del responsabile dell'Ufficio Tecnico e del responsabile dell'Ufficio Finanziario, deducendo: l'assenza, nella dotazione organica comunale, di professionalità interne idonee e la necessità di fronteggiare esigenze urgenti e transitorie; l'impossibilità pratica di utilizzare personale interno senza determinare ulteriori vacanze di organico; la disparità di trattamento rispetto a una precedente nomina effettuata da una diversa amministrazione comunale; l'avvenuto svolgimento, seppure senza bando, di una comparazione tra curricula e colloqui; l'incompletezza della relazione ispettiva, le cui conclusioni erano state parzialmente oscurate; infine, l'indizione successiva di una selezione pubblica per la sostituzione degli incaricati. La Regione aveva contestato la violazione dell'art. 110 TUEL per la mancata verifica preventiva delle professionalità interne e per l'omesso svolgimento di una selezione pubblica mediante avviso adeguatamente pubblicizzato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il Comune non avesse adeguatamente motivato né provato l'impossibilità di reperire, anche temporaneamente e per il tempo necessario a espletare una selezione, professionalità interne idonee. Le determinazioni comunali si limitavano ad affermazioni apodittiche sulla mancanza di personale, senza una verifica puntuale e analitica dell'organico. Il Collegio ha inoltre ritenuto dirimente l'omessa tempestiva indizione di una reale selezione pubblica: la mera acquisizione spontanea di curricula e lo svolgimento di colloqui non sostituiscono la preventiva pubblicazione di un avviso pubblico, richiesta dall'art. 31 del regolamento comunale e necessaria a garantire trasparenza e possibilità di partecipazione. La selezione prevista dall'art. 110 TUEL non è un concorso comparativo con graduatoria, ma deve comunque essere pubblicizzata e consentire l'individuazione del profilo maggiormente rispondente alle esigenze dell'ente. Le difficoltà organizzative e l'assenza del segretario comunale non giustificavano l'omissione, anche perché il Comune aveva avuto un periodo di tempo sufficiente per bandire e concludere la procedura e aveva successivamente prorogato gli incarichi. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché l'eventuale mancata contestazione di una precedente analoga condotta non rende illegittimo il successivo accertamento regionale. La censura sull'oscuramento della relazione è stata ritenuta superata dalla produzione in giudizio del documento integralmente leggibile, senza ulteriori specifiche contestazioni. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
La disposizione impone, per il conferimento degli incarichi a contratto, una selezione pubblica; la selezione non coincide con un concorso pubblico, ma deve comunque essere preceduta da adeguata pubblicità e consentire l'individuazione del candidato maggiormente rispondente alle esigenze dell'ente.
art. 53 Statuto del Comune di Ustica
Possono essere inoltre stipulati, anche al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente.
Il ricorso a incarichi esterni presuppone l'assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, che deve essere verificata e adeguatamente motivata.
art. 31 Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ustica
La procedura per l'individuazione dei soggetti idonei ... deve prevedere una adeguata pubblicizzazione, da effettuarsi attraverso avviso pubblico.
La procedura di individuazione degli incaricati deve essere previamente pubblicizzata mediante avviso pubblico; la raccolta informale di curricula non è sufficiente.
art. 25 l.r. Sicilia n. 44/1991
Costituisce la base normativa dell'accertamento ispettivo regionale presso il Comune.
l.r. Sicilia n. 7/2019
Disciplina richiamata per la conclusione del procedimento ispettivo regionale.
Massime di principio
- Il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 TUEL richiede una preventiva e puntuale verifica dell'assenza, all'interno dell'ente, di professionalità idonee; l'esito negativo della verifica deve essere motivato in modo concreto e analitico, non mediante formule apodittiche.
- La selezione pubblica prevista dall'art. 110 TUEL non è necessariamente un concorso pubblico fondato su prove, criteri comparativi predeterminati e graduatoria, ma deve comunque essere preceduta da adeguata pubblicità, normalmente mediante avviso pubblico, per consentire a tutti gli interessati di presentare la propria candidatura.
- La preventiva trasmissione spontanea di curricula e l'eventuale svolgimento di colloqui non soddisfano l'obbligo di selezione pubblica e trasparenza quando l'amministrazione non abbia previamente pubblicizzato la procedura.
- Le esigenze organizzative urgenti o la temporanea vacanza di figure apicali non legittimano l'omissione della selezione pubblica se l'amministrazione avrebbe potuto ricorrere a una soluzione temporanea e, contestualmente, avviare tempestivamente la procedura di selezione.
- L'assenza di contestazioni regionali relative a una precedente condotta analoga non determina, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento successivo riferito a una nuova vicenda, ove quest'ultimo sia fondato su presupposti adeguatamente verificati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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